Patente di guida e requisiti morali: quali sono?

Patente di guida e requisiti morali: quali sono?

Per avere la patente di guida occorre possedere i cosiddetti requisiti morali: scopri quali sono, come fare ricorso e le sanzioni previste

9 Marzo 2023 - 12:45

Per condurre un qualsiasi veicolo a motore è necessario conseguire la relativa patente di guida, ma questa non è l’unica condizione richiesta. Per guidare occorre infatti possedere i cosiddetti ‘requisiti morali’: significa che i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, oppure coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a specifici divieti, non possono avere la patente.

I REQUISITI MORALI NEL CODICE DELLA STRADA

Il Codice della Strada si occupa dei requisiti morali nell’articolo 120. Nel dettaglio dispone che non possono conseguire la patente di guida:

  • i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  • le persone condannate per reati legati all’attività di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché di associazione finalizzata al traffico illecito delle medesime sostanze, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
  • i soggetti sottoposti ai divieti previsti agli articoli 75 comma 1 lettera a) e 75-bis comma 1 lettera f) del DPR 309/1990, per tutta la durata dei predetti divieti.

Non possono inoltre conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di una violazione del Codice della Strada, la revoca della patente.

PATENTE DI GUIDA: QUANDO AVVIENE LA VERIFICA DEI REQUISITI MORALI

I requisiti morali vengono verificati prima che il candidato faccia l’esame di guida. La verifica avviene mediante un sistema di interscambio di dati tra il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: entro due giorni dalla data prevista per l’esame di guida, le Prefetture, effettuate le prescritte verifiche preventive sui requisiti morali di ciascun candidato, inseriscono nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, eventuali elementi ostativi allo svolgimento dell’esame. Gli uffici della Motorizzazione verificano i dati immessi nell’Anagrafe e procedono di conseguenza, negando l’effettuazione della prova al soggetto interessato.

Attenzione: se le condizioni che portano alla perdita dei requisiti morali intervengono in data successiva al rilascio della patente di guida, il Prefetto può comunque provvedere alla revoca del documento. Tuttavia la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che hanno causato la perdita dei requisiti.

La persona destinataria del provvedimento di revoca per perdita dei requisiti morali non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

Patente di guida e requisiti morali

RICORSO CONTRO IL DINIEGO AL RILASCIO DELLA PATENTE (O CONTRO LA REVOCA) PER PERDITA DEI REQUISITI MORALI

La competenza sulle vicende inerenti il rilascio e la revoca delle patenti di guida (con riferimento alle condizioni ostative al rilascio) è di completa competenza del Ministero dell’Interno, che opera mediante i propri uffici delle Prefetture. Di conseguenza per contestare il diniego al rilascio della patente di guida, oppure contro la revoca successiva al rilascio, bisogna rivolgersi al Prefetto competente, esattamente come specifica il comma 4 dell’articolo 120 CdS: “Avverso i provvedimenti di diniego e di revoca è ammesso il ricorso al Ministro dell’Interno il quale decide, entro 60 giorni, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Qui spieghiamo la procedura per presentare un ricorso al Prefetto.

SANZIONI PER CHI VIOLA IL DINIEGO AL RILASCIO DELLA PATENTE

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque (in particolare un’autoscuola), in violazione delle disposizioni prefettizie che comunicano l’assenza dei requisiti morali, provvede lo stesso al rilascio della patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.084 a 3.253 euro.

REQUISITI MORALI ANCHE PER GUIDARE LE BICI A PEDALATA ASSISTITA

Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 120 CdS, introdotto dalla legge 108/2022, prevede che nei confronti dei soggetti privi dei requisiti morali, il giudice o il prefetto possono disporre l’interdizione anche dalla conduzione delle biciclette a pedalata assistita (e-bike), che com’è noto non richiedono il conseguimento di una patente, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi. Inoltre il prefetto, con il provvedimento di revoca della patente di guida successiva al rilascio, può disporre pure l’applicazione dell’ulteriore misura dell’interdizione dalla conduzione delle e-bike. La violazione di tale misura è punita con una multa da 2.000 a 7.000 euro + la confisca del mezzo.

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