Risarcimento furto auto: cosa succede se il veicolo viene ritrovato?

Risarcimento furto auto: cosa succede se il veicolo viene ritrovato?

Al netto delle clausole contrattuali della polizza, la questione del risarcimento furto auto è finita più volte nelle aule dei tribunali

13 Novembre 2023 - 19:00

Il ritrovamento di un veicolo rubato fa sorgere dubbi rispetto alla questione del risarcimento furto auto da parte della compagnia di assicurazione. Come vedremo in questo articolo, l’indennizzo potrebbe non essere erogato. Questa circostanza richiede un esame accurato. In pratica, la società di assicurazione valuta il momento del ritrovamento del veicolo, sia esso precedente o successivo all’eventuale conclusione della liquidazione del risarcimento. Allo stesso tempo tiene conto delle condizioni del veicolo e naturalmente delle coperture incluse nella polizza assicurativa. Esaminiamo questi aspetti.

RISARCIMENTO FURTO AUTO: COSA FARE

Prima di esaminare il caso del risarcimento furto auto dobbiamo fare in passo indietro. Nel caso di sottrazione di un veicolo, la procedura richiede la presentazione di una denuncia alle autorità competenti. La Polizia o i Carabinieri, ad esempio. La denuncia deve includere dettagli riguardanti eventuali documenti smarriti, come il certificato di proprietà o la carta di circolazione del veicolo. Non occorre che la denuncia sia presentata direttamente dal proprietario del veicolo. Ma è indispensabile informare la compagnia assicurativa del furto del veicolo. Ciascuna compagnia segue protocolli specifici per la gestione dei veicoli rubati. In genere, è richiesta la presentazione di una copia della denuncia e del nuovo certificato di proprietà rilasciato dal Pra. Qui viene annotata la perdita di possesso del veicolo. Questo passaggio è centrale per evitare oneri fiscali come il pagamento del bollo. Il procedimento può essere effettuato presso le unità territoriali dell’Aci Pra, le delegazioni dell’Automobile club d’Italia o un’agenzia di pratiche automobilistiche. Il furto di un veicolo non incide sulla classe di merito. La normativa vigente consente l’utilizzo dell’attestato di rischio del veicolo rubato per assicurare un nuovo veicolo.

LA QUESTIONE DEL RISARCIMENTO FURTO AUTO SE IL VEICOLO VIENE RITROVATO

Entriamo adesso nel vivo della questione del risarcimento furto auto. Immaginiamo lo scenario in cui il nostro veicolo viene sottratto da malintenzionati. In seguito, ci rivolgiamo alle autorità competenti, presentando una denuncia di furto presso i Carabinieri. Dopo una settimana, riceviamo una comunicazione dalle autorità che ci informa del ritrovamento dell’auto con tanto di danni. Ci rivolgiamo perciò alla nostra compagnia assicurativa per richiedere il risarcimento, ritenendo legittima l’applicazione della copertura contro il furto. Ma la richiesta di risarcimento viene contestata dalla compagnia assicurativa, secondo cui la Rc auto copre solo i danni derivanti dalla circolazione del veicolo e non quelli derivanti da comportamenti dolosi. Chi ha ragione? Al netto delle specifiche clausole contrattuali della polizza assicurativa, la questione è finita più volte nelle aule dei tribunali.

FURTO AUTO, L’ASSICURAZIONE PAGA I DANNI DEL VEICOLO RITROVATO?

Il caso del risarcimento furto auto ha generato divergenze nelle decisioni giurisprudenziali. Da un lato, il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza favorevole alla compagnia assicurativa. Dall’altro, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta dell’assicurato. Secondo i giudici della capitale, i danni provocati all’auto da comportamenti dolosi non rientrano nel concetto di circolazione associato alla polizza assicurativa obbligatoria. Ad esempio, il proprietario del veicolo rubato e utilizzato dai ladri per penetrare in un negozio, danneggiandone la vetrina, non ha diritto al risarcimento. Lo stesso principio si applica a qualsiasi altro danno causato al veicolo da un comportamento volontario. La responsabilità del danno ricade solo sull’autore dell’atto dannoso. Poiché il proprietario del veicolo non è responsabile insieme ai ladri per le loro azioni, neanche la sua assicurazione può esserlo. Il Tribunale di Milano ha adottato un’interpretazione diversa, sostenendo che ci sono distinzioni tra il rapporto tra assicuratore e assicurato e quello tra assicuratore e danneggiato. Secondo questa prospettiva, il Fondo di garanzia vittime della strada è tenuto a risarcire il danneggiato anche in caso di danni derivanti da atti dolosi di terzi. Per la Cassazione, il Fondo di garanzia deve rispondere nei confronti del danneggiato. A detta dei giudici, il danneggiato è al centro di un complesso di tutele e non è corretta l’esclusione dell’automobilista in casi di danni dolosi in quanto la legge ha l’obiettivo di garantire il risarcimento ai danneggiati.

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