Neopatentati ubriachi, sì ai lavori sociali

Neopatentati ubriachi, sì ai lavori sociali Per i neopatentati ubriachi

Per i neopatentati ubriachi, i lavori sociali possono sostituire la pena pecuniaria: così la Corte costituzionale

11 Luglio 2012 - 06:07

Neopatentato ubriaco? Sì ai lavori socialmente utili: lo ha confermato la Corte costituzionale con la sentenza numero 167 del 27 giugno 2012. Per lui (che ha la patente da meno di tre anni) come per le altre categorie di guidatori “pizzicati” in stato d'ebbrezza (con oltre 1,5 grammi di alcol per litro di sangue), la pena pecuniaria può essere sostituita quindi dai lavori sociali.

LA LEGGE – La Corte costituzionale ha ritenuto “non fondata” la questione di legittimità costituzionale, dell'articolo 186 bis, del Decreto legislativo 285 (nuovo Codice della strada), aggiunto dall'articolo 33, comma 2, della legge 29 luglio 2010, numero 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale). La Consulta è stata chiamata a esprimersi dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano che, con tre ordinanze, ha ritenuto illegittima la sostituzione della pena applicabile per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol da parte dei conducenti “a rischio elevato”, con il lavoro di pubblica utilità. I giovani erano stati fermati, in ora notturna, dalla Polizia giudiziaria mentre erano alla guida di veicoli in stato alterato. Chiaro il verdetto dell'etilometro, che parlava di 1,5 grammi di alcol per litro di sangue. Ricordiamo che per i neoguidatori c'è la tolleranza zero: non possono bere neppure un goccio di alcol prima di mettersi al volante; invece, per gli altri patentati, vige il limite di mezzo grammo di alcol per litro di sangue. Nei confronti dei tre ragazzi era stato emesso un Decreto di condanna alla pena dell'ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; i loro difensori avevano chiesto proprio l'applicazione, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, di un corrispondente numero di ore di lavoro di pubblica utilità. Richiesta negata dal Giudice, secondo il quale questa concessione avrebbe portato i neopatentati a godere di rilevanti vantaggi quali “l'estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del veicolo sequestrato”. In base a queste convinzioni personali, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. La Consulta, però, è di diverso avviso e ritiene che la possibile sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità abbia come conseguenza diversi “benefici connessi allo svolgimento positivo di tale lavoro”.

VALE PER TUTTI – Quindi, la regola vale per tutti, neopatentati inclusi: tranne che in caso di incidente, la pena detentiva e pecuniaria per guida in stato d'ebbrezza può essere sostituita, anche con il Decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità. Consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, o gli Enti locali o le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, oppure presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità. Ma non si può fare i “furbetti”: solo in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. In caso invece di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del Codice di procedura penale, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. E comunque, il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

DROGHE – Molto interessante quanto dice la Corte costituzionale a proposito della droga: “A ben guardare, anzi, sarebbe semmai la guida sotto l'effetto di stupefacenti ad apparire maggiormente riprovevole, sia per la maggiore facilità con la quale il consumo di tali sostanze può generare dipendenza e, dunque, un più accentuato rischio di reiterazione del reato; sia perché la detenzione di dette sostanze, a differenza di quella degli alcolici, è penalmente sanzionata dall'ordinamento, ove non finalizzata ad un uso meramente personale”.

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X