Esame revisione tecnica della patente: come iscriversi

Esame revisione tecnica della patente: come iscriversi

Qual è la procedura per l'esame di revisione tecnica della patente? Scopri i requisiti, la documentazione richiesta e i costi necessari

7 Febbraio 2025 - 14:45

I titolari di patente di guida devono sottoporsi all’esame di revisione tecnica della patente qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dell’idoneità a guidare o in caso di azzeramento del punteggio. Se sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti è necessaria la visita medica presso la commissione medica locale. Di recente la Motorizzazione civile ha aggiornato la procedura di iscrizione all’esame di revisione tecnica della patente con i costi e la documentazione da presentare.

QUANDO SI DISPONE L’ESAME DI REVISIONE DELLA PATENTE

L’articolo 128 comma 1 del Codice della Strada prescrive che gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri della Motorizzazione, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187 del CdS, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale, o ad esame di idoneità, i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

Invece l’articolo 126-bis comma 6 del CdS prevede che alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente debba sottoporsi all’esame di idoneità tecnica. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. In tutte queste ipotesi, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida.

ESAME DI REVISIONE DELLA PATENTE: DOCUMENTI E COSTI

I soggetti destinatari di un provvedimento di revisione tecnica della patente, per iscriversi all’esame di revisione presso la Motorizzazione civile devono presentare:

  • domanda (entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione) redatta su modello TT 746 compilato e firmato. Inserire anche un recapito telefonico o un indirizzo email presso cui poter essere contattati in caso di necessità;
  • stampa del versamento di 16,00 € con PagoPA usando il codice tariffa N017 – Revisione Patente;
  • provvedimento di revisione in originale e fotocopia;
  • certificato medico dematerializzato rilasciato dal medico di base, con data di rilascio non anteriore a tre mesi, se la patente è scaduta di validità; oppure rilasciato dai medici della Commissione medico locale Patenti, con data non anteriore a tre e sei mesi, se nel provvedimento è prescritta la presentazione del certificato medico rilasciato dalla CML;
  • fotocopia della patente, oppure eventuale provvedimento di sospensione in originale con notifica del ritiro della patente nel caso di sospensione di patente a tempo indeterminato. Importante: se la patente è sospesa a tempo determinato dalla Prefettura, l’esame non può essere sostenuto prima del termine del periodo di sospensione indicato nel provvedimento. In caso di smarrimento della patente di guida, occorre invece presentare la denuncia di smarrimento.

Conseguimento patente

REVISIONE TECNICA DELLA PATENTE: PRENOTAZIONE DELL’ESAME

L’ufficio della Motorizzazione, su richiesta del conducente, prenota l’esame di teoria e, successivamente al superamento di questa prova, sempre su richiesta dell’utente, prenota la prova di guida. Se la presentazione dell’istanza di revisione avviene oltre il termine dei 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, l’ufficio potrebbe disporre la sospensione della patente di guida. La sospensione della patente è disposta anche quando il soggetto che deve sottoporsi a revisione risulti assente alle prove d’esame e siano trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revisione.

La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo NON munito di doppi comandi e il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dal Codice della Strada.

In caso di esito negativo di una delle due prove (teoria o guida), la patente di guida viene revocata.

La domanda per l’esame di revisione tecnica ha validità annuale. Alla scadenza, il titolare della patente per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare una nuova istanza.

Nell’arco di validità della domanda per l’esame di revisione, è consentito, al conducente di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica. Il conducente che, nell’arco annuale di validità dell’istanza, sostiene la prova di teoria, ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova domanda e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.

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