Fabiana Attig: “La sentenza della Corte parla chiaro”

Evasiva e fumosa. Così Fabiana Attig definisce la replica dell'Etm in merito agli ausiliari del traffico. Secondo il coordinatore politico di Freedom, la risposta dell'azienda non fa altro che ...

11 Febbraio 2010 - 11:02

Evasiva e fumosa. Così Fabiana Attig definisce la replica dell'Etm in merito agli ausiliari del traffico. Secondo il coordinatore politico di Freedom, la risposta dell'azienda non fa altro che confermare e rafforzare il fatto che nessuno dei suoi addetti può effettuare rimozioni di autovetture. Leggi la nota.

“ETM ha ragione dichiarando che non esistono ausiliari del traffico, bensì quelli della sosta. Solo che così non fa altro che confermare e rafforzzare il nostro intervento: ovvero sia che nessun addetto di ETM può effettuare rimozioni di Autovetture.

E infatti non si può fare a meno di notare quanto la risposta della municipalizzata sia evasiva ed alquanto fumosa.

Non possiamo non credere che i Vertici di ETM non sappiano che tale questione, che effettivamente riguarda anche altri comuni compreso Roma è stata inequivocabilmente definita, in tutti i suoi aspetti proprio dalla CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE, la quale ha deliberato sul “potero accertamento limitato per gli ausiliare del traffico ed accettatori della sosta”. Con la sentenza n° 5621 del tre febbraio2009 Gli accertatori della sosta, dipendenti da società concessionarie di suolo pubblico che hanno in gestione parcheggi, possono accertare violazioni in materia di sosta solo sulle aree contrassegnate da strisce blu o altra segnaletica orizzontale.

Non è invece consentito loro rilevare le infrazioni di cui si è detto se commesse nella restante parte delle aree oggetto di concessione.

Così le Sezioni Unite della Cassazione Civile con sentenza n°5621, depositata il 3 febbraio scorso. La questione relativa al potere dei dipendenti del concessionario della gestione dei parcheggi a pagamento nelle aree comunali di accertare le violazioni delle norme sulla circolazione stradale, oltre che nelle superfici destinate a parcheggio o ad esse funzionalmente collegate, anche nell'intera zona oggetto della concessione, nel passato è stata difformemente decisa dalle sezioni semplici della Corte di Cassazione.

L'interpretazione si basava sul collegato di tre norme:

  1.  Il codice della strada; artt. 7, co. 6. 7 ed 8, c.d.s;
  2.  la legge e n. 127/1997 art 17 comma 132 comma;
  3.  la legge 488/1999 art 68 68, legge n. 488/99.

Spieghiamo meglio, Le tesi a confronto possono essere così' riassunte:

1. Tesi restrittiva (accolta dalle Sezioni Unite): è quella sposata dalle sentenze della sezione I, n. 7336 del 7 aprile 2005, n. 7979 del 18 aprile 2005, n. 8593 del 26 aprile 2005 e, da ultimo, n. 18186 del 18 agosto 2006: Tali pronunce hanno affermato che le competenze delegate ai dipendenti delle società concessionarie sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, co. 1, e art. 157, co. 5, 6 e 8, c.d.s.) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione. Gli ermellini hanno precisato che tale potere deve riferirsi solo alle aree specificamente destinate con delibera della giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, Al limite , secondo questa prima tesi, il potere sanzionatorio si puo' estendere alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, solo se se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio;

2. Tesi estensiva (bocciata dalle Sezioni Unite) : è quella sostenuta nelle sentenze della sezione . II n 9287 del 20 aprile 2006, n. 9287, n. 20558 del 28 settembre 2007 e della sezione . I n. 4173 del 22 febbraio 2007. In questi casi i giudici di legittimità, avevano ritenuto che il potere dell'ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso, ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione. Questo perché, nella suddetta zona, la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita, essendo la concessionaria direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita.

Come detto le Sezioni Unite pongono definitivamente la parola fine sulla controversia, sposando la tesi numero 1).

Vengono così' di fatto circoscritto i poteri degli ausiliari della sosta in materia di regolamentazione della sosta stabilendo che: le violazioni in materia di sosta che non riguardano le aree contrassegnate con le strisce blu o con la segnaletica orizzontale, e che non comportano pregiudizio alla funzionalità di quelle aree, non possono essere legittimamente rilevate dal personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto della concessione.

E' quindi acclarato non da Freedom ma dalla Suprema Corte di Cassazione che anche a Civitavecchia i pur volenterosi e competenti accertatori della sosta non possono effettuare direttamente le rimozioni delle macchine, ci auguriamo a tutela di tutti gli automobilisti civitavecchiesi e soprattutto di tutti gli operatori di ETM in servizio sulle strade che tale illegittimità venga immediatamente sanata”.

 

fonte – trcgiornale

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