RC auto, ecco l’arbitro assicurativo: competenze e limiti

RC auto, ecco l’arbitro assicurativo: competenze e limiti

Novità in arrivo per i contenziosi che riguardano la RC auto e non solo: dal 2025, oltre che al giudice ordinario, sarà possibile rivolgersi a un arbitro assicurativo

13 Gennaio 2025 - 12:20

Sarà pienamente attivo nel corso del 2025 l’arbitro assicurativo per dirimere le controversie in materia di RC auto e altri rami. Il nuovo organismo, istituito presso l’IVASS recependo l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97, si occuperà di contestazioni in merito alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione. Attenzione però: l’arbitro assicurativo non sostituirà il giudice ordinario, presso cui sarà sempre possibile rivolgersi, ma rappresenterà un sistema alternativo di risoluzione stragiudiziale delle liti. Nelle intenzioni più snello, veloce ed economico.

ARBITRO ASSICURATIVO PER RIDURRE I RECLAMI IN AMBITO GIUDIZIARIO

Già presente sia in ambito bancario che finanziario, la figura dell’arbitro assicurativo è stata introdotta proprio per ridurre il numero dei contenziosi in sede ordinaria, ormai difficilmente gestibili. Le parti in causa, in genere clienti assicurati vs. imprese o intermediari assicurativi, potranno partecipare alla nuova procedura davanti all’arbitro senza obbligo di assistenza legale e potranno depositare gli atti difensivi e la documentazione di supporto in via telematica. L’organismo arbitrale, i cui membri saranno nominati in maniera che ne risulti assicurata l’imparzialità, deciderà esclusivamente sulla base della documentazione presentata dalle parti.

IL COLLEGIO ARBITRALE SARÀ COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI

Come detto, il ricorso all’arbitro assicurativo sarà alternativo rispetto al giudice ordinario. Di conseguenza non sarà possibile presentare ricorsi relativi a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria o per le quali sia ancora pendente un tentativo di mediazione. Il collegio arbitrale sarà composto da 5 membri in possesso di predefiniti requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza:

  • presidente e 2 membri scelti dall’IVASS;
  • 1 componente designato dall’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
  • 1 componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, mentre per le altre categorie di clienti diversi dai consumatori da 1 componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti. Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso. La partecipazione è determinata in funzione della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso.

Il presidente rimane in carica 5 anni, mentre gli altri componenti 3 anni. I componenti saranno scelti tra docenti universitari, magistrati in quiescenza, professionisti iscritti in albi professionali con anzianità di iscrizione di almeno 12 anni e dipendenti delle autorità di vigilanza cessati dalle funzioni di vigilanza.

L’arbitro assicurativo, come quello finanziario, non avrà un’articolazione territoriale.

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ARBITRO ASSICURATIVO: COMPETENZE E LIMITI

L’arbitro assicurativo è istituito presso l’IVASS e le imprese e gli intermediari vi aderiscono senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese e al registro unico degli intermediari.

Le competenze dell’arbitro assicurativo, in sintesi, riguardano quasi integralmente tutte le controversie derivanti dai contratti di assicurazione, comprese quelle inerenti all’attività di distribuzione assicurativa. Le esclusioni sono relative alle controversie per i sinistri gestiti dal Fondo di garanzia delle vittime della della strada e della caccia e quelle rimesse alla competenza della CONSAP (come i sinistri con i veicoli con targa estera).

Le controversie avanti l’arbitro assicurativo sono esclusivamente documentali, e non si possono espletare né perizie tecniche, né l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali. All’arbitro assicurativo sarà possibile presentare una controversia inerente alla corresponsione di una somma di denaro, ma con dei limiti di cifra. Ad esempio per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni, il limite è di 2.500 euro se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile.

Per poter avviare un ricorso all’arbitro assicurativo, il ricorso stesso dev’essere preceduto da un reclamo presentato all’impresa o all’intermediario ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di reclami assicurativi. Il ricorso all’arbitro assicurativo potrà essere proposto ricevuta la risposta sul reclamo e comunque entro 12 mesi dalla sua presentazione. Il ricorso sarà trasmesso esclusivamente in via telematica e avrà termini perentori:

  • entro 40 giorni dalla notifica del ricorso l’impresa o l’intermediario trasmette alla segreteria la memoria di controdeduzioni;
  • entro 5 giorni dal ricevimento la segreteria trasmette la memoria al ricorrente;
  • entro 20 giorni dalla ricezione il ricorrente può inviare una memoria di replica;
  • entro 5 giorni dal ricevimento la segreteria trasmette la memoria di replica all’impresa o all’intermediario;
  • entro 20 giorni dalla ricezione l’impresa o l’intermediario può inviare una memoria di controreplica.

Il collegio arbitrale, una volta ricevuto dalla segreteria il fascicolo completo, deve pronunciarsi a maggioranza entro 90 giorni con una sola eventuale proroga di ulteriori 90 giorni. La decisione del collegio deve essere motivata e può presentare delle proposte conciliative.

Definito infine il termine di 30 giorni entro il quale l’impresa o l’intermediario danno esecuzione alla decisione e nei successivi 5 giorni trasmettono alla segreteria tecnica la relativa documentazione.

ARBITRO ASSICURATIVO RC AUTO: QUANDO DIVENTA OPERATIVO

Dopo l’inserimento dal 2018 nel Codice delle Assicurazioni Private con l’articolo 187-ter, che impone alle imprese assicurative e agli intermediari di aderire a “sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione senza alcuna esclusione”, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2025 del regolamento contenuto nel decreto 6 novembre 2024 n. 215 del MIMIT ha rappresentato un ulteriore step verso la piena operatività dell’arbitro assicurativo. Adesso la palla passa all’IVASS che entro 4 mesi dall’entrata in vigore del regolamento deve definire tutte le disposizioni tecniche e attuative per l’operatività dell’arbitro. Poiché il regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2025, l’Istituto di Vigilanza dovrà completare il suo lavoro entro fine maggio. L’operatività dell’arbitro assicurativo sarà infine dichiarata dall’IVASS non oltre il termine di 5 mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche e attuative.

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