Articolo 239 del Codice della Strada 2025 – Norme transitorie relative al titolo VII

Articolo 239 del Codice della Strada – Norme transitorie relative al titolo VII 1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere […]

14 Dicembre 2024 - 00:01

Articolo 239 del Codice della Strada – Norme transitorie relative al titolo VII

1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.

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Articolo del nuovo Codice della Strada 2025 aggiornato attraverso la consultazione del sito ufficiale normattiva.it.

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