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Arbitro assicurativo al via dal 15/1/2026: cosa cambia per gli utenti?
Novità in arrivo per i contenziosi che riguardano la RC auto e non solo: dal 15 gennaio 2026, oltre che al giudice ordinario, è possibile rivolgersi a un arbitro assicurativo. Ecco cosa cambia
Novità in arrivo per i contenziosi che riguardano la RC auto e non solo: dal 15 gennaio 2026, oltre che al giudice ordinario, è possibile rivolgersi a un arbitro assicurativo. Ecco cosa cambia
L’arbitro assicurativo per dirimere le controversie in materia di RC auto e altri rami sta per diventare operativo ma intanto, da alcune settimane, è disponibile il sito ufficiale che guiderà l’utente in tutte le fasi della procedura. Il nuovo organismo, istituito presso l’IVASS recependo l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97, si occuperà di contestazioni in merito alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione. Attenzione però: l’arbitro assicurativo non sostituisce il giudice ordinario, presso cui sarà sempre possibile rivolgersi, ma rappresenta un sistema alternativo di risoluzione stragiudiziale delle liti. Nelle intenzioni più snello, veloce ed economico.
- Chi è l’arbitro assicurativo
- Composizione del collegio arbitrale
- Competenze e limiti
- Cosa cambia per gli utenti
- Quando diventa operativo e sito
- FAQ con domande frequenti
ARBITRO ASSICURATIVO PER RIDURRE I RECLAMI IN AMBITO GIUDIZIARIO
Già presente sia in ambito bancario che finanziario, la figura dell’arbitro assicurativo è stata introdotta proprio per ridurre il numero dei contenziosi in sede ordinaria, ormai difficilmente gestibili. Le parti in causa, in genere clienti assicurati vs. imprese o intermediari assicurativi, potranno partecipare alla nuova procedura davanti all’arbitro senza obbligo di assistenza legale e potranno depositare gli atti difensivi e la documentazione di supporto in via telematica. L’organismo arbitrale, i cui membri sono stati nominati in maniera da assicurarne l’imparzialità, deciderà esclusivamente sulla base della documentazione presentata dalle parti.
IL COLLEGIO ARBITRALE È COMPOSTO DA 19 MEMBRI
Come detto, il ricorso all’arbitro assicurativo sarà alternativo rispetto al giudice ordinario. Di conseguenza non sarà possibile presentare ricorsi relativi a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria o per le quali sia ancora pendente un tentativo di mediazione. Il Collegio arbitrale è composto da 19 membri, tra effettivi e supplenti, in possesso di predefiniti requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza:
- 7 membri scelti dall’IVASS, tra cui il presidente del Collegio;
- 3 componenti designati dall’ANIA, la principale associazione di categoria delle imprese di assicurazione;
- 3 componenti designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
- 3 componenti su designazione di Confindustria, di concerto con Confagricoltura,
Confartigianato e Confcommercio; - 3 componenti di scelta dell’IVASS in rappresentanza delle associazioni degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il presidente rimane in carica 5 anni, mentre gli altri componenti 3 anni. I componenti sono stati scelti tra docenti universitari, magistrati in quiescenza, professionisti iscritti in albi professionali con anzianità di iscrizione di almeno 12 anni e dipendenti delle autorità di vigilanza cessati dalle funzioni di vigilanza.
L’arbitro assicurativo, come quello finanziario, non avrà un’articolazione territoriale.
Ecco i nomi dei 19 componenti del Collegio dell’arbitro assicurativo:
- Concetta Brescia Morra (Presidente);
- Giovanni Stella (componente effettivo);
- Enrico Camilleri (componente effettivo);
- Francesco Alessandro Magni (componente effettivo);
- Stefano Cherti (componente effettivo);
- Claudio Colombo (componente effettivo);
- Ernesto Capobianco (componente effettivo);
- Maria Annunziata Astone (componente supplente);
- Emilio Barucci (componente supplente);
- Giovanni Maria Berti de Marinis (componente supplente);
- Nicola Soldati (componente supplente);
- Giovanni Schiavone (componente supplente);
- Rosaria Limonciello (componente supplente);
- Bartolomeo Francesco Grippo (componente supplente);
- Francesco Zampino (componente supplente);
- Lorenzo Mezzasoma (componente supplente);
- Gianluca Romagnoli (componente supplente);
- Claudia Bortolani (componente supplente);
- Ilaria Riva (componente supplente).
ARBITRO ASSICURATIVO: COMPETENZE E LIMITI
L’arbitro assicurativo è istituito presso l’IVASS e le imprese e gli intermediari vi aderiscono senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese e al registro unico degli intermediari.
Le competenze dell’arbitro assicurativo, in sintesi, riguardano quasi integralmente tutte le controversie derivanti dai contratti di assicurazione, comprese quelle inerenti all’attività di distribuzione assicurativa. Le esclusioni sono relative alle controversie per i sinistri gestiti dal Fondo di garanzia delle vittime della della strada e della caccia e quelle rimesse alla competenza della CONSAP (come i sinistri con i veicoli con targa estera).
Le controversie avanti l’arbitro assicurativo sono esclusivamente documentali, e non si possono espletare né perizie tecniche, né l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali. All’arbitro assicurativo sarà possibile presentare una controversia inerente alla corresponsione di una somma di denaro, ma con dei limiti di cifra. Ad esempio per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni, il limite è di 2.500 euro se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile.
Per poter avviare un ricorso all’arbitro assicurativo, il ricorso stesso dev’essere preceduto da un reclamo presentato all’impresa o all’intermediario ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di reclami assicurativi. Il ricorso all’arbitro assicurativo potrà essere proposto ricevuta la risposta sul reclamo e comunque entro 12 mesi dalla sua presentazione. Il ricorso sarà trasmesso esclusivamente in via telematica e avrà termini perentori:
- entro 40 giorni dalla notifica del ricorso l’impresa o l’intermediario trasmette alla segreteria la memoria di controdeduzioni;
- entro 5 giorni dal ricevimento la segreteria trasmette la memoria al ricorrente;
- entro 20 giorni dalla ricezione il ricorrente può inviare una memoria di replica;
- entro 5 giorni dal ricevimento la segreteria trasmette la memoria di replica all’impresa o all’intermediario;
- entro 20 giorni dalla ricezione l’impresa o l’intermediario può inviare una memoria di controreplica.
Il collegio arbitrale, una volta ricevuto dalla segreteria il fascicolo completo, deve pronunciarsi a maggioranza entro 90 giorni con una sola eventuale proroga di ulteriori 90 giorni. La decisione del collegio deve essere motivata e può presentare delle proposte conciliative.
Definito infine il termine di 30 giorni entro il quale l’impresa o l’intermediario danno esecuzione alla decisione e nei successivi 5 giorni trasmettono alla segreteria tecnica la relativa documentazione.
COSA CAMBIA IN CONCRETO PER GLI UTENTI
Alla luce di quanto scritto finora, riassumiamo cosa cambia in concreto per gli utenti con l’introduzione dell’arbitro assicurativo:
- Risoluzione rapida e gratuita: gli utenti potranno risolvere le controversie con le compagnie assicurative senza rivolgersi al giudice. Il procedimento è gratuito (salvo un piccolo contributo spese rimborsabile in caso di vittoria) e molto più veloce di una causa civile.
- Ambito di applicazione: si potranno sottoporre all’Arbitro liti relative a polizze danni (auto, casa, infortuni) e polizze vita, purché riguardino la mancata osservanza di obblighi contrattuali o comportamentali da parte della compagnia.
- Decisioni vincolanti (di fatto): sebbene le decisioni non siano formalmente vincolanti come una sentenza, se l’impresa non adempie, la notizia viene resa pubblica sul sito dell’IVASS. Questo “danno d’immagine” spinge quasi sempre le compagnie a conformarsi.
- Accessibilità: la procedura sarà interamente digitale. Prima di ricorrere all’AAS, resterà obbligatorio aver presentato un reclamo formale alla compagnia senza aver ricevuto risposta soddisfacente entro 45 giorni.
In sintesi, per l’utente significa avere uno strumento di difesa agile, che elimina i costi delle spese legali per le piccole liti e riequilibra il rapporto di forza con i colossi assicurativi.
ARBITRO ASSICURATIVO RC AUTO: QUANDO DIVENTA OPERATIVO E SITO UFFICIALE
Dopo l’inserimento dal 2018 nel Codice delle Assicurazioni Private con l’articolo 187-ter, che impone alle imprese assicurative e agli intermediari di aderire a “sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione senza alcuna esclusione”, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2025 del regolamento contenuto nel decreto 6 novembre 2024 n. 215 del MIMIT ha rappresentato un ulteriore step verso la piena operatività dell’arbitro assicurativo, seguita poi dalla nomina del Collegio arbitrale avvenuta il 7 ottobre 2025 con il Provvedimento IVASS n. 160.
Nel frattempo è già online il sito ufficiale dell’arbitro assicurativo, consentendo agli utenti di prendere confidenza con l’arbitro, capire come funziona e come attivare la propria tutela. Il sito, una volta che lo strumento sarà operativo, guiderà l’utente in tutte le fasi della procedura: il portale è facile da consultare e l’architettura per moduli orizzontali aiuta a distinguere le diverse sezioni. In homepage sono immediatamente visibili gli argomenti di maggior interesse per l’utente: cos’è l’Arbitro, come presentare un ricorso, imprese e intermediari inadempienti, notizie, FAQ.
I consumatori possono presentare ricorso all’arbitro assicurativo a partire dal 15 gennaio 2026.
Importante: come già anticipato, la procedura dinanzi all’arbitro assicurativo sarà esclusivamente online e i ricorrenti potranno seguire tutte le fasi del procedimento ed essere sempre informati sullo stato del loro ricorso accedendo direttamente dall’homepage all’area riservata.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SULL’ARBITRO ASSICURATIVO
1. Cos’è l’arbitro assicurativo?
L’Arbitro Assicurativo (AAS) è un nuovo organismo indipendente e imparziale istituito presso l’IVASS per risolvere le liti tra cittadini e compagnie o intermediari. Operativo dal 15 gennaio 2026, offre una via stragiudiziale rapida, economica e interamente digitale. Si occupa di violazioni contrattuali o comportamentali relative a polizze vita e danni, evitando i tempi lunghi e i costi elevati della giustizia ordinaria.
2. Quando sarà operativo l’arbitro assicurativo?
L’arbitro assicurativo diventa operativo il 15 gennaio 2026. Da questa data, gli utenti possono inviare i primi ricorsi ufficiali attraverso il portale dedicato. La data è stata confermata dall’IVASS (con provvedimento n. 160/2025) dopo una fase preparatoria che ha visto la nomina dei 19 membri del Collegio. Per poter ricorrere, è necessario aver preventivamente inviato un reclamo alla compagnia e aver ricevuto risposta negativa o non averne ricevuta affatto entro 45 giorni.
3. Quanto costa rivolgersi all’arbitro assicurativo?
Rivolgersi all’arbitro assicurativo ha un costo di soli 20 euro. Si tratta di un contributo spese forfettario che l’utente deve versare al momento della presentazione del ricorso. Un vantaggio importante per il consumatore è che, in caso di accoglimento totale o parziale della richiesta, la compagnia assicurativa è tenuta a rimborsare all’utente l’intera somma versata. La procedura non richiede l’assistenza di un avvocato, eliminando così ulteriori costi legali.
4. Quali sono le controversie deferibili all’arbitro assicurativo?
L’arbitro assicurativo decide su liti relative a contratti di assicurazione (esclusi i ‘Grandi Rischi’ come trasporti aerei o marittimi). È possibile ricorrere per 1) Diritti e prestazioni: mancato o parziale pagamento di indennizzi e risarcimenti; 2) Comportamento: violazioni di trasparenza o correttezza di imprese e intermediari. Esistono però precisi limiti di valore: Ramo Vita fino a 300.000 € (puro rischio morte) o 150.000 € (altre polizze). Ramo Danni fino a 25.000 € (ridotti a 2.500 € per azioni dirette di terzi danneggiati).
