Articolo 239 del Codice della Strada 2025 – Norme transitorie relative al titolo VII
Articolo 239 del Codice della Strada – Norme transitorie relative al titolo VII 1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere […]
14 Dicembre 2024 - 00:01
Articolo 239 del Codice della Strada – Norme transitorie relative al titolo VII
1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.
*******
Articolo del nuovo Codice della Strada 2025 aggiornato attraverso la consultazione del sito ufficiale normattiva.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA