Taxi e cani guida per ciechi: cosa dice la legge?
Taxi e cani guida per ciechi: leggi, regole e diritti da conoscere qualora il tassista rifiuti il trasporto a bordo dell'animale
Taxi e cani guida per ciechi: leggi, regole e diritti da conoscere qualora il tassista rifiuti il trasporto a bordo dell'animale
Un episodio accaduto nei mesi scorsi a Milano, con un tassista che si è rifiutato di far salire il cane guida di un non vedente, ha riportato l’attenzione sulle norme che regolano il trasporto dei cani sui taxi, soprattutto se si tratta di cani guida per ciechi. Cosa prevede la legge in questi casi? Continua a leggere per tutte le risposte.
CANI SUI TAXI: COSA DICE LA LEGGE
Occorre fare innanzitutto una premessa: sebbene in Italia il taxi svolga un servizio pubblico di trasporto passeggeri, il veicolo adibito a taxi è un mezzo privato di proprietà del tassista o del consorzio di cui eventualmente fa parte. Di conseguenza le regole del taxi sono diverse da quelle dei mezzi di trasporto pubblico come bus e tram, in quanto sono stabilite dal tassista stesso (o dal consorzio) quale proprietario del veicolo.
Detto questo, attualmente non esiste una legge che vieti il trasporto di animali sul taxi: è dunque facoltà del tassista o della società che opera il servizio taxi quella di far salire o no il cane (o il gatto). Di conseguenza, se si prenota il taxi in anticipo, è sempre meglio verificare la disponibilità del tassista al trasporto dell’animale: se il tassista acconsente non ci sono problemi, altrimenti provare con un altro. In genere anche le app per prenotare i taxi consentono di spuntare l’opzione corrispondente. Superfluo specificare che se il tassista si rifiuta di trasportare il cane o il gatto dopo averlo autorizzato in fase di prenotazione, è possibile sporgere reclamo al servizio taxi del Comune competente.
TAXI E CANI GUIDA PER CIECHI: LE REGOLE SONO DIVERSE
Le cose però cambiano per i cani guida per ciechi, che hanno sempre il diritto di viaggiare insieme ai loro padroni. Lo dice l’articolo unico della legge n. 37/1974, successivamente integrata dalla legge n. 60/2006, in base al quale “il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa“, precisando altresì che “i responsabili della gestione dei trasporti che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500“.
L’unica limitazione riguarda l’obbligo di munire di museruola il proprio cane guida sui mezzi di trasporto pubblico, ma solo ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri.

MILANO: TASSISTA NEGA L’ACCESSO AL CANE GUIDA, LICENZA SOSPESA
L’episodio che ci ha dato lo spunto per questo articolo sulle regole dei cani guida sui taxi è avvenuto a Milano a fine 2024, in via Lodovico Il Moro. Quella sera, due passeggeri ipovedenti hanno fermato un taxi. L’autista ha notato subito il cane guida e ha chiesto di lasciarlo nel bagagliaio. I due hanno spiegato di non poter accettare la sua richiesta: l’animale è fondamentale sia per salire che per scendere dall’automobile e quindi è necessario averlo sempre con loro. A quel punto, dopo diversi tentativi di contrattazione, il tassista ha deciso di lasciarli lì e andare via.
I padroni del cane hanno quindi segnalato l’episodio. Successivamente la Commissione Tecnica Disciplinare del Comune ha sanzionato il tassista con una sospensione della licenza di trenta giorni. Occorre precisare, infatti, che al di là delle norme nazionali, l’articolo 26 del Regolamento Comunale di Milano per il Servizio Pubblico dei Taxi dispone che tra gli obblighi del conducente c’è il trasporto dei cani per i non vedenti. La violazione di quest’obbligo rientra tra le infrazioni che portano alla sospensione fino a novanta giorni della licenza di esercizio.
Nonostante questo il tassista, a marzo, ha provato a presentare ricorso chiedendo di annullare il provvedimento disciplinare, ma Palazzo Marino ha confermato la sospensione di un mese. L’autista potrebbe adesso valutare di ricorrere a un giudice amministrativo.
Specifichiamo che trenta giorni di sospensione è una sanzione abbastanza severa perché, di fatto, comporta un mese senza entrate.