Il risarcimento in forma specifica nell’assicurazione RC auto La controversa clausola del risarcimento in forma specifica nell'assicurazione RC auto: cosa prevede e quando viene applicata

Il risarcimento in forma specifica nell’assicurazione RC auto

La controversa clausola del risarcimento in forma specifica nell'assicurazione RC auto: cosa prevede e quando viene applicata

5 Dicembre 2019 - 08:12

Il risarcimento in forma specifica è una clausola contrattuale che si applica (anche) alle polizze di assicurazione RC auto. Non è obbligatoria, nonostante le compagnie tendano spesso a consigliarla incentivandola con sconti sul premio. E in caso di sottoscrizione prevede il vincolo per il cliente di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata con l’impresa assicurativa per effettuare le riparazioni dopo un sinistro stradale. In pratica la compagnia del danneggiato chiamata a rimborsarlo in base alla procedura di risarcimento diretto, al posto di erogargli il quantitativo in denaro necessario per la riparazione dell’auto, paga direttamente la spesa a una carrozzeria appartenente al proprio circuito, presso cui l’assicurato è tenuto a rivolgersi.

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA: CARATTERISTICHE

Come già accennato, il maggior incentivo nello scegliere la clausola del risarcimento in forma specifica consiste nell’applicazione di uno sconto non inferiore al 5%, indicato in polizza, sul premio imponibile RC auto. A fronte dell’impegno da parte dell’assicurato di recarsi presso una carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa. Se l’assicurato rifiuta di rivolgersi a tale carrozzeria, la compagnia gli detrae dalla liquidazione del sinistro un importo a titolo di penale forfettaria. Importo stimato in circa il 10% del danno risarcibile. Tuttavia alcune compagnie consentono l’opzione del risarcimento per equivalente. Significa che l’assicurato può riparare per conto proprio il veicolo anche se ha optato per la forma specifica; ma l’indennizzo in denaro non può superare la somma che la compagnia assicurativa avrebbe speso presso la propria carrozzeria convenzionata. Inoltre la somma a titolo di risarcimento per equivalente viene versata solo dietro presentazione della fattura rilasciata dall’autoriparatore.

QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Salvo dove indicato diversamente, affinché si possa applicare il risarcimento in forma specifica deve verificarsi un sinistro stradale rientrante nella disciplina del risarcimento diretto; accaduto in Italia, San Marino o Città del Vaticano; in assenza di responsabilità dell’assicurato (anche concorsuale); con danno non superiore a circa il 70/80% del valore del veicolo; e in presenza del modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti. In mancanza di una sola di queste condizioni, il risarcimento del danno avviene secondo le diverse modalità previste dalle norme.

risarcimento in forma specifica

PROCEDURA DEL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Dopo aver denunciato l’incidente alla propria assicurazione, il danneggiato che ha optato per il risarcimento in forma specifica deve far riparare il veicolo assicurato presso una delle officine convenzionate comunicatagli. Fornendo loro una copia della constatazione amichevole, oltre ai dati relativi alla polizza, al sinistro e qualsiasi altra documentazione richiesta. L’assicurato ha l’obbligo di consegnare il veicolo per la riparazione entro un tempo limite stabilito nel contratto. Altrimenti decade la forma specifica e la compagnia corrisponde l’indennizzo con altre modalità, applicando la penale forfettaria. Allo stesso tempo se la carrozzeria convenzionata più vicina è distante oltre 15 km dal luogo di accadimento del sinistro o di residenza dell’assicurato, quest’ultimo ha facoltà di recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia. Inoltre l’assicurazione è tenuta a rilasciare al cliente un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate presso l’officina convenzionata. Con validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Importante: se successivamente alla riparazione dovesse emergere un concorso di colpa o torto dell’assicurato, questi deve corrispondere alla carrozzeria la parte dei costi a suo carico.

CONTROVERSIE SUL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Negli ultimi anni si sono avute vivaci discussioni sulla convenienza o meno del risarcimento in forma specifica e sulla possibile natura vessatoria della clausola. La recente introduzione, mediante Legge Concorrenza del 2017, dell’art. 148 comma 11-bis del Codice delle Assicurazioni, in cui si afferma che per l’assicurato resta ferma la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato “avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia”, ha indotto inoltre numerosi commentatori a recitare il de profundis per le clausole di risarcimento in forma specifica relative alla RC auto, per aperta violazione del suddetto articolo. Ma in realtà, secondo altre autorevoli opinioni, nulla vieta alle parti di un contratto di assicurazione di prevedere che la liquidazione di un danno venga resa in forma di riparazione diretta presso autofficine preventivamente accettate dall’assicurato. E che pertanto il diritto del danneggiato di rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia non gli impedisce affatto di rinunciare in anticipo a tale opzione, impegnandosi ad avvalersi, dietro riconoscimento di uno sconto, di una carrozzeria convenzionata con la propria assicurazione. Insomma, il dibattito continua…

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