Monopattini elettrici: come controllare che siano a norma Il MIMS ha definito le caratteristiche tecniche dei monopattini elettrici: ecco cosa bisogna controllare per essere certi che siano a norma

Monopattini elettrici: come controllare che siano a norma

Il MIMS ha definito le caratteristiche tecniche dei monopattini elettrici: ecco cosa bisogna controllare per essere certi che siano a norma

31 Agosto 2022 - 10:08

Come ben sappiamo la legge italiana equipara i monopattini elettrici ai velocipedi (biciclette). Tuttavia, considerato che i monopattini presentano caratteristiche tecniche decisamente diverse rispetto ai velocipedi, così come definiti dall’articolo 50 del Codice della Strada, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha deciso di adottare ai fini della sicurezza una specifica disciplina riguardante i monopattini elettrici, che stabilisce dettagliatamente le caratteristiche tecniche che devono avere. La nuova “Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica” è stata introdotta mediante il decreto MIMS del 18 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 30 agosto e in vigore dal 14 settembre. Il provvedimento interessa ovviamente non solo le aziende produttrici dei monopattini elettrici, ma anche i consumatori, per essere sicuri che il veicolo acquistato (o da acquistare) rispetti le norme.

MONOPATTINI ELETTRICI: CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI PER CIRCOLARE IN ITALIA

In base alla normativa definita dal decreto del 18 agosto 2022, per monopattino elettrico si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile. La potenza nominale continua del motore elettrico non dev’essere superiore a 0,50 kW.

I monopattini elettrici devono essere muniti di pneumatici dotati di battistrada. Il diametro minimo delle ruote è di 203,2 mm (8″). Lo spessore del battistrada deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso.

I monopattini elettrici devono essere dotati di un regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di velocità vigente (6 km/h nelle aree pedonali e 20 km/h altrove).

Le dimensioni massime dei monopattini elettrici sono:
– 2.000 mm di lunghezza;
– 750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta;
– 1.500 mm di altezza.

La massa in ordine di marcia (cioè la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non deve superare i 40 kg.

Ai monopattini elettrici si applica la marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento europeo. Ogni monopattino elettrico deve riportare, in apposita etichetta, l’indicazione del carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso.

MONOPATTINI ELETTRICI: I REQUISITI DELL’IMPIANTO FRENANTE

I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.

I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione); oppure sul mozzo; oppure, in generale, sugli organi di trasmissione.

Monopattini elettrici a norma

MONOPATTINI ELETTRICI: COME DEVONO ESSERE LE LUCI E IL SEGNALATORE ACUSTICO

Per circolare in Italia i monopattini elettrici devono essere obbligatoriamente dotati di:

segnalatore acustico di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza;
indicatori luminosi di svolta;
– anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
– posteriormente di catadiottri rossi e lateralmente di catadiottri gialli.

Sono ammesse, facoltativamente, anche le luci di arresto.

L’installazione e le caratteristiche tecniche della luce anteriore bianca o gialla, della luce di posizione posteriore rossa, del dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa e dei dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla devono soddisfare i requisiti previsti dall’art. 224 del regolamento di attuazione del Codice della Strada. In alternativa è comunque possibile installare i dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla sui fianchetti del monopattino elettrico e la luce anteriore a un’altezza massima da terra di 1400 mm.

Gli indicatori di svolta devono essere di colore giallo ambra. Il lampeggiamento deve avvenire alla frequenza di f = 1,5 ± 0,5 Hz con durata dell’impulso superiore a 0,3 s, misurata al 95 % dell’intensità luminosa massima. Gli indicatori devono essere posti sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al conducente e simmetricamente all’asse longitudinale del veicolo, a una altezza compresa tra un minimo di 150 mm e un massimo di 1400 mm da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente (ad esempio sul manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di svolta. Le altre caratteristiche degli indicatori di svolta devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi (art. 224 del regolamento CdS), con alcune specifiche.

Le eventuali luci di arresto devono emettere luce rossa. E possono essere installate a una altezza compresa tra un minimo di 150 mm e un massimo di 1400 mm da terra. L’intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,3 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale. Le altre caratteristiche delle luci di arresto devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi (art. 224 del regolamento CdS).

I dispositivi luminosi anteriore, posteriore, di svolta e la luce di arresto devono essere ad alimentazione elettrica. Possono essere alimentati sia da una batteria autonoma sia dalla stessa batteria che alimenta anche il motore elettrico.

MONOPATTINI ELETTRICI: APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUI VEICOLI GIÀ CIRCOLANTI

La nuova normativa che definisce le caratteristiche tecniche dei monopattini elettrici entra in vigore, come detto, il 14 settembre 2022. E, attenzione, si applicherà obbligatoriamente a tutti i monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022 (mentre dal 14 al 29/9 solo in via facoltativa).

Invece i monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024. Sarà richiesto l’utilizzo di kit appositamente previsti per ciascun modello di monopattino che garantiscano il mantenimento della conformità alla direttiva 2006/42/CE.

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