Codice della Strada 2025 e utilizzo di farmaci contro epilessia
Il nuovo Codice della Strada ha lasciato delle lacune sulla descrizione dell'utilizzo dei farmaci anti epilessia. Proviamo a capire
Il nuovo Codice della Strada ha lasciato delle lacune sulla descrizione dell'utilizzo dei farmaci anti epilessia. Proviamo a capire
La riforma dell’articolo 187 del Codice della Strada, introdotta dalla Legge 177, ha aperto il dibattito riguardante l’uso di farmaci anticrisi epilettica e la loro compatibilità con la guida di autoveicoli. L’attuale legge, infatti, punisce la guida sotto l’effetto di “sostanze stupefacenti o psicotrope“, una definizione generica che ha provocato preoccupazione e incertezza tra i soggetti con epilessia, in particolare tra coloro che assumono quotidianamente farmaci per il controllo delle crisi.
- Epilessia: definizione secondo la legge
- I rischi che si corrono secondo il nuovo Codice della Strada
- Codice della Strada: assunzione farmaci, rischio sanzioni
- I farmaci che possono generare falsa positività
EPILESSIA: DEFINIZIONE SECONDO LA LEGGE
Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorche’ sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. La valutazione, pertanto, dovra’ essere fatta con particolare attenzione da parte della Commissione medica locale. Per “epilessia” si intende il manifestarsi di due o piu’ crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra. Per “crisi epilettica provocata” si intende una crisi scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.
Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o limitazioni. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica locale che stabilirà la durata del periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente. Per conoscere meglio la descrizione, è opportuno consultare la Gazzetta Ufficiale.
I RISCHI CHE SI CORRONO SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Il nuovo art. 187 del Codice della Strada punisce chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. La grande modifica della nuova disciplina è il venir meno della necessità di verificare lo stato di alterazione psico-fisica del conducente. Questo significa che, in caso di verifica da parte della forze dell’ordine, le ammende partiranno con la positività al test antidroga, anche se non esiste alcuno stato di alterazione psico-fisica.
Questa nuova soluzione genera dubbi a tutti coloro che usano quei farmaci che possono essere ricompresi nella categoria delle sostanze psicotrope. Infatti, in base alla recente normativa, potrebbe essere punito anche il soggetto che assume medicinali con effetti psicotropi, sebbene egli sia capace di guidare in piena sicurezza. Questo può riguardare anche i soggetti che assumono farmaci anticrisi epilettica.

CODICE DELLA STRADA: ASSUNZIONE FARMACI, RISCHIO SANZIONI
Ai sensi del nuovo art. 187 del Codice della strada, la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti – alcuni farmaci per combattere l’epilessia possono rientrare in questa fattispecie (almeno per adesso) – è punita con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno. Pertanto, nel caso di accertamento del reato, c’è comunque la sospensione della patente di guida da uno a due anni (la durata della sospensione è raddoppiata quando il veicolo appartiene a persona estranea al fatto).
Inoltre, sempre l’art. 187 stabilisce che la patente di guida è sempre revocata nel caso di recidiva nel triennio o se il reato è commesso da una determinata categoria di conducenti prevista dalla lett. d) del Codice della Strada. Ancora, con la sentenza di condanna o di patteggiamento (anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena), è sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al fatto.
I FARMACI CHE POSSONO GENERARE FALSA POSITIVITA’
Odiernamente, non è stato formalmente elaborato un elenco di medicinali, compresi quelli anti epilessia, che potrebbe determinare una falsa positività. Tuttavia, è possibile fare riferimento ai:
- farmaci a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee
- base di cannabis,
- benzodiazepine;
- barbiturici.
Potrebbero esserci problematiche nel caso di assunzione di:
- antistaminici;
- antidolorifici oppioidi;
- ansiolitici e sedativi;
- farmaci per la pressione;
- antidepressivi triciclici.