Omicidio stradale: in arrivo la legge con le modifiche dell'ultima ora

Attenuanti più ampie quando la responsabilità dell'incidente non è tutta dell'imputato, ma anche arresto obbligatorio per i conducenti professionisti

 
Omicidio stradale: in arrivo la legge con le modifiche dell'ultima ora Attenuanti più ampie quando la responsabilità dell'incidente non è tutta dell'imputato

Attenuanti più ampie quando la responsabilità dell'incidente non è tutta dell'imputato, ma anche arresto obbligatorio per i conducenti professionisti

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11 Dicembre 2015 - 08:12

Il nuovo reato di omicidio stradale, dopo un parto travagliato (il testo è in discussione da oltre un anno e mezzo in parlamento ed è alla terza lettura), alla fine dovrebbe vedere la luce. Al Senato, il Governo Renzi chiede la fiducia sul disegno legge in questione. L'obiettivo è quello di arrivare alla votazione conclusiva del ddl che potrebbe venire modificato con un maxiemendamento. Il testo uscito dalla Camera prevede che l'omicidio stradale diventi un reato a sé, graduato su tre varianti. In particolare, resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il Codice della Strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi. Con le nuove regole chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). La pena può però aumentare della metà se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere. 

ALTRI DETTAGLI – Come evidenzia l'Ansa, in caso di incidenti con ferite, aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. 

NIENTE ERGASTOLO DELLA PATENTE – In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Quindi, niente ergastolo della patente, diversamente da com'era stato paventato all'inizio.

MODIFICHE IMPORTANTI – Sul Sole 24 Ore, Maurizio Caprino spiega che il maxiemendamento contiene soprattutto un allargamento del concorso di colpa che consente di diminuire la pena fino anche a dimezzarla: l'imputato potrà beneficiarne non solo in caso di colpa della vittima, ma anche quando c'è una corresponsabilità di terzi, come per esempio il gestore della strada. Quindi viene scongiurato il rischio di pagare con le pene più pesanti previste per l'omicidio stradale (fino a 18 anni di reclusione) quando la morte della vittima è stata causata anche da una carenza della strada, come per esempio un guardrail inadeguato. Il maxiemendamento torna nella sostanza alla prima versione del Senato anche per quanto riguarda l'arresto obbligatorio in flagranza. Esso è sempre previsto per chi causa un incidente mortale mentre si trova in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico oltre 1,5 grammi/litro) o di alterazione da droghe; il Senato, per i conducenti professionali, lo aveva esteso anche al caso di ebbrezza “media” (da 0,81 a 1,5 g/l), che era stato poi escluso dalla Camera creando una sperequazione (questi guidatori sono soggetti all'”alcol zero”)molto criticata che ora il maxiemendamento elimina. Tra le modifiche dell'ultim'ora c'è anche l'arresto obbligatorio in flagranza per gli autisti professionisti: scatterà anche in caso di ebbrezza media, mentre per tutti gli altri guidatori è previsto solo per ebbrezza grave e droga.

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