Auto di cortesia: danneggiato può sceglierla da chi vuole [Sentenza]

Auto di cortesia: danneggiato può sceglierla da chi vuole [Sentenza]

Il diritto del danneggiato a scegliere l'auto di cortesia durante la riparazione della propria vettura. Leggi la sentenza e le implicazioni

8 Luglio 2024 - 17:00

Molte polizze di assistenza stradale prevedono l’auto di cortesia per il danneggiato che deve fare riparare la vettura coinvolta in un sinistro, se inclusa nelle clausole. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, l’assicurato è obbligato ad avvalersi unicamente del mezzo sostitutivo offerto dalla propria compagnia assicurativa. Con sentenza n. 875/2024 dell’1/06/2024 il Giudice di Pace di Genova ha però affermato il diritto del danneggiato a scegliere l’auto di cortesia dall’operatore che preferisce e non per forza dalla sua compagnia di assicurazione.

AUTO SOSTITUTIVA: L’ASSICURATO È LIBERO DI SCEGLIERLA DA CHI VUOLE SENZA PERDERE IL RISARCIMENTO

La controversia, come riporta il sito Carrozzeria Autorizzata che cita a sua volta Altalex.com, ha preso origine dalla richiesta di risarcimento presentata da un danneggiato che, durante il periodo di riparazione della propria vettura, a seguito di un sinistro con ragione, ha noleggiato un’auto sostitutiva da una società di rent esterna, non convenzionata perciò con la compagnia assicurativa. La questione centrale era se il costo di tale noleggio potesse essere risarcito, nonostante l’assicurato avesse la possibilità di utilizzare un’auto sostitutiva fornita direttamente dalla sua compagnia assicurativa. Ebbene, la risposta è affermativa: il GdP ha stabilito che la clausola assicurativa che concede al danneggiato la facoltà di utilizzare un mezzo sostitutivo non implica un obbligo di avvalersi di tale servizio. Tale facoltà, infatti, è un diritto esercitabile a discrezione del titolare e non può essere trasformata in un dovere. Difatti in ambito giuridico la facoltà costituisce “uno dei modi attraverso i quali può esercitarsi un diritto, costituendone il contenuto stesso”, e quindi sarebbe del tutto arbitrario e illogico tramutarla in una posizione soggettiva passiva di obbligo.

Inoltre, per quanto non oggetto di analisi nella sentenza del Giudice di Pace di Genova, deve ritenersi che una clausola prevedente l’obbligo per l’assicurato di avvalersi unicamente dell’auto di cortesia offerta dal proprio assicuratore sarebbe inevitabilmente nulla perché ‘vessatoria‘ secondo l’art. 36 del Codice del Consumo, in quanto si tradurrebbe in una vera e propria restrizione dei diritti risarcitori spettanti all’assicurato nell’ambito della RC auto.

AUTO SOSTITUTIVA: NESSUN PREGIUDIZIO PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE

Va poi considerato che nel sistema del risarcimento diretto, l’assicurazione del danneggiato agisce in qualità di mandataria dell’assicurazione del danneggiante, e su quest’aspetto il GdP ha chiarito che non c’è aggravamento del danno se il servizio di auto sostitutiva è fornito da una società non convenzionata. La richiesta risarcitoria si basa sulla legge, non sul contratto assicurativo, e quindi l’assicuratore non può contestare il risarcimento basandosi su clausole contrattuali.

Il Giudice di Pace di Genova ha pure sottolineato che l’assicurazione del danneggiato non subisce alcun pregiudizio se quest’ultimo sceglie un’auto sostitutiva da un fornitore non convenzionato, poiché il diritto al risarcimento è indipendente dalle condizioni della polizza. Nella vicenda portata davanti al GdP di Genova, infatti, la polizza subordinava il diritto dell’assicurato ad avvalersi di un’auto sostitutiva alla sussistenza di un fermo tecnico di durata non inferiore a un giorno, la cui quantificazione era rimessa esclusivamente alla carrozzeria convenzionata la compagnia di assicurazioni.

Auto di cortesia

UNA SENTENZA A TUTELA DI CONSUMATORI, CARROZZERIE E OFFICINE

In definitiva, la sentenza ha condannato la compagnia assicurativa per abuso del diritto di difesa, rilevando che il rifiuto di risarcire il danno (perché il danneggiato ha preferito scegliere l’auto di cortesia da un operatore di sua preferenza, non convenzionato con l’assicurazione) costituisce un comportamento pretestuoso e sanzionabile. Questo rifiuto ha portato alla condanna della compagnia per responsabilità aggravata, in linea con il principio del giusto processo volto a evitare contenziosi inutili.

La sentenza rappresenta una svolta nel settore assicurativo, rafforzando i diritti dei consumatori e promuovendo una maggiore equità. La decisione del Giudice di Pace di Genova chiarisce che le clausole che limitano il diritto del danneggiato a scegliere il fornitore dell’auto sostitutiva sono inaccettabili, garantendo una tutela effettiva del diritto risarcitorio secondo le regole civilistiche vigenti. Una vittoria per i consumatori, quindi, ma anche delle carrozzerie e delle officine che offrono ai propri clienti il servizio di auto di cortesia in autonomia, e che ora possono offrirlo con maggiore libertà, sapendo che i costi di noleggio saranno risarcibili dall’assicurazione anche se il cliente opta per una soluzione esterna.

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