Incidente stradale senza un colpevole: la vittima ha diritto al risarcimento
Non importa se l'investitore sia un pirata o no: il Fondo vittime della strada deve risarcire ugualmente. Lo stabilisce la Cassazione
Non importa se l'investitore sia un pirata o no: il Fondo vittime della strada deve risarcire ugualmente. Lo stabilisce la Cassazione
Non importa se l'investitore sia un pirata o no: il Fondo vittime della strada deve risarcire ugualmente. Lo stabilisce la Cassazione
La sentenza 274 della Cassazione del 23 giugno 2014 è stata resa nota il 13 gennaio 2015, e riguarda tutti gli utenti della strada. In due parole, fissa questo principio: in caso di incidente, non è necessario che il responsabile del sinistro si sia dato subito alla fuga per far scattare la copertura risarcitoria da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Se il danneggiato (nel caso specifico il pedone) in un primo momento credeva di non essersi fatto niente, e non ha segnato la targa dell'auto che l'ha investito, comunque avrà diritto al risarcimento.
ANCHE SENZA PIRATA – La Cassazione dice infatti che il sinistro non deve essere necessariamente fra un pirata della strada (un guidatore che causa un incidente e scappa senza prestare soccorso alla vittima) e un altro utente. Il Fondo vittime interviene anche se la vittima dice di star bene al guidatore, che così va via con la coscienza tranquilla; può darsi che in un secondo momento, accortasi di avere ferite, la vittima reclami il rimborso al Fondo, giacché non ha preso il numero di targa del guidatore.
CHE COS'ERA SUCCESSO – Una donna era stata investita sulle strisce pedonali: il suo racconto non aveva convinto i giudici del merito, ma la Cassazione ha rilevato una violazione di legge nella decisione della Corte d'appello, con riferimento all'articolo 19 della legge 990/69. L'auto responsabile del sinistro si ferma per pochi secondi e a una prima veloce rassicurazione della donna fila via senza darsi troppi pensieri. Quindici giorni spunta un testimone a favore del danneggiato, cui tuttavia i giudici non danno credito perché solidale con la vittima dell'incidente. La Corte territoriale esclude l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata dal fondo di garanzia perché manca la fuga, non c'è nessun pirata. In realtà, per la Cassazione, risultano risarcibili i sinistri causati da veicoli non identificati né identificabili con l'uso dell'ordinaria diligenza e non si può fare una colpa al danneggiato se non ha detto subito «sto male» per trattenere sul posto l'automobilista che si è fermato laddove non aveva motivo di temere che scappasse via.
ULTIMO PASSO – Ora la palla torna alla Corte d'appello. Che, in diversa composizione, dovrà pure pronunciarsi sull'attendibilità del teste amico della vittima: se riterrà di non dare credito alla deposizione, dovrà spiegare su quali circostanze abbia fondato la sua decisione, indicando perché siano gravi, precise e concordanti. Avrà importanza la certificazione sanitaria per stabilire se è possibile che la vittima abbia ritenuto in buona fede di non aver bisogno di aiuto almeno nell'immediatezza. Per poi accorgersi che stava male.