State per acquistare un'auto per disabili? Scoprite come si applica l'esenzione dell'IPT, ammessa sia per i veicoli nuovi che per quelli usati
Sappiamo tutti che ci sono diverse agevolazioni fiscali per le auto per disabili, le più conosciute sono l’Iva al 4% sull’acquisto, la detrazione Irpef del 19% e l’esenzione del pagamento del bollo auto. Ce n’è poi un’altra altrettanto importante e riguarda l’esenzione dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) sui passaggi di proprietà: in questa sede ci occupiamo proprio di quest’ultima spiegando come si applica e chi può beneficiarne.
ESENZIONE DELL’IPT SULLE AUTO PER DISABILI: CHI PUÒ USUFRUIRNE
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. Rispetto ad altre agevolazioni, l’esenzione dell’IPT non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi, mentre sono ammessi:
– disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
– disabili psichici o mentali gravi;
– i disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un’auto nuova che per la trascrizione di un passaggio di proprietà di una usata. Il veicolo che usufruisce dell’esenzione dev’essere intestato al disabile, oppure alla persona cui è fiscalmente a carico. L’esenzione si applica sia nel caso di veicolo condotto dal disabile, sia nel caso venga utilizzato per il suo accompagnamento. Attenzione: il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo.
AUTO PER DISABILI: COME SI APPLICA L’ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI TRASCRIZIONE
Per usufruire dell’esenzione l’interessato deve farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al PRA, indicando gli estremi di legge e allegando la necessaria documentazione. I documenti da presentare cambiano a seconda del grado di disabilità (per esempio i soli disabili con ridotte capacità motorie devono presentare una copia della carta di circolazione da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione degli stessi da parte di disabili titolari di patente speciale, oppure che il veicolo sia adattato in funzione della minorazione fisico-motoria) e hanno in comune soltanto il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di competenza, oppure da altre commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento dell’invalidità. Inoltre, nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, occorre sempre presentare l’autocertificazione relativa all’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile sia effettivamente a carico dell’intestatario dell’auto. Per maggiori dettagli sulla documentazione da allegare per ciascuna disabilità vi rimandiamo qui.
ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE: QUALI AUTO SONO AMMESSE
I veicoli che possono beneficiare dell’esenzione IPT sono i seguenti:
– autovetture, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido); fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido); di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico;
– autoveicoli per trasporto promiscuo, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido); fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido); di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico;
– autoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido); fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido); di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico;
– autoveicoli uso speciale con accesso per sedia a rotelle (codice Carrozzeria Motorizzazione SH);
– motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli per trasporti specifici.
ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE AUTO DISABILI: CASI PARTICOLARI
Abbiamo scritto in precedenza che l’esenzione dell’IPT è riconosciuta per un solo veicolo a disabile, tuttavia alcune province ammettono l’esenzione per un secondo veicolo in casi particolari (per esempio nell’ipotesi di furto o perdita di possesso). Qui maggiori informazioni, nel paragrafo ‘Particolarità’. Ci sono inoltre province che prevedono ulteriori agevolazioni sul pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione, per esempio molte hanno stabilito esenzioni totali o riduzioni anche a favore di quelle categorie di portatori di handicap per cui non è contemplata l’esenzione a carattere nazionale (come i disabili sensoriali). Qui tutti i dettagli provincia per provincia. Ricordiamo infine che se un veicolo comprato per il trasporto di un disabile viene venduto prima dei due anni dall’acquisto, è dovuto il versamento dell’IPT. A meno che il disabile sia stato costretto a cambiarlo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità.
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Utente registrato
02:04, 9 Aprile 2022nell’articolo esenzione IPT disabili, siete male informati. la limitazione ad un solo veicolo è prevista per il bollo, in quando non si può limitare la libertà di una persona ad avere un parco auto. l’esenzione della IPT e regolamentata dal comma 4 art. 8 legge 449/1997 che recita: “4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro.” non si fa cenno a limitarne il diritto ad un solo veicolo. Trovate le info, esposte in maniera corretta, nella guida alle agevolazioni fiscali ai disabili scaricabile dal sito dell’agenzia delle entrate da pag.10 a pag.12