Coronavirus: nessun permesso per chi deve recuperare l’idoneità psico-fisica alla guida

Coronavirus: nessun permesso per chi deve recuperare l’idoneità psico-fisica alla guida
Nuova circolare del Viminale sul Coronavirus: nessun permesso per chi deve recuperare l'idoneità psico-fisica alla guida dopo che gli è stata sospesa la patente
Il Ministero dell’Interno ha chiarito, con una circolare, la questione riguardante quei soggetti che devono sottoporsi alla visita medica obbligatoria per recuperare l’idoneità psico-fisica alla guida, in seguito a sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Com’è noto, a causa dell’emergenza Coronavirus l’attività delle commissioni mediche locali per il rinnovo delle patenti è ferma praticamente dappertutto. Per questo il MIT ha prorogato fino al prossimo 30 giugno i permessi provvisori di guida. Vista questa disposizione, qualcuno si è chiesto se fosse il caso di estendere tale proroga anche ai titolari di patente che per lo stesso motivo si son visti rinviare la visita medica di revisione sull’idoneità psico-fisica alla guida. Ecco cosa ha risposto il Viminale.
CHI HA VISTO SOSPENDERSI LA PATENTE NON PUÒ USUFRUIRE DI ALCUNA PROROGA
Senza perdersi in troppi giri di parole, il Ministero ha precisato che la situazione di queste persone (ripetiamo, parliamo di soggetti a cui è stata sospesa la patente perché trovati ubriachi o drogati al volante) non può essere equiparata a quella di coloro che possono ottenere un permesso provvisorio di guida fino al giorno in cui sarà finalmente possibile effettuare la visita medica. È la stessa legge, precisamente l’art. 59 della 120/2010, a stabilire che nessun permesso provvisorio può essere concesso a chi ha violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Per tali soggetti, infatti, non è ammessa alcuna proroga finché una regolare visita medica non prova la loro ritrovata idoneità alla guida, messa in discussione dai gravi illeciti che hanno portato alla sospensione delle patenti.
L’EMERGENZA CORONAVIRUS NON PRODUCE L’INTERRUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Pertanto l’impossibilità di sostenere la visita medica a causa dell’emergenza Coronavirus non determina il verificarsi di nessun silenzio-assenso né produce, in modo automatico, l’interruzione seppur momentanea del provvedimento di sospensione della patente adottato dal Prefetto fino all’esito della visita di revisione.
NESSUN PERMESSO PER CHI DEVE RECUPERARE L’IDONEITÀ PSICO-FISICA ALLA GUIDA
Alla luce di tutto questo, conclude la circolare del Ministero dell’Interno, si deve ritenere che, diversamente da quanto previsto per i conducenti che circolano con patente scaduta, a cui si applica la proroga prevista dal Dm n. 108 dell’11 marzo 2020, le Forze di polizia non possono e non potranno in alcun modo astenersi dal contestare l’illecita guida con patente sospesa agli automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, che a causa degli ultimi rinvii non hanno potuto sottoporsi ai previsti accertamenti medici per recuperare l’operatività della patente.
assunsa_14794019
00:14, 14 Aprile 2020Nel mio caso con patente sospesa per guida in stato di ebbrezza dal 22 febbraio al 22 maggio se non riesco ad effettuare visita entro tale data , perché le commissioni mediche sono chiuse, come funziona? Premetto che prima, se la data della prenotazione della visita andava oltre la fine della sospensione, per riavere in possesso la patente bastava il foglio di prenotazione della visita della commissione. Sul mio decreto di sospensione è scritto così. Adesso ? Non vorrei farmi altri 2.mesi di attesa oltre la sospensione. Io la mia sospensione l’ho già pagata
Raffaele Dambra
10:50, 14 Aprile 2020Salve, a leggere la circolare sembra che lei non possa usufruire di nessun permesso o proroga e debba necessariamente attendere la visita presso la commissione medica. Provi eventualmente a chiedere conferma contattando l’ufficio della Motorizzazione di sua competenza.