Alcol al volante? L'assicurazione paga, ma può rivalersi

Alcol al volante? L'assicurazione paga, ma può rivalersi La Cassazione ha dato ragione a una compagnia assicurativa: le clausole sulla rivalsa verso il guidatore ubriaco sono valide

La Cassazione ha dato ragione a una compagnia assicurativa: le clausole sulla rivalsa verso il guidatore ubriaco sono valide

25 Maggio 2011 - 01:05

Da oggi le imprese assicurative hanno un'arma in più per esercitare il diritto di rivalsa sul guidatore ubriaco che abbia causato un incidente con danni, una pratica sempre più diffusa e che un numero crescente di compagnie prevede nelle clausole contrattuali che limitano l'efficacia della polizza.

LA “DOPPIA” NON CONTA – Tali clausole non possono essere ritenute vessatorie nemmeno se viene richiesta esplicitamente la loro approvazione tramite la doppia firma del sottoscrittore. Così ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione datata 4 aprile 2011 che ribalta decisioni precedenti. All'origine della controversia c'è la vicenda del padre di un giovane automobilista che aveva causato danni in un incidente mentre guidava sotto l'effetto di alcol. Nel lontano 1999, il genitore s'era visto citare dalla compagnia assicurativa che, dopo aver risarcito la controparte, intendeva rivalersi su di lui per la somma di tre miliardi di lire. La difesa aveva sostenuto che la clausola sul diritto di rivalsa era vessatoria poiché poneva in essere gravi squilibri nei diritti dell'assicurato. La sentenza di primo grado aveva dato torto alla compagnia che quindi era ricorsa in appello, ma anche il padre del ragazzo aveva seguito la stessa via per una controversia sul pagamento delle spese processuali.

SENTENZA RIBALTATA – In secondo grado, i giudici avevano accolto tutte le tesi assicurative, condannando il genitore al pagamento di oltre 1,1 milioni di euro a favore della compagnia, provocando l'ulteriore ricorso in cassazione del perdente. La sentenza definitiva gli ha dato ancora torto e ha ritenuto non vessatorie le clausole specifiche poiché escludevano che il conducente dell'auto potesse guidare in stato di alterazione, quindi limitavano semplicemente il rischio assicurato alla circolazione stradale “consapevole”. A nulla sono valse le argomentazioni opposte, basate sul fatto che una clausola per la quale viene esplicitamente richiesta la doppia firma debba intendersi vessatoria per definizione.

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