Codice della strada: nulle multe inviate a civico sbagliato lo dice la Cassazione

Se un automobilista infrange il Codice della strada e gli viene notificata l’infrazione, ha 60 giorni di tempo per pagare la multa,prima di essere inserito nell’elenco esattoriale....

11 Settembre 2009 - 08:09

Se un automobilista infrange il Codice della strada e gli viene notificata l’infrazione, ha 60 giorni di tempo per pagare la multa,prima di essere inserito nell’elenco esattoriale. Inoltre, l’importodelle sanzioni cresce di semestre in semestre e alla somma originaria,man mano che il tempo passa, vanno aggiunte anche le spese del procedimento.I verbali e la cartella esattoriale però, devono essere inviati a casadell’automobilista indisciplinato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 19323 del 7 settembre 2009, ha precisato che sono da considerarsi nulle le multe consegnate a un civico sbagliato,soprattutto se l’amministrazione incaricata di notificare l’infrazionenon è in grado di dimostrare che ha ricevuto l’avviso si ricevimentodella raccomandata.

In particolare, ricostruisce la sentenza, «in una delle due notifiche risultava errato il civico o l'interno presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell'ufficiale notificante».

La vicenda trae origine da un ricorso di un automobilista innanzi al Giudice di Pace di Roma al quale erano state fatte tre multe spedite a un civico sbagliato e le raccomandate non gli erano state mai recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza.

In prima istanza il Giudice di Pace aveva deciso che l'automobilista era tenuto a pagare le tre multe in quanto il Comune, nonostante l'assenza del destinatario a casa, aveva provveduto a dare comunicazione delle multe in deposito con raccomandata.

Per il giudice onorario, dunque, «la compiuta giacenza si riferiva proprio alle raccomandate con ricevuta di ritorno».

Contro questa decisione il ricorso in Cassazione.

La seconda sezione civile della Cassazione ha giudicato «fondato» il ricorso e ha dato al ragione all’automobilista annullando il verbale.

In particolare i giudici della Suprema Corte hanno spiegato che «non si può prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo così della possibilità di tutelare i propri diritti», sicché, concludono, «il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica» vuoi perché l'ufficiale giudiziario ha sbagliato il civico dell'abitazione o perché ha dimenticato di affiggere alla porta l'avviso, se non giustificato, non può che determinare l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio». Di conseguenza, «in assenza di notifica valida l'obbligo di pagare la somma dovuta si estingue».

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