Articolo 130-bis Codice della Strada
Articolo 130-bis del Codice della Strada – Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone [ABROGATO]
Articolo abrogato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.
[1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell’articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del codice penale.]
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Articolo del Nuovo Codice della Strada 2021 aggiornato attraverso la consultazione del sito ufficiale normattiva.it