Nuovo Codice della Strada: tutti gli emendamenti approvati

Nuovo Codice della Strada: tutti gli emendamenti approvati

Procede l'iter per il nuovo Codice della Strada: scopri i principali emendamenti approvati in Commissione Trasporti, compreso un 'pasticcio' sul cellulare alla guida

26 Febbraio 2024 - 17:45

La Commissione Trasporti della Camera ha concluso i lavori sul disegno di legge di riforma del Codice della Strada, approvando una serie di emendamenti al testo ratificato dal Consiglio del Ministri lo scorso settembre. Molti gli spunti d’interesse, dalla guida con il cellulare (qui è stato fatto un pasticcio, ne parleremo tra poco) ai limiti per i neopaatentati, fino alle esercitazioni con il foglio rosa, ma le modifiche approvate non possono ancora dirsi definitive. Adesso si attende infatti il parere delle altre Commissioni parlamentari competenti, poi il Ddl approderà in aula a Montecitorio per la votazione, con la possibilità per i deputati di presentare ulteriori emendamenti. Scopriamo intanto quelli più significativi approvati in Commissione Trasporti.

LIMITAZIONI PER I NEOPATENTATI

La Commissione trasporti ha approvato un emendamento che estende da uno a tre anni le limitazioni per i neopatentati in materia di potenza del veicolo, alzando tuttavia le soglie minime. In particolare ai titolari di patente B, per i primi tre anni dal rilascio, non sarà consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t (oggi è 55 per le termiche e 65 per BEV e PHEV). Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, si applicherà un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW (oggi è 70).

NUOVO CODICE DELLA STRADA: CELLULARE ALLA GUIDA

Come anticipavamo, in materia di sanzioni per chi usa impropriamente il cellulare alla guida la Commissione Trasporti della Camera ha combinato un pasticcio approvando due proposte in contrasto tra loro. La prima ammorbidisce l’importo della multa abbassandolo da 422 a 250 euro per la prima infrazione e da 644 a 350 euro per la recidiva nel biennio successivo, confermando però la sanzione accessoria della sospensione della patente PER TUTTI fin dalla prima violazione (da 15 giorni a 2 mesi, mentre con la recidiva la sospensione va da 1 a 3 mesi), così come previsto dal testo originario del Ddl; invece l’altro emendamento approvato dispone la sospensione della patente già dalla prima infrazione solo per i conducenti con un punteggio della patente da 10 a 19 punti (fino a 7 giorni) oppure da 1 a 9 punti (fino a 15 giorni). Questo secondo provvedimento riguarderebbe solamente il 2,5% dei conducenti, ossia la percentuale stimata di coloro che hanno meno di 20 punti sulla patente.

Toccherà pertanto all’aula del Parlamento risolvere il pasticcio optando per una delle due possibilità (o magari approvandone una terza).

Nuovo Codice della Strada emendamenti

ESERCITAZIONI ALLA GUIDA CON IL FOGLIO ROSA

L’aspirante al conseguimento della patente B, munita di foglio rosa, potrà esercitarsi alla guida con una qualunque persona seduta al suo fianco in qualità di istruttore, purché in possesso dei necessari requisiti, solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna, da eseguirsi presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Un decreto del MIT stabilirà il numero minimo delle ore di esercitazione in autostrada e in orario notturno. L’autoscuola rilascerà apposita certificazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo delle predette esercitazioni. Chi si eserciterà alla guida sprovvisto di tale certificazione sarà punito con una multa da 430 a 1.731 euro. La stessa sanzione si applicherà alla persona che funge da istruttore.

Inoltre gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A (patenti per le moto) non potranno in alcun caso trasportare passeggeri.

MULTE  AUTOVELOX CUMULATIVE

Nei casi di accertamento di più violazioni dei limiti di velocità rilevate con autovelox o dispositivi simili, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella sfera di competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo sino a 1 ora, si applicheranno le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorrerà dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima.

MOTOCICLISTI DIVENTANO “UTENTI VULNERABILI”

I conducenti di ciclomotori e di motocicli entreranno ufficialmente a far parte dell’elenco degli utenti vulnerabili della strada citato dall’art. 3 comma 53-bis del Codice della Strada insieme a pedoni, persone con disabilità, ciclisti e tutti coloro i quali meritano una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

MOTO 125 IN AUTOSTRADA

Sulle autostrade e sulle strade extra-urbane principali sarà consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico, solo se condotti da un soggetto di maggiore età.

INCIDENTI PER GUIDA CONTROMANO

Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo derivi un incidente con morti o lesioni personali gravi o gravissime, sarà sempre disposta la confisca del predetto veicolo.

ABBANDONO DI ANIMALI DOMESTICI

Previste infine delle modifiche al Codice Penale in materia di abbandono di animali domestici su strada e da cui derivi un incidente stradale. In particolare al primo comma dell’art. 727, secondo cui chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, viene aggiunta la postilla che se il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. E se il fatto viene commesso mediante l’uso di veicoli, si dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.

L’abbandono di animali domestici viene inoltre specificatamente citato nei reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime, prevedendo in entrambi i casi la stessa pena di chi cagiona per colpa la morte o una lesione grave o gravissima di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, qualora il fatto derivi da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.

AUTO SENZA ASSICURAZIONE

Con l’integrazione dell’art. 193 comma 4-ter del Codice della Strada, l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo potrà essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato il passaggio con la luce rossa.

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE AGENZIE TELEMATICHE PER LE IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Un altro emendamento istituisce presso la Direzione generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica. L’iscrizione al registro sarà soggetta a conferma di validità biennale e costituirà condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Motorizzazione.

NUOVO CODICE DELLA STRADA: ART. 80 BIS – CAMPAGNE DI RICHIAMO DI SICUREZZA

La commissione Trasporti ha poi approvato una proposta che istituisce il nuovo articolo 80-bis del Codice della Strada concernente “Campagne di richiamo di sicurezza“. Ve lo riportiamo integralmente.

1. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e unionale, garantiscono l’immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria M, N o O che hanno immesso sul mercato, hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell’Unione Europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più il rischio; deve altresì essere svolta una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226.

2. L’operatore economico che, avendo provveduto agli adempimenti di cui al comma 1, dopo ventiquattro mesi dall’avvio della campagna di richiamo per l’adozione di misure correttive, riscontri che su di un veicolo le stesse non siano ancora state effettuate, ha l’obbligo di inserire i relativi dati nell’elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e provvedere al suo aggiornamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che omette di adottare le misure correttive di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell’elenco telematico imposte ai sensi dei commi 1 e 2, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 euro a euro 60.000.

4. Con apposito provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso all’elenco telematico di cui al comma 2 da parte di operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti.

5. Chiunque circola con un veicolo presente nell’elenco telematico di cui al comma 2 è soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 80, comma 14.

INTERESSI SULLE MULTE STRADALI

Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del Codice della Strada la maggiorazione per ritardo nel pagamento non potrà comunque essere superiore ai tre quinti dell’importo della sanzione.

Per l’elenco completo degli emendamenti approvati in Commissione Trasporti ti rimandiamo al testo bifronte (versione originaria vs. versione con emendamenti) del Ddl di riforma del Codice della Strada a cura di ASAPS – Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale.

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