Nuova patente dopo la revoca: quando si può prendere? Quando si può prendere una nuova patente di guida dopo la revoca disposta dalla Motorizzazione o dal Prefetto nei casi previsti dalla legge?

Nuova patente dopo la revoca: quando si può prendere?

Quando si può prendere una nuova patente di guida dopo la revoca disposta dalla Motorizzazione o dal Prefetto nei casi previsti dalla legge?

10 Dicembre 2020 - 01:12

La revoca della patente di guida si può disporre per diverse ragioni, ad esempio per motivi psicofisici oppure come sanzione accessoria di una violazione molto grave, tra tutte la guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. Tuttavia la revoca non è quasi mai definitiva (anche se l’anno scorso si è parlato in modo improprio di ‘ergastolo della patente’ in riferimento all’omicidio stradale) e trascorso un certo numero di anni c’è la possibilità di conseguire una nuova patente, vediamo le tempistiche.

CHI DISPONE LA REVOCA DELLA PATENTE

A disporre la revoca della patente sono la Motorizzazione nei casi previsti dall’articolo 130 del Codice della Strada (perdita permanente dei requisiti psicofisici, perdita dell’idoneità in seguito a revisione, sostituzione con una patente di uno Stato estero) o il Prefetto quando la revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria o viene applicata per assenza di requisiti morali (art. 120 comma 1 CdS). Nella prima ipotesi chi subisce la revoca della patente può conseguirne una nuova, rifacendo gli esami teorici e pratici, solo nel momento in cui cessano i motivi che hanno determinato il provvedimento. Inutile precisare che nel caso di perdita ‘permanente’ dei requisiti (p.es. una persona che in seguito a un incidente ci rimette l’uso della vista) non sarà più possibile prendere una nuova patente.

NUOVA PATENTE DOPO LA REVOCA: QUANDO SI PUÒ PRENDERE?

Riguardo invece i provvedimenti di revoca sanciti dal Prefetto, per determinarne la durata occorre distinguere tra diversi casi.

– Per la revoca della patente come sanzione accessoria di un’infrazione del Codice della Strada (p.es. se si guida con patente sospesa o quando si supera di oltre 60 km/h il limite di velocità per la seconda volta in 2 anni), l’interessato può conseguire una nuova patente dopo 2 anni dal momento in cui gli è stato notificato il provvedimento di revoca.

– Per la revoca della patente disposta come provvedimento dell’autorità giudiziaria per aver violato norme del CdS con rilevanza penale (p.es. guida in stato di ebbrezza) l’interessato può conseguire una nuova patente nel rispetto delle seguenti tempistiche:

3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato in caso di revoca per guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti (art. 186, 186-bis e 187 del CdS);

5 anni in caso di revoca per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 589-bis comma 1 e 590-bis del Codice penale), termine estendibile a 10, 15, 20 o addirittura 30 anni in presenza delle aggravanti indicate nell’articolo 222 del Codice della Strada e nell’art. 589-bis C.p.;

– Infine per la revoca disposta per mancanza dei requisiti morali (p.es. delinquenti abituali, professionali o per tendenza, oppure coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione) l’interessato può conseguire una nuova patente dopo 3 anni dalla data di notifica del provvedimento, purché non si trovi nella stessa condizione che ha portato alla revoca della patente di guida. Per il conseguimento di una nuova patente da parte di chi è stato sottoposto a misura di sicurezza personale o a misura di prevenzione, devono anche essere trascorsi almeno 3 anni dal termine della misura.

Nuova patente dopo la revoca

REVOCA DELLA PATENTE PER GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL E DROGHE: NOVITÀ 2020

Il Ministero dell’Interno ha di recente pubblicato la circolare n. 15224 del 9 novembre 2020 con cui si concede la possibilità, nel determinare il periodo in cui opera il divieto di conseguire una nuova patente di guida per i reati di guida sotto l’effetto di alcol e/o droghe (3 anni), di sottrarre da tale termine l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca (cosiddetto ‘presofferto’). Nel dare il suo parere positivo il Viminale, anche per far seguito a una sentenza della Cassazione in materia, ritiene dunque ammissibile lo scomputo del periodo di sospensione, per cui nella determinazione del periodo di divieto di conseguimento di una nuova patente di guida occorrerà d’ora in poi tenerne conto.

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