Decreto Smart Road: il nullaosta per i test è anticoncorrenziale
I test di guida autonoma sono appesi al nullaosta del Costruttore. L'Antitrust boccia i paletti alle Startup del decreto Smart Road

I test di guida autonoma sono appesi al nullaosta del Costruttore. L'Antitrust boccia i paletti alle Startup del decreto Smart Road
In ritardo rispetto al resto d'Europa ma comunque in tempo per non perdere l'occasione di rilanciare il Paese nella sfida delle auto a guida autonoma e dei veicoli connessi alle infrastrutture, l'Italia ha recepito con il Decreto Smart Road del 28 febbraio 2018 le direttive comunitarie sulle strade intelligenti. Ma forse con una visione chiusa, caratteristica di un Paese burocratico che non condivide granché con la filosofia d'innovare d'oltreoceano. A bocciare i limiti del Decreto è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato secondo cui il nullaosta necessario per accedere ai test su strada lascerà lo sviluppo delle tecnologie di connettività e guida autonoma nelle mani di pochi operatori.
IL PASSO LENTO DI UN PAESE “VECCHIO” Il Decreto Smart Road voleva essere un punto di ripartenza che sulla carta apre sicuramente ai gruppi di ricerca, alle startup e alle aziende che hanno intenzione di candidarsi come operatori e collaudatori di tecnologie di connettività per le “smart cities”. La Commissione europea ha infatti affermato che «è essenziale effettuare prove su strada su larga scala per compiere progressi in materia di tecnologia, incoraggiare la cooperazione tra i vari attori e favorire l'accettazione da parte dell'opinione pubblica». Peccato che in Italia anche l'innovazione paghi i retaggi di un sistema obsoleto che spinge chi davvero vuole fare queste attività all'estero, dove lo Stato è il primo garante e sostenitore dell'innovazione. E' quanto si può dedurre dal parere dell'Antitrust pubblicato sul bollettino del 14 gennaio 2019 che spiega perché l'obbligo del nullaosta è solo un'inutile complicazione che non serve a tutelare il Costruttore dai danni che potrebbero provocare i prototipi nei test su strada.
I PALETTI DEL DECRETO CHE ESCLUDONO LE STARTUP Il D.M. Smart Road, all'art. 14, dispone che «il soggetto autorizzante può richiedere ogni documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione. […] Nei casi in cui la domanda è presentata da un soggetto diverso dal costruttore, il richiedente presenta il nulla osta alla sperimentazione rilasciato dal costruttore del veicolo». L'Antitrust spiega che la norma citata risulta restrittiva della concorrenza in quanto riduce la possibilità di competere degli sviluppatori indipendenti, a vantaggio delle case automobilistiche già fortemente attive in un settore in rapido sviluppo. Oltretutto se l'intento voleva tutelare i Costruttori di auto da possibili rivalse di chi acquista un'auto di serie e ci piazza sopra delle tecnologie sperimentali (un po' come hanno fatto Uber e Waymo tra i tanti, stipulando accordi ben precisi con i Produttori) per poi scaricare la colpa dei danni provocati a persone e cose, l'Antitrust ricorda che lo stesso D.M. impone già delle condizioni a chi ha intenzione di sperimentare la guida autonoma su strada, che rendono il nullaosta un freno allo sviluppo della tecnologia in Italia.
I COSTRUTTORI NON RISCHIANO NULLA Il richiedente, ricorda l'Autorità Garante, deve ottenere il nullaosta dal Gestore della strada su cui intende eseguire i test sperimentali, poi – visto che l'auto adattata non è la stessa del tipo omologato, si intende ad uso speciale e quindi deve essere iscritta in un registro apposito, esporre il permesso alla sperimentazione ed utilizzare una targa prova emessa dalla Motorizzazione. Ma non è finita, poiché il DM impone anche la stipula di un'assicurazione di responsabilità civile specifica per il veicolo a guida automatica, con un massimale minimo pari ad almeno quattro volte quello previsto per l'auto impiegata in allestimento originario e senza dotazioni sperimentali. “Dal complesso delle norme sopra richiamate, emerge che la responsabilità per eventuali danni cagionati nell'esercizio della sperimentazione ricade sul titolare dell'autorizzazione” spiega l'Antitrust invitando il Ministero dei Trasporti a rivedere l'art.14, che lascia nelle mani dei Costruttori di auto il potere di escludere nuovi operatori dalle sperimentazioni sulle Smart Road.