Registro dei veicoli fuori uso: quando e come si usa?

Registro dei veicoli fuori uso: quando e come si usa?

Tutto quello che devi sapere sul Registro dei veicoli fuori uso: quando e come si usa e quali sono le novità rispetto al precedente registro

18 Giugno 2024 - 16:30

Dallo scorso 7 giugno 2024 è diventato obbligatorio l’utilizzo del Registro unico telematico dei veicoli fuori
uso (RVFU), istituito presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione, che ha sostituito integralmente il vecchio registro cartaceo sul quale si annotava la presa in carico dei veicoli avviati a demolizione. Dalla stessa data i centri di raccolta dei veicoli fuori uso possono provvedere direttamente alla radiazione dei veicoli stessi dall’archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV). Attraverso la circolare ministeriale 15356 del 29/05/2024 sono state fornite indicazioni operative a tutti gli operatori del settore, con riguardo sia alle modalità di tenuta del Registro e sia alle modalità di gestione delle formalità di radiazione dall’ANV e dal PRA, oltre a fornire informazioni utili alle Autorità per i compiti di vigilanza e agli uffici della Motorizzazione Civile e del PRA per il controllo e la validazione delle pratiche di radiazione dei veicoli. Scopriamo dunque nel dettaglio quando e come si usa il nuovo Registro dei veicoli fuori uso.

  1. Cosa contiene il Registro dei veicoli fuori uso
  2. Certificato di rottamazione digitale
  3. Dati presenti nel Certificato
  4. Radiazione del veicolo fuori uso
  5. Fascicolo digitale

COSA CONTIENE IL REGISTRO DEI VEICOLI FUORI USO

Il Registro dei veicoli fuori uso o RVFU si compone di 2 sezioni, una riguardante i veicoli iscritti al PRA, l’altra i
veicoli non iscritti al PRA. In entrambe le sezioni devono, in particolare, essere annotati sia i dati identificativi del veicolo sia i dati identificativi dell’intestatario (proprietario) o del detentore a qualunque titolo che conferisce il veicolo.

Sezione veicoli iscritti al PRA

Nella sezione dedicata agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi che sono assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA, devono essere annotati i seguenti dati:

  • il numero di targa, il numero di telaio, la marca e il modello del veicolo;
  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza e gli estremi del documento di
    identità o di riconoscimento dell’intestatario del veicolo (proprietario) o del detentore a qualunque titolo
    (anche su delega dell’intestatario) che conferisce il veicolo stesso, nonché il relativo documento di identità o
    di riconoscimento, specificando l’ente che l’ha rilasciato, la data di emissione e la data di scadenza;
  • se il veicolo è conferito da un soggetto diverso dal proprietario, deve essere annotato anche il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza e la nazionalità del proprietario stesso;
  • la data e l’ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione e di proprietà;
  • la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;
  • il codice identificativo dell’operatore commerciale;
  • il codice identificativo del centro di raccolta;
  • la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte dell’operatore commerciale;
  • la data di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso dall’ANV e dal PRA;
  • la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione e del certificato di proprietà (se presente in formato
    cartaceo) ovvero del documento unico di circolazione e di proprietà, nonché delle targhe.

Sezione veicoli non iscritti al PRA

Invece nella sezione dedicata ai veicoli che non sono assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA (per esempio ciclomotori, macchine agricole e operatrici, rimorchi leggeri, ecc.), devono essere annotati i seguenti dati:

  • il numero di targa, il numero di telaio, la marca e il modello del veicolo;
  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza e gli estremi del documento di
    identità o di riconoscimento dell’intestatario del veicolo (proprietario) o del detentore a qualunque titolo (anche su delega dell’intestatario) che conferisce il veicolo stesso, nonché il relativo documento di identità o di
    riconoscimento, specificando l’ente che l’ha rilasciato, la data di emissione e la data di scadenza;
  • se il veicolo è conferito da un soggetto diverso dal proprietario, deve essere annotato anche il nome, il
    cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza e la nazionalità del proprietario stesso;
  • la data e l’ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione;
  • la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;
  • il codice identificativo dell’operatore commerciale;
  • il codice identificativo del centro di raccolta;
  • la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte dell’operatore commerciale;
  • la data di avvenuta distruzione dei documenti di circolazione e delle targhe.

CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE DIGITALE

Come è noto, al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il centro di raccolta autorizzato o l’operatore commerciale (concessionario/rivenditore, nel caso in cui il veicolo fuori uso venga ceduto per acquistarne un altro) devono obbligatoriamente rilasciare all’intestatario o al detentore che ha conferito il veicolo il Certificato di Rottamazione, redatto in modo conforme ai requisiti di legge.

A partire dal 7 giugno 2024, per i veicoli fuori uso il Certificato di Rottamazione viene emesso solo in modalità digitale (CRD).

Il Certificato di Rottamazione digitale dev’essere quindi emesso per tutti i veicoli presi in carico sul nuovo Registro dei veicoli fuori uso, e in particolare per:

  • veicoli soggetti all’obbligo di iscrizione al PRA;
  • veicoli immatricolati ma non soggetti all’obbligo di iscrizione al PRA;
  • veicoli non presenti né nell’ ANV né al PRA (p.es. veicoli con targa estera, veicoli con targa speciale quali Vigili del Fuoco, Croce Rossa, prototipi, ecc.);
  • veicoli già radiati dal PRA.

Presenza di fermo amministrativo

Se in fase di inserimento dei dati sul RVFU, da effettuare in sede di presa in carico del veicolo fuori uso, viene segnalato che sul veicolo grava un fermo amministrativo iscritto al PRA e non cancellato, occorre comportarsi nei seguenti modi:

  • l’operatore commerciale non può in nessun caso procedere alla presa in carico del mezzo;
  • i soli centri di raccolta autorizzati possono decidere di procedere comunque, previa verifica dell’esistenza di eventuale documentazione ‘giustificativa’, così come previsto dalla legge. Infatti il centro di raccolta può procedere alla radiazione per demolizione di un veicolo gravato da fermo amministrativo, senza una preventiva cancellazione di quest’ultimo, in presenza della dichiarazione di una Autorità pubblica che attesti che il veicolo è inutilizzabile poiché ha subito danni ingenti o è andato distrutto (p.es: incendi, incidenti stradali, calamità naturali), oppure in presenza del nulla osta del concessionario della riscossione che autorizza la radiazione del veicolo, oppure in presenza del provvedimento della Pubblica Amministrazione, in caso di richiesta di radiazione per demolizione da parte della stessa.

In assenza di uno di questi documenti, che vanno inseriti nel fascicolo della pratica di radiazione, anche il centro di raccolta deve ricusare la pratica del veicolo in fermo amministrativo.

Registro dei veicoli fuori uso

DATI PRESENTI NEL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE DIGITALE

Una volta superate tutte le fasi di controllo, il centro di raccolta autorizzato o l’operatore commerciale hanno l’obbligo di emettere il Certificato di Rottamazione Digitale (CRD), che dev’essere consegnato all’intestatario o al detentore del veicolo stesso. Il CRD deve riportare le seguenti informazioni:

  • il codice univoco di identificazione del CRD stesso, costituito da una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale generata dal sistema;
  • la data e l’orario di emissione, generati automaticamente dal sistema;
  • i dati identificativi del centro di raccolta;
  • i dati identificativi dell’operatore commerciale, qualora il veicolo sia stato ritirato da tale soggetto;
  • i dati identificativi del veicolo (targa, telaio, classe veicolo, marca e modello);
  • i dati dell’intestatario;
  • i dati del detentore (qualora soggetto diverso dall’intestatario);
  • eventuali ‘Note Aggiuntive’ (costituite da un testo libero nella disponibilità del centro di raccolta o
    dell’operatore commerciale);
  • la dichiarazione che i documenti e le targhe del veicolo sono trattenuti dal centro di raccolta autorizzato, che procede alla loro distruzione;
  • solo nei casi di CRD emesso per veicoli iscritti al PRA, l’impegno a provvedere alla cancellazione del veicolo dall’ANV e dal PRA,
  • la dichiarazione di sgravio della responsabilità penale, civile e amministrativa connessa alla proprietà del veicolo.

Importante: il CRD deve essere stampato su supporto cartaceo e consegnato al detentore che ha conferito il veicolo fuori uso; una seconda copia può essere stampata, firmata per ricevuta dal detentore (per esteso e di proprio pugno) e trattenuta dal centro di raccolta per finalità di archiviazione.

RADIAZIONE DEL VEICOLO FUORI USO

Emesso il CRD, nessun altro adempimento amministrativo è richiesto al centro di raccolta per i veicoli immatricolati ma non soggetti a iscrizione al PRA, per i veicoli non presenti né nell’ ANV né al PRA e per i veicoli già radiati dal PRA. Pertanto il centro di raccolta, effettuata la registrazione sul RVFU e rilasciato il CRD, può direttamente procedere all’attività di smaltimento del veicolo fuori uso.

Nello specifico, per quanto riguarda i veicoli non assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA, la cancellazione dall’ANV può avvenire unicamente su istanza del relativo intestatario, o avente titolo, che può essere presentata direttamente allo sportello della Motorizzazione o per il tramite di un’agenzia di pratiche auto. Alla richiesta è allegata, oltre alla ricevuta del pagamento, unicamente la copia del CRD.

Viceversa, il centro di raccolta ha l’obbligo di presentare la pratica di radiazione per demolizione dei veicoli soggetti a iscrizione al PRA presi in carico per la rottamazione. Per questi veicoli, il centro di raccolta può:

  • procedere autonomamente, in modalità telematica, alla presentazione delle pratiche di radiazione dei veicoli da esso stesso avviati alla rottamazione e registrati sul nuovo RVFU, utilizzando le procedure del sistema Documento Unico già implementate allo scopo;
  • avvalersi, per la presentazione di queste pratiche, di un’agenzia di pratiche auto o di una delegazione Automobile Club, abilitata come Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).

Per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli soggetti a iscrizione al PRA, avviati alla rottamazione e presi in carico sul RVFU, sono stati predisposti due nuovi codici pratica (C05332 e C05333) che consentono l’emissione della ricevuta di avvenuta radiazione del veicolo, che si acquisisce automaticamente al RVFU.

Il codice pratica C05332 si usa per tutti i casi in cui il detentore conferisce il veicolo affinché venga avviato
alla rottamazione, anche quando si tratti di veicoli distrutti (a seguito di eventi quali sinistri, incendi, calamità
naturali, ecc.). Si applicano le tariffe di 32,00 euro per imposte di bollo e 13,50 euro per emolumenti PRA.

Il codice pratica C05333 si usa invece per tutti i casi in cui la radiazione è conseguente a un provvedimento di una Pubblica Amministrazione. Questo codice pratica è esente dal pagamento di tariffe.

FASCICOLO DIGITALE

Il fascicolo digitale delle pratiche C05332 e C05333 deve contenere i seguenti documenti in formato pdf:

  • la carta di circolazione o il documento unico (DU) del veicolo;
  • il certificato di proprietà (solo per i veicoli non dotati di DU) oppure il certificato di proprietà digitale (CDPD);
  • il certificato di rottamazione (digitale o scansione su supporto cartaceo);
  • il fascicolo digitale della pratica C05333, oltre ai documenti appena indicati, deve contenere anche la scansione
    del provvedimento della Pubblica Amministrazione;
  • al fascicolo dev’essere allegata, inoltre, l’istanza unificata (IU).

Attenzione: il centro di raccolta ha anche la possibilità di presentare le pratiche di radiazione di più veicoli con una sola istanza cumulativa, a condizione che tutti i veicoli siano in carico allo stesso centro di raccolta (stesso dichiarante), siano dello stesso tipo (tutti autoveicoli o tutti motoveicoli o tutti rimorchi), abbiano il medesimo formato targa e beneficino delle stesse eventuali esenzioni o agevolazioni. Inoltre tutte le pratiche devono essere presentate nella stessa giornata. Si applicano le tariffe di 32,00 euro per imposte di bollo dovute per l’istanza cumulativa e di 13,50 euro per emolumenti PRA dovuti per ogni pratica presentata.

Per ulteriori informazioni invitiamo a leggere la già citata circolare MIT del 29 maggio 2024 e i manuali operativi presenti nell’apposita sezione sul Portale dell’Automobilista.

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