
Autovelox non omologati: il Viminale promette battaglia contro i ricorsi per le multe, ma la strategia adottata non sembra vincente
Il pandemonio scaturito lo scorso aprile dall’ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, che negando l’equivalenza tra le procedure di approvazione e di omologazione degli autovelox, ritenendole nel contempo entrambe indispensabili, ha di fatto messo ‘fuori legge’ le apparecchiature per il controllo a distanza della velocità in Italia, visto che tutte risultano solo approvate e non omologate, aprendo la strada a una valanga di ricorsi da parte degli automobilisti multati. Il terremoto legislativo non è stato sanato né dal cosiddetto decreto Autovelox e né dalla recente riforma del Codice della Strada, mentre il MIT starebbe lavorando a un apposito ‘decreto Omologazione’ i cui contenuti sono ancora sconosciuti. In attesa che la situazione normativa si chiarisca, e allo scopo di arginare la mole di ricorsi (quasi sempre accolti), il ministero dell’Interno ha inviato una circolare alla Prefetture con la strategia da adottare per resistere in giudizio contro gli automobilisti. Restano le perplessità su come una semplice circolare possa avere chance di sovvertire una sentenza della Cassazione e, soprattutto, la legge dello Stato italiano rappresentata in questo caso dagli articoli 45 e 142 del CdS.
AUTOVELOX OMOLOGATI: COSA HA DETTO LA CASSAZIONE
A questo proposito giova ricordare che, secondo l’ormai famosa sentenza della Cassazione, l’articolo 45 comma 6 del Codice della Strada distingue nettamente i due termini ‘omologazione’ e ‘approvazione’, ritenendoli differenti sul piano formale e sostanziale, “giacché intende riferirsi a tutti i mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni“: alcuni destinati a essere necessariamente omologati (quali, per l’appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, del resto pure l’art. 142 comma 6 CdS utilizza l’espressione ‘debitamente omologati‘ riferendosi ai mezzi per il rilevamento elettronico). E altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (che da sola però non basta a far considerare legittimo l’accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
MULTE AUTOVELOX: LE INDICAZIONI DEL VIMINALE PER ARGINARE I RICORSI
Tuttavia il Viminale ritiene di aver trovato una valida chiave di lettura per respingere i ricorsi contro le multe da autovelox, a seguito di un’interlocuzione con l’Avvocatura Generale dello Stato, che tramite il parere espresso in data 18 dicembre 2024 (ma reso pubblico solo il 23 gennaio 2025) suggerisce di fare leva, “sin dal giudizio di primo grado”, sulla “piena omogeneità tra le due procedure, di omologazione e di approvazione” presentando “elementi, in particolare documentali, che non sono stati esaminati” dalla Cassazione. Tali elementi sono il decreto di approvazione dell’autovelox utilizzato “e, soprattutto, decreti di omologazione di strumenti altri e diversi da quelli volti a verificare il superamento dei limiti di velocità. Soltanto in tal modo”, sottolinea il ministero dell’Interno, “sarà possibile rappresentare fondatamente e soprattutto in maniera innovativa rispetto ai precedenti giudizi […] la sostanziale omogeneità tra i procedimenti” (di omologazione e di approvazione, ndr) e, quindi, “l’assenza di qualsivoglia deficit di garanzie per il privato di un accertamento operato mediante apparecchiatura soltanto approvata e non omologata“.
Da notare come la circolare dell’Interno inviti più volte alla compattezza (“si pregano gli uffici […] di volersi attenere alle indicazioni fornite […] in modo da rappresentare uniformemente le ragioni di questo dicastero”) e alla disciplina (“si confida nella consueta e fattiva collaborazione di codesti uffici nella delicata materia”). Un approccio di stampo motivazionale, della serie: se restiamo uniti possiamo farcela!
LA STRATEGIA DEL VIMINALE CONTRO I RICORSI DELLE MULTE AUTOVELOX NON SEMBRA GRANCHÉ
Oggettivamente, come abbiamo anticipato, questa circolare del Viminale non sembra poter in nessun modo sovvertire le conclusioni a cui è giunta la Cassazione, né tanto meno confutare l’art. 142 comma 6 CdS (legge dello Stato!) che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, considera fonti di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”. Curioso poi che tra gli elementi che secondo la circolare non sono stati esaminati dalla Cassazione (e che quindi si potrebbero usare in sede di giudizio) rientrino i “decreti di omologazione di strumenti altri e diversi da quelli volti a verificare il superamento dei limiti di velocità“: ebbene, ad oggi le uniche apparecchiature a essere omologate sono quelle per l’accesso alle Ztl, fattispecie totalmente diversa rispetto all’accertamento della velocità. Difficilmente, quindi, un giudice potrebbe cambiare idea sulla base di questo elemento.
E a dimostrazione che nemmeno il ministero dell’Interno creda molto alla strategia ‘anti-ricorsi’ indicata nella circolare viene citata la stessa Avvocatura Generale, quando avverte che “un ricorso per Cassazione volto a censurare il recente indirizzo giurisprudenziale”, sia pure con riferimento a norme non rappresentate finora, “si esporrebbe a una elevata alea di inammissibilità o, quantomeno, di infondatezza”. Non a caso, tornando a più miti consigli, la circolare si conclude annunciando l’istituzione al MIT di un tavolo tecnico con rappresentanti del Viminale, dell’Anci e del ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo dichiarato di uniformare le procedure per l’approvazione e l’omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità.