
Esistono alcuni casi in cui la compagnia di assicurazione non paga un sinistro con l'auto, oppure paga ma si rivale sull'assicurato. Ecco le ipotesi più comuni
La polizza RC auto obbligatoria copre i danni, materiali e fisici, cagionati a terzi. Eppure ci sono casi in cui l’assicurazione può non pagare un sinistro avvenuto con l’auto, addossando tutte le spese al danneggiante. Ovviamente il rifiuto a risarcire non è arbitrario ma segue determinate regole e norme stabilite dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni Private e ben presenti in tutti i contratti assicurativi. Norme che ogni assicurato farebbe bene a conoscere per non incorrere in brutte sorprese al momento di chiedere un indennizzo. Vediamo quindi i casi più comuni, facendo differenza tra le ipotesi in cui l’assicurazione non paga il risarcimento e quelle in cui paga ma poi si rivale sul cliente.
Aggiornamento del 13 giugno 2022 con miglioramento della leggibilità e contenuti più attuali.
L’ASSICURAZIONE NON PAGA: ALCUNI ESEMPI
Innanzitutto l’assicurazione non paga se l’assicurato causa un sinistro con la polizza RC auto scaduta e non rinnovata, trascorsi pure i 15 giorni di comporto. In questo caso il danneggiato può comunque chiedere il risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada (che poi si rivarrà sul responsabile). La compagnia non risarcisce neanche i danni alle cose (ma solo quelli alle persone) se l’incidente stradale si verifica tra parenti fino al terzo grado. Niente risarcimento (o risarcimento ridotto) pure se l’assicurato resta coinvolto in un sinistro, anche senza colpa, non indossando la cintura di sicurezza. Ma solo se viene accertato che l’uso corretto del dispositivo avrebbe potuto evitare completamente il danno.
QUANDO L’ASSICURAZIONE NON PAGA: RIVALSE ED ESCLUSIONI
Si parla di rivalsa applicata ai contratti di assicurazione RC auto quando la compagnia, dopo aver risarcito il danno alla controparte danneggiata, chiede un rimborso totale o parziale all’assicurato che ha causato il sinistro perché costui ha violato le norme del Codice o i termini del contratto (o entrambi). Gli esempi sono molteplici. Ci può essere rivalsa da parte dell’assicurazione se si provoca un incidente guidando:
– in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti;
– con patente scaduta o mai conseguita;
– a bordo di auto sottoposta a fermo amministrativo;
– con numero di passeggeri a bordo superiore a quello indicato sul libretto di circolazione o sul documento unico.
Le polizze di assicurazione auto possono poi prevedere delle limitazioni o esclusioni, anche se non costituiscono una vera violazione del Codice della Strada. Per esempio se si stipula una polizza a guida esclusiva e l’auto viene poi utilizzata da un’altra persona che causa un sinistro, la compagnia può rivalersi sul contraente. Stessa cosa se si sottoscrive una polizza temporanea e si provoca un incidente utilizzando la vettura nel periodo privo di copertura.
QUANDO L’ASSICURAZIONE NON PAGA: MANCANZA DELLA RELAZIONE DELL’INCIDENTE
Come prevede il d. lgs. 209/2005, le compagnie di assicurazione devono risarcire i danni materiali di un sinistro entro massimo 60 giorni. In caso di compilazione da parte di entrambi gli automobilisti del modulo CAI, i tempi possono ridursi a 30 giorni. Se invece l’incidente causa danni alle persone e sono previsti rimborsi per lesioni, i tempi si allungano a massimo 90 giorni. Questi termini possono però ulteriormente allargarsi in caso di mancata emissione o ricezione della ‘relazione dell’incidente’ delle Forze dell’ordine intervenute al momento del sinistro.
Questo documento viene redatto e compilato dalle autorità di pubblica sicurezza dopo l’incidente in cui si siano verificati danni a persone e/o cose e custodito in archivio per la libera consultazione di entrambe le parti coinvolte, dietro il pagamento di un’imposta di bollo dal costo di 15 euro. All’interno della relazione l’assicurato può trovare tutte le informazioni che gli consentiranno di ricevere l’indennizzo: l’esatta dinamica del sinistro, le persone coinvolte, l’indicazione delle compagnie assicurative interessate, ecc. Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, la relazione dev’essere rilasciata entro e non oltre 120 giorni da quando è avvenuto il sinistro. Se si supera questo tempo limite (che blocca il risarcimento da parte dell’assicurazione) è necessario procedere con un sollecito.
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