RC auto: risarcimento anche per i sinistri cagionati con dolo Un dubbio sull'assicurazione RC auto: c'è risarcimento anche per i sinistri cagionati con dolo del conducente? La giurisprudenza si è espressa in maniera chiara e inequivocabile

RC auto: risarcimento anche per i sinistri cagionati con dolo

Un dubbio sull'assicurazione RC auto: c'è risarcimento anche per i sinistri cagionati con dolo del conducente? La giurisprudenza si è espressa in maniera chiara e inequivocabile

28 Dicembre 2021 - 03:12

La normativa che regola l’assicurazione RC auto prevede il risarcimento anche per i sinistri cagionati con dolo? Facciamo chiarezza. Com’è noto, la polizza assicurativa della responsabilità civile, obbligatoria su tutti i veicoli circolanti, copre i danni eventualmente arrecati a persone o cose durante l’utilizzo della vettura. Allo stesso tempo l’art. 1900 del Codice Civile dispone che “l’assicuratore non è obbligato (a risarcire, ndr) per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario” e l’art. 1917 conferma che “nell’assicurazione della responsabilità civile […] sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. Quindi, in teoria, la risposta alla domanda iniziale è negativa. La compagnia assicurativa non è tenuta a rimborsare i danni provocati alla vittima di un sinistro stradale cagionato con dolo dal responsabile dell’incidente. Questione risolta? Nossignori, perché negli ultimi anni la giurisprudenza si è pronunciata in tutt’altra maniera.

Aggiornamento del 28 dicembre 2021 con miglioramento della leggibilità del testo e contenuti più attuali.

IL RIFERIMENTO ALL’ART. 122 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Già nel 2009 una sentenza (n. 44165) della I sezione penale della Corte di Cassazione, sul caso di un soggetto che all’uscita da una discoteca, dopo aver litigato con gli addetti alla sicurezza del locale, era salito a bordo della sua auto e li aveva investiti, ha imposto alla compagnia assicuratrice del conducente (oltre a condannarlo per tentato omicidio) di risarcire le persone danneggiate. Questo perché, recita la sentenza, in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, bisogna dare continuità ai principi espressi nell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private, sull’obbligo di assicurare i veicoli.

ASSICURAZIONE RC AUTO: NESSUNA DISTINZIONE TRA AZIONI COLPOSE O DOLOSE

Tale dispositivo, infatti, più che ai già citati articoli 1900 e 1917 fa riferimento all’art. 2054 del Codice Civile, che obbliga il conducente a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, senza alcuna distinzione tra azioni colpose o dolose, “sicché deve ritenersi che entrambe le condotte debbano intendersi ricompresse nella tutela assicurativa”. La colpa, specificano poi gli Ermellini, va dunque “latamente intesa nel senso comprensivo sia del profilo colposo, derivante da imprudenza, negligenza e imperizia, sia di quello doloso o intenzionalmente lesivo, salvo pur sempre il regresso della compagnia assicurativa nei confronti dell’assicurato o del conducente” (la cosiddetta rivalsa).

PREVALE L’INTERESSE DEL DANNEGGIATO

La Corte di Cassazione ha ribadito questa linea in un’altra sentenza, più recente (n. 20786 del 2018), intervenendo sul caso di un investimento volontario. Anche stavolta la Suprema Corte si è espressa a favore dell’estensione della copertura assicurativa nei casi di dolo da parte dell’assicurato. Ribadendo che “il terzo danneggiato ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno”. La disciplina speciale in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, imperniata sul principio di solidarietà verso il danneggiato in qualsiasi caso, prevale dunque sulla disposizione dell’art. 1917 c.c. che stabilisce invece l’esclusione dalla garanzia per i danni derivanti da fatti dolosi, ritenendo quest’ultima una norma generica. Come dicevamo, resta poi salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti del responsabile del sinistro doloso.

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