Acquistare auto con legge 104: documentazione e requisiti

Acquistare auto con legge 104: documentazione e requisiti

Come acquistare un'auto con la legge 104? Scopri la documentazione richiesta e i requisiti per accedere all'agevolazione

30 Maggio 2024 - 17:30

Le persone disabili e i loro familiari possono acquistare auto con la legge 104 approfittando di una serie di agevolazioni previste dalla legge stessa. Le principali riguardano la detrazione Irpef del 19% e l’Iva al 4%. Per usufruire di tali benefici sull’acquisto di un veicolo occorre rispettare specifici requisiti e presentare la corretta documentazione, come da indicazioni dell’Agenzia dell’Entrate che riassumiamo di seguito.

  1. Chi ne ha diritto?
  2. Veicoli ammessi
  3. Detrazione Irpef del 19%
  4. Iva ridotta al 4%
  5. Agevolazione estesa ai familiari
  6. Documentazione
  7. Adattamento del veicolo

Aggiornamento del 30 maggio 2024 con nuove precisazioni sulla documentazione e i requisiti per acquistare un’auto con la legge 104 beneficiando delle agevolazioni previste.

ACQUISTARE AUTO CON AGEVOLAZIONI LEGGE 104: CHI NE HA DIRITTO?

Come già anticipato, le agevolazioni non sono concesse all’intera categoria delle persone disabili ma soltanto a specifiche categorie. In particolare:

  • non vedenti (cecità assoluta, parziale o residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi con eventuale correzione);
  • sordi (minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva);
  • con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • con grave limitazione permanente della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • con ridotte o impedite capacità motorie (ma che non risultano contemporaneamente affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione).

Solo per quest’ultima categoria di disabili (‘ridotte o impedite capacità motorie ‘) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

IMPORTANTE: le agevolazioni vengono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore. Nello specifico:

  • persona con ridotte o impedite capacità motorie: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo dev’essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida;
  • persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali;
  • persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

ACQUISTO AUTO CON LEGGE 104: VEICOLI AMMESSI

L’acquisto auto con la legge 104 è ammesso per i seguenti veicoli:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  • autocaravan (camper): veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;
  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Per autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli specifici e autocaravan le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi. Tuttavia per le autocaravan è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.

La detrazione spetta anche per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi. Invece non è mai agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle cosiddette ‘minicar’ che possono essere condotte senza patente.

IMPORTANTE: è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 4% a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 cc, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 cc, se è alimentato a diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Dal 2020 la detrazione delle spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, o mediante altri sistemi di pagamento ‘tracciabili’.

Acquistare auto con legge 104

ACQUISTARE AUTO CON LEGGE 104: COME FUNZIONA LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19%

Grazie ai benefici della Legge 104 il disabile può acquistare un’auto e gli altri veicoli ammessi, nuovi o usati, usufruendo della detrazione dall’Irpef. Per le autovetture non ci sono limiti di cilindrata (che ci sono invece, come abbiamo visto, per usufruire dell’Iva ridotta).

La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione in data antecedente al secondo acquisto.

Il beneficio NON spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

In caso di furto e mancato ritrovamento, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle.

Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del disabile.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. Però attenzione: se si è scelto di ripartire la spesa in 4 rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto e può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.

  • Perdita dell’agevolazione

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dalla loro applicazione.

Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, non è agevolabile l’acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, tranne nei casi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto.

Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.

  • Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

IMPORTANTE: le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo. Esse non possono essere rateizzate ma devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle spese.

  • Veicolo acquistato e utilizzato all’estero

È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana.

ACQUISTARE AUTO CON LEGGE 104: COME FUNZIONA L’IVA RIDOTTA AL 4%

L’Iva ridotta al 4%, anziché al 22%, è applicabile sull’acquisto di autovetture nuove o usate destinate ai disabili nei limiti, come abbiamo visto, di una certa cilindrata, ed è applicabile anche:

  • all’acquisto contestuale di optional;
  • alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
  • alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

IMPORTANTE: l’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano infatti esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

Come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato. In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della ‘perdita di possesso’ effettuata dal PRA.

  • Perdita dell’agevolazione

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.

  • Gli obblighi dell’impresa

L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:

emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;

– comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente;

– la comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

  • Acquisto di veicoli in leasing

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo traslativo. In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria. In questa ipotesi, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.

Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:

– il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (vedi, più avanti, l’apposito paragrafo);

– esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo);

La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.

Dalla data di stipula del contratto decorre:

– il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell’agevolazione;

– il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo;

Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).

ACQUISTARE AUTO CON LA LEGGE 104: AGEVOLAZIONE ESTESA AI FAMILIARI

Può beneficiare delle agevolazioni Irpef e Iva sull’acquisto dell’auto con Legge 104 anche il familiare del disabile che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico.

Per essere considerato ‘fiscalmente a carico’ il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni). Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

IMPORTANTE: se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

Acquisto auto con legge 104

ACQUISTO AUTO CON LEGGE 104: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per usufruire dei benefici della Legge 104 sull’acquisto di un auto o di un altro veicolo a motore tra quelli ammessi, è necessario produrre la corretta documentazione che varia a seconda che sia necessario o meno l’adattamento del veicolo. Infatti per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione (che possono quindi guidare una vettura adattata) è richiesta una documentazione più specifica per la quale vi rimandiamo al paragrafo successivo.

Questi, invece, i documenti da presentare quando non è necessario l’adattamento del veicolo.

  • Certificazione attestante la condizione di disabilità:

– per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione;

– per il disabile psichico o mentale, è richiesto il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), e il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione a ciò preposta;

– mentre per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica dell’Asl. (o da quella integrata Asl-Inps).

IMPORTANTE: i portatori di handicap psichico o mentale, così come i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito, in entrambi i casi, la gravità della patologia. Allo stesso tempo, per le persone affette da sindrome di Down rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base. È tuttavia necessario che a tali soggetti sia riconosciuta l’indennità di accompagnamento.

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’Iva al 4%):

con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

  • Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione:

se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.

ACQUISTO AUTO CON LEGGE 104: DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER VEICOLI ADATTATI

Come abbiamo visto, per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni sull’acquisto dell’auto è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente, tranne nel caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori.

IMPORTANTE: nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli può usufruire dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso.

  • Per quali veicoli?

Oltre che per le auto e le autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti alla categoria dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:

– motocarrozzette;

– autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico della persona con disabilità.

  • L’adattamento del veicolo

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, ecc.).

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile (attenzione: dal 2021 alcuni adattamenti non richiedono più il collaudo in Motorizzazione ma basta una dichiarazione scritta dell’officina esecutrice dei lavori). Essi possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Gli adattamenti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida e spettano solo ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale.

Per i titolari di patente speciale si considera ‘adattato’ anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare. Invece, per chi non è titolare di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile.

La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili.

Quando, per una sopravvenuta disabilità, è necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di circolazione.

  • L’Iva agevolata sugli acquisti

Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dai disabili con ridotte capacità motorie, valgono le seguenti regole:

– l’acquisto può riguardare, oltre agli autoveicoli, anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico della persona con disabilità;

– il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore);

– l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.

  • Gli obblighi dell’impresa

Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000. Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 449/97. Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

  • La documentazione richiesta

Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare:

fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa speciale (solo per i disabili che guidano). Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte del portatore di handicap sia della persona del quale egli risulta fiscalmente a carico;

– solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi);

fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;

– copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

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