Bici elettrica: quando servono l’assicurazione e la targa obbligatorie? L’assicurazione e la targa obbligatorie sulla bici elettrica se va più forte di una bici senza pedalare: ecco quando la legge prevede anche l’obbligo del casco e della patente per le e-bike

Bici elettrica: quando servono l’assicurazione e la targa obbligatorie?

L’assicurazione e la targa obbligatorie sulla bici elettrica se va più forte di una bici senza pedalare: ecco quando la legge prevede anche l’obbligo del casco e della patente per le e-bike

11 Dicembre 2019 - 10:12

La bici elettrica sta vivendo un momento molto florido ed è preferita di gran lunga a quella tradizionale per la comodità e in alcuni casi anche la maggiore sicurezza, se guidata con criterio. Ma con un numero sempre maggiore di e-bike che somigliano sempre meno per prestazioni alle bici a pedali, torna prorompente la questione dell’assicurazione e della targa obbligatoria su una bici elettrica. Ecco quando una bici elettrica si può considerare più uno scooter che un velocipede a pedali e quando scatta l’obbligo di casco e patente anche su una bici elettrica.

LE BICI ELETTRICHE SECONDO LA NORMA EUROPEA E QUELLA ITALIANA

La differenza tra una bici elettrica a pedali e una bici elettrica come scooter la fa la potenza del motore, è quanto riporta Maurizio Caprino che fa chiarezza su Il Sole 24 Ore riguardo all’assicurazione obbligatoria per bici elettriche. Le e-bike più potenti, definite cicli a propulsione (cat. L1e-A)  – spiega Caprino – sono tollerate dal regolamento europeo 168/2013 con specifiche molto più alte rispetto a quanto prevede il Codice della Strada in Italia. La differenza sostanziale sta nella potenza sviluppata da una bici elettrica. Il regolamento europeo prevede infatti che i velocipedi con pedalata assistita possano avere una potenza fino a 1000 W. Contrariamente a quanto stabilisce l’articolo 50 del Codice della Strada che si ferma ad appena 250 W.

BICI ELETTRICA O SCOOTER ELETTRICO: DIFFERENZE TECNICHE

La legge italiana non si ferma solo alla potenza delle bici elettriche ma stabilisce anche altre caratteristiche che distinguono una bici elettrica, da un vero e proprio motoveicolo assimilabile a uno scooter. La bici elettrica non può funzionare se il conduttore non pedala e inoltre il motore non deve funzionare da booster di velocità ma solo di accelerazione. Questo si traduce in 3 caratteristiche fondamentali per le bici elettriche:
– il motore elettrico deve essere ausiliario;
– l’azione del motore elettrico si riduce gradualmente fino ad annullarsi raggiunti i 25 km/h;
– se il conduttore non pedala, è tollerata una spinta del motore elettrico fino alla velocità di 6 km/h per trarsi d’impaccio dalle situazioni che potrebbero comportare un pericolo.

BICI ELETTRICHE, LE MULTE SE VANNO COME UN CICLOMOTORE

Chiaramente potendo acquistare una bici elettrica più potente la tentazione di fare appello al regolamento comunitario è forte. Ma in assenza di un intervento chiaro del Ministero che definisca precise linee guida bisogna attenersi alle leggi in vigore in Italia. E’ importante sapere quale bici elettrica si sta guidando anche per evitare pesanti sanzioni e contestazioni della polizia se il velocipede viene considerato un mezzo a motore non immatricolato. In caso contrario si rischiano le sanzioni applicate per guida di un ciclomotore non immatricolato:
– assenza di documenti di circolazione: da 79 euro;
– mancata copertura RC: da 868 euro, sequestro e -5 punti;
– guida senza casco: 83 euro e -5 punti;
– guida senza patente valida: 5110 euro e fermo amministrativo.

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