Sinistro non denunciato o denunciato in ritardo: cosa succede? Cosa succede in caso di sinistro non denunciato o denunciato in ritardo? Conseguenze pesanti

Sinistro non denunciato o denunciato in ritardo: cosa succede?

Cosa succede in caso di sinistro non denunciato o denunciato in ritardo? Conseguenze pesanti, fino alla mancata erogazione dell'eventuale indennizzo. Ma dipende dai casi

3 Febbraio 2023 - 18:00

Cosa succede in caso di sinistro non denunciato o denunciato in ritardo? Ci sono ovviamente delle conseguenze perché la legge prevede l’obbligo di denunciare un sinistro alla propria compagnia di assicurazione, con delle tempistiche da rispettare. Superando le quali si corre il rischio concreto di vedersi ridurre l’eventuale risarcimento o addirittura di non percepirlo. Per questo, quando accade un incidente stradale anche se di lieve entità e pure senza il coinvolgimento di altre vetture, la denuncia all’assicurazione va sempre presentata.

Aggiornamento del 3 febbraio 2023 con maggiori dettagli sulle conseguenze se un sinistro non viene denunciato o viene denunciato in ritardo.

OBBLIGO DI DENUNCIARE UN SINISTRO STRADALE

L’obbligo di denunciare un sinistro stradale è contemplato dall’art. 143 del codice delle assicurazioni, che a sua volta si basa sui principi dettati dagli artt. 1913-1915 del codice civile. L’art. 143 cda dispone infatti che “nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS”. L’obbligo vale anche se l’incidente ha coinvolto una sola vettura, perché potrebbero esserci stati comunque dei danni a cose o a persone.

SINISTRO STRADALE: CONSEGUENZE DELLA MANCATA DENUNCIA

Sempre l’art. 143 del codice delle assicurazioni specifica che “in caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro”. E cosa dice di bello, anzi di brutto, l’art. 1915 c.c.? Dice che “l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità”. Allo stesso modo “se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto”. Ciò significa che se l’omissione è ‘dolosa’ (ovvero il sinistro non è stato denunciato intenzionalmente per trarne un indebito vantaggio) si perde del tutto il diritto all’indennizzo; mentre se l’omissione è ‘colposa’ (nel senso di involontaria, magari per una semplice dimenticanza), può esserci una riduzione del risarcimento.

Sinistro non denunciato o denunciato in ritardo

TERMINI DELLA DENUNCIA DI UN SINISTRO STRADALE

Entro quando va denunciato un sinistro stradale? I termini in realtà sono molto ristretti, perché l’art. 1913 c.c. impone che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso se l’assicuratore interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”. Un termine così esiguo di soli tre giorni è finalizzato a consentire all’assicuratore di accertare se l’indennizzo sia dovuto, nonché l’entità del danno. Oltre che a evitare la dispersione di prove e indizi, e a limitare le conseguenze dell’evento dannoso. In ogni caso, e questa precisazione è molto importante, l’inosservanza dell’obbligo di dare tempestivo avviso del sinistro non preclude in via automatica l’ottenimento dell’indennizzo, anche completo. Molto dipende dalle clausole contrattuali previste da ciascuna polizza assicurativa.

SINISTRO NON DENUNCIATO O DENUNCIATO IN RITARDO: COSE DA SAPERE

Ogni contratto può infatti stabilire un tempo più lungo o più breve per denunciare il sinistro (ricordiamo però che dopo due anni scatta la prescrizione). Inoltre, in caso di mancata denuncia (ma solo se colposa) o di denuncia tardiva, c’è riduzione del risarcimento soltanto se l’assicuratore dimostra di aver subito un danno e nella misura in cui l’ha patito. In parole povere: se la dimenticanza o la tardiva comunicazione del sinistro stradale non ha avuto conseguenze concrete per la compagnia assicurativa, né gli ha arrecato alcun pregiudizio, l’assicurato può legittimamente pretendere la liquidazione dell’intero indennizzo. E ci sono alcune sentenze della Corte di Cassazione a supporto di ciò. Sempre che, ribadiamolo, l’assicuratore non dimostri e quantifichi il danno eventualmente subito a causa del comportamento omissivo del contraente.

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