Articolo 59 Codice della Strada
Articolo 59 del Codice della Strada – Veicoli con caratteristiche atipiche
1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
Note
(1) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
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Articolo del Nuovo Codice della Strada 2021 aggiornato attraverso la consultazione del sito ufficiale normattiva.it