Incidente con auto ferma in corsia d’emergenza senza necessità La Corte di Cassazione ha esaminato la vicenda di un incidente con auto ferma in corsia d’emergenza senza reali necessità: in casi del genere non si esclude il concorso di colpa

Incidente con auto ferma in corsia d’emergenza senza necessità

La Corte di Cassazione ha esaminato la vicenda di un incidente con auto ferma in corsia d’emergenza senza reali necessità: in casi del genere non si esclude il concorso di colpa

6 Aprile 2020 - 04:04

Se capita un’incidente con un’auto ferma in corsia d’emergenza senza reali necessità, o incapace di provare l’effettiva portata del guasto o dell’impedimento, il conducente della vettura in sosta può vedersi attribuire il concorso di colpa anche se non ha avuto nessun ruolo attivo nel sinistro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza 7579/2020, vediamo di che si tratta.

INCIDENTE CON AUTO FERMA IN CORSIA DI EMERGENZA: LA VICENDA FINITA IN CASSAZIONE

La Suprema Corte si è espressa su un caso molto delicato, visto che l’incidente in questione ha causato il decesso di una persona. Nella fattispecie un autoarticolato ha urtato violentemente una vettura ferma sulla corsia d’emergenza di una strada statale. Nella collisione l’autista del mezzo pesante è morto, mentre i due occupanti dell’auto hanno subito delle lesioni. Questi ultimi, come riporta il portale giuridico Studiocataldi.it, hanno successivamente agito in giudizio per ottenere un congruo risarcimento, affermando di essere stati travolti dall’autotreno mentre si trovavano fermi sulla corsia d’emergenza a causa di un guasto. In primo grado hanno avuto ragione, ma già in sede di appello il giudice ha ravvisato in capo al conducente dell’auto un concorso di responsabilità pari al 30% perché non ha dimostrato la necessità assoluta di fermarsi, oltre ad aver leggermente invaso la corsia di marcia.

INCIDENTE CON AUTO FERMA IN CORSIA DI EMERGENZA: NON È ESCLUSO IL CONCORSO DI COLPA

La vicenda è così giunta in Cassazione che, contrariamente alle attese dei ricorrenti, ha confermato la pronuncia del Tribunale d’appello, riconoscendo il concorso di colpa effettivo tra il conducente dell’autoarticolato (70%) e quello dell’auto in sosta in corsia d’emergenza (30%). Secondo gli Ermellini, infatti, il giudice d’appello ha dato giustamente rilievo non solo all’invasione della corsia d’emergenza da parte dell’autotreno (attribuendogli quindi la responsabilità maggiore), ma soprattutto al fatto che non è stato provato il motivo per cui il il conducente dell’auto si era fermato sulla corsia d’emergenza. Di conseguenza quest’ultimo ha senza dubbio concorso a causare il sinistro perché si è fermato sulla corsia preferenziale senza un motivo valido (o quanto meno non è riuscito a dimostrare che fosse tale). Basta questo a giustificare il concorso di colpa.

Incidente con auto ferma in corsia d’emergenza

LA CORSIA D’EMERGENZA NEL CODICE DELLA STRADA

A proposito del corretto utilizzo della corsia d’emergenza, ricordiamo che il comma 15 dell’art. 3 del Codice della Strada la descrive come una “corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni”. E quindi dev’essere lasciata libera, appunto, per i mezzi di soccorso e utilizzata dai veicoli privati (o dai pedoni) solo in casi di eccezionale necessità. Inoltre l’art. 176 comma 6 del CdS ricorda che “la sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore” (altrimenti si rischia una sanzione da 431 a 1.734 euro).

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