Il conducente rifiuta i test-droga? Se non c'e' confisca c'e' raddoppio della sospensione patente

Il conducente rifiuta i test-droga? Se non c'e' confisca c'e' raddoppio della sospensione patente La Suprema Corte chiarisce i complicati meccanismi sanzionatori degli artt. 186 e 187 C.d.S.

La Suprema Corte chiarisce i complicati meccanismi sanzionatori degli artt. 186 e 187 C.d.S., in caso di rifiuto di sottoporsi ai test

14 Aprile 2015 - 10:04

La Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 14169, depositata l'8.4.2015, ha fissato i principi cui si deve attenere l'interprete quando debba applicare il disposto normativo costituito dagli artt. 187, co. 8 e 186, co. 7 (richiamato) C.d.S., che sono le norme che regolano il caso in cui il conducente invitato a sottoporsi a test per la droga o alcolemici si rifiuti di adempiere. I problemi scaturiscono dal fatto che il disposto normativo è costituito da plurimi richiami e possono sorgere dubbi sulla sanzione da applicare. In particolare, l'art. 186, co. 7 (richiamato dall'art.187, co. 8), richiama le sanzioni del precedente co. 2, lett. C, ma fissa altresì sanzioni omologhe in misura differente: la sospensione della patente infatti, è fissata in una misura da sei mesi a due anni dal co. 7, ma viene fissata anche nella “forchetta” tra 1 e 2 anni dal co. 2, lett.C. In più, il co. 2 lett. C, prevede che se il trasgressore non è proprietario della macchina (e quindi non si può applicare la confisca), allora la sanzione della sospensione della patente dev'essere raddoppiata.
Come si armonizza il doppio regime relativo alla sospensione della patente? I Giudici di Piazza Cavour colgono l'occasione per spiegarlo.

LA VICENDA: IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI AI TEST SULLA DROGA – La vicenda alla base del ricorso per Cassazione, svolto dal Procuratore Generale della Repubblica, è piuttosto ordinaria. Il conducente viene fermato nel Comune di Martinsicuro (TE), a bordo di un'auto di proprietà altrui, e invitato a sottoporsi ai test sulle sostanze stupefacenti. Il rifiuto dell'automobilista sfocia obbligatoriamente nella contestazione della violazione di cui all'art. 187, co. 8, C.d.S.. In Tribunale, come accade spesso in questi casi, viene fatto il patteggiamento. Senonchè, poiché il patteggiamento non copre anche l'irrogazione delle pene accessorie, su di esse non c'è accordo, e così la sanzione accessoria della sospensione della patente per anni uno viene impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila. Secondo il ricorrente manca il raddoppio prescritto dall'art. 186, co. 7, C.d.S..

PER CAPIRE DOBBIAMO FARE ORDINE TRA LE NORME – Gli stessi Ermellini ammettono che le norme in esame (artt. 186 e 187 C.d.S.) sono di difficile lettura, e questo è singolare visto che sono norme estremamente importanti per tutti gli automobilisti. Purtroppo gli interventi di modifica susseguitisi negli ultimi anni hanno provocato qualche ridondanza e qualche contraddizione e sarebbe auspicabile una razionalizzazione, sulla scorta delle difficoltà per l'interprete evidenziate dalla Giurisprudenza. Il problema, nel caso di rifiuto di sottoporsi ai test sulle sostanze stupefacenti, stante l'invito delle Forze dell'Ordine, è che tale rifiuto viene regolato da una norma che ne richiama un'altra, che a sua volta ne richiama un'altra. Proviamo a schematizzare:

  • Art. 187, co. 8, C.d.S.: “in caso di rifiuto (di sottoporsi ai test per le sostanze stupefacenti)…il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 187, comma 7”.
  • Art. 186, co. 7 C.d.S.: “in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione […]”
  • Art. 186, co. 2, lett. c) C.d.S.: “ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato […]”.

Il quesito implicitamente posto dal Procuratore Generale agli Ermellini, stante la contestazione dulla quantificazione della sospensione della patente è dunque: come si calcola la sospensione della patente nel caso di rifiuto di sottoporsi ai test sulle sostanze psicotrope dell'automobilista?

LA RISPOSTA DELLA CORTE E L'ACCOGLIMENTO DELLA CORTE – I Giudici della Suprema Corte seguono un serrato iter logico, partendo innanzitutto dalla identità della finalità delle norme che regolano il rifiuto sia in caso di test sulla droga, sia in caso di test sull'alcol, onde evitare malintesi sulle differenze nel tenore letterale. Quindi resta da chiarire l'armonizzazione delle due norme riguardanti le pene in caso di rifiuto all'alcol test, da parificarsi all'alcoltest positivo in grado massimo. In particolare, c'è da scegliere la pena edittale della sospensione della patente, che per chi risulta in ebbrezza grave va da uno a due anni, mentre per chi si rifiuta va da sei mesi a due anni. Inoltre c'è da chiarire se, visto che le pene edittali sono diverse, debba intendersi richiamata dal comma sull'ebbrezza grave anche la sanzione sul raddoppio della sospensione della patente nel caso in cui il veicolo non si possa confiscare. Gli Ermellini optano per la seguente soluzione, in caso di rifiuto di sottoporsi ai test (droghe o alcol), per la sospensione della patente si applica il disposto del comma sul reato di ebbrezza grave, raddoppio compreso, (186, co. 2, lett c), salvo che per la misura della sospensione, che dev'essere calcolata sulla base della forchetta sei mesi – due anni, perchè prevista dalla norma speciale e perchè più favorevole all'imputato. Nel caso di specie però, nulla è stato detto in sentenza sull'operazione di raddoppio della pena accessoria della sospensione della patente, quindi il ricorso è accolto e il Tribunale di Teramo dovrà decidere nuovamente su questo singolo punto.

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