
Leggi la sentenza della Corte di Cassazione sul risarcimento danni RC auto e l'Iva. Come influisce su ipotesi di danno al veicolo e sul contributo unificato
Nella RC auto l’Iva è una voce risarcibile a prescindere dalla prova dell’effettivo pagamento. L’orientamento era già questo ma la conferma è arrivata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5120/2023, che in una vicenda riguardante l’azione di risarcimento danni da circolazione stradale ha statuito in merito alla risarcibilità dell’Iva in ipotesi di danno al veicolo e a prescindere dalla prova dell’esborso, nonché del valore ai fini del limite della domanda della dichiarazione del valore per il contributo unificato. La vicenda ha tratto origine da una azione tesa a ottenere il risarcimento del danno patito da un automobilista al proprio veicolo in seguito a un incidente stradale.
PRIMO GRADO: RISARCIMENTO RC AUTO RIDOTTO
In primo grado, come riporta Altalex, il Giudice di pace di Pozzuoli aveva accolto la domanda di risarcimento, contenendolo però nei limiti di 5.200 euro, pur dando atto dell’effettivo quantum accertato nella misura maggiore di 9.127,46 euro, in quanto l’attore, nell’atto introduttivo, aveva indicato il primo importo quale valore della causa ai fini del contributo unificato. Per tale ragione il GdP aveva ritenuto implicitamente contenuta la richiesta entro il suddetto valore.
APPELLO: RICORSO ACCOLTO MA AL NETTO DELL’IVA
In sede di appello dinanzi al Tribunale di Napoli, il ricorso veniva accolto condannando l’assicurazione a risarcire l’importo di 9.127,46 euro ma al netto dell’Iva, in quanto l’attore non aveva dato prova dell’effettivo esborso. Il tribunale partenopeo, inoltre, compensava le spese del gravame considerata la divergenza tra la dichiarazione ai fini del contributo unificato e il valore effettivo della condanna.
CASSAZIONE: I COSTI DEL RISARCIMENTO DEVONO COMPRENDERE ANCHE L’IVA
Giunti all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione accoglieva l’istanza dell’automobilista per due motivi:
- il primo afferiva alla compensazione delle spese, e sul punto la Suprema Corte, richiamando la precedente sentenza 18732/2015, statuiva che “il valore della causa ai fini del contributo unificato ha finalità esclusivamente fiscali senza spiegare alcun altro effetto” e per tale motivo non era giustificabile la compensazione delle spese disposta dal tribunale;
- il secondo motivo, invece, riguardava la mancata condanna dell’assicurazione al pagamento dell’intero danno e, quindi, comprensivo dell’Iva stimata necessaria per le riparazioni. Su questo punto la Cassazione affermava che “il costo necessario per provvedere alle riparazioni del veicolo danneggiato è necessariamente comprensivo dell’Iva che il riparatore è tenuto per legge ad addebitare al soggetto committente”. Infatti è consolidato che il risarcimento del danno patrimoniale si estenda anche agli oneri accessori e consequenziali, e quindi in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo il risarcimento RC auto debba comprendere anche l’Iva pur se la riparazione non è ancora avvenuta. A meno che il danneggiato, per l’attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva.