Carrello elevatore
RC auto: una nuova legge esclude l’obbligo per questi veicoli
La Legge annuale sulle PMI introduce cambiamenti anche per la RC auto. Scopri quali veicoli saranno esentati dall'assicurazione obbligatoria
La Legge annuale sulle PMI introduce cambiamenti anche per la RC auto. Scopri quali veicoli saranno esentati dall'assicurazione obbligatoria
Lo scorso 4 marzo 2026 il Parlamento italiano ha definitivamente approvato la Legge annuale sulle piccole e medie imprese, che introduce una serie di interventi destinati a rafforzare il sistema produttivo italiano con misure a sostegno delle PMI. Cosa c’entra tutto questo, direte voi, con la RC auto? C’entra eccome, perché l’articolo 9 della legge, denominato ‘Semplificazioni’, disciplina l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per alcuni veicoli specifici, scopriamo quali.
RC AUTO: COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE
In particolare, l’articolo 9 della nuova Legge annuale sulle piccole e medie imprese è intervenuto sull’articolo 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private, ampliando le ipotesi di deroga all’obbligo di assicurazione RC auto, ma solo a condizione che la responsabilità civile verso terzi sia comunque coperta da una polizza diversa dalla RC obbligatoria. La deroga riguarda i carrelli elevatori e altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali.
Ribadiamo che l’esonero dall’obbligo di assicurazione RCA non comporta un ‘liberi tutti‘ per questi veicoli, dato che la responsabilità civile verso terzi dovrà essere comunque coperta da un’altra polizza assicurativa, sebbene diversa dalla comune RC auto.
La legge diventerà operativa il 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.
VEICOLI NON PIÙ SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DI RC AUTO
Scopriamo adesso nel dettaglio i veicoli interessati dal provvedimento.
Carrelli in aree aziendali, stabilimenti, magazzini, depositi
La deroga vale per i veicoli di cui all’art. 1, comma 1, lettera rrr) del Codice delle Assicurazioni che rientrano nella tipologia dei carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c) del Codice della Strada, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi. In tali contesti chiusi al traffico generale, l’obbligo di RCA viene meno, purché il veicolo sia coperto da una polizza di responsabilità civile verso terzi ‘alternativa’.
Tutti i veicoli in aree ferroviarie, portuali, aeroportuali non accessibili al pubblico
Questa deroga riguarda i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali. In queste aree operative, pur potendo circolare veicoli molto diversi tra loro (mezzi di piazzale, mezzi di movimentazione, ecc.), l’obbligo di RCA non si applica se la circolazione è confinata a tali zone e se il rischio verso terzi è coperto da una polizza RC diversa da quella obbligatoria.
Macchine agricole a uso interno
La deroga si estende infine alle macchine agricole citate nell’art. 57 CdS, non immatricolate o prive di certificato di idoneità tecnica, quando operano esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico. Anche qui, l’esonero dall’obbligo RCA è condizionato alla presenza di una copertura assicurativa volontaria per la responsabilità civile verso terzi.

DEROGHE RC AUTO: DIVERSE CRITICITÀ
Un articolo a firma Leandro Giacobbi su Assinews esprime tuttavia diverse perplessità su queste intervento legislativo nato per ‘semplificare’ ma che in realtà rischia di creare diverse complicazioni. L’aspetto più critico è che la legge è quasi totalmente priva di istruzioni operative, ed è pertanto facile immaginare che con la sua entrata in vigore gli intermediari assicurativi saranno contattati dai clienti per avere dei legittimi chiarimenti. Infatti, l’unica precisazione che la normativa fornisce è che il Fondo di garanzia per le vittime della strada interverrà per i sinistri qualora non vi sia una copertura per la tutela dei terzi danneggiati affidata alle polizze volontarie (o imposte da norme speciali) che dovranno presidiare la circolazione dei veicoli in tali aree.
Restano però insolute molte altre criticità: ad esempio, cosa fare con quei veicoli già assicurati con la normale polizza RC auto? Dovranno obbligatoriamente passare alla nuova disciplina? Singolare, poi, che per i veicoli non ancora assicurati o di nuova acquisizione, per i quali si prevede adesso un obbligo assicurativo ‘alternativo’, la legge non contempli alcun regime sanzionatorio per chi non si assicura, e non esista nemmeno un obbligo a contrarre per le compagnie.
La nuova norma prevede poi l’esonero se i carrelli non immatricolati “operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi”. È evidente, però, che gli intermediari si troveranno subito a dover rispondere a un quesito cruciale: fino a dove si estende questa nozione di “area aziendale”? Se si tratta di aree interne, non aperte al pubblico, con circolazione confinata e controllata, occorre considerare che molte realtà aziendali non rientrano facilmente in una definizione così rigida…
E ancora: per i veicoli utilizzati nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali l’esonero si applica esclusivamente in zone non accessibili al pubblico. Anche qui, cosa significa non accessibili al pubblico? E come comportarsi se per ragioni straordinarie la zona viene resa temporaneamente accessibile?
Pure sui trattori agricoli ci sarebbe molto da dire, per non parlare del fatto che la legge ha lasciato insolute parecchie criticità: ad esempio l’esenzione avrebbe avuto senso anche per le macchine operatrici che sono utilizzate in aree non aperte al pubblico (cantieri), rimaste invece misteriosamente escluse dal provvedimento.