Articolo 50 Codice della Strada
Articolo 50 del Codice della Strada – Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. 1
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Note
(1) Comma così modificato dall’art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14.
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Articolo del Nuovo Codice della Strada 2021 aggiornato attraverso la consultazione del sito ufficiale normattiva.it