Fondo Garanzia Vittime della Strada: in quali casi non interviene?

Fondo Garanzia Vittime della Strada: in quali casi non interviene?

Il Fondo Garanzia Vittime della Strada non garantisce sempre la copertura nei casi di danni da incidenti stradali

21 Dicembre 2023 - 19:00

Sapere quando il Fondo Garanzia Vittime della Strada non interviene è fondamentale per indirizzare correttamente la richiesta di risarcimento in seguito a un incidente stradale. Siamo davanti a un istituto contemplato nel quadro normativo del Codice delle assicurazioni private. Formalmente istituito presso la Consap, l’ente delegato per i servizi assicurativi pubblici sotto l’egida del Ministero dell’Economia, il fondo sottolinea la centralità della tutela delle vittime dei sinistri stradali. La procedura di risarcimento del danno passa dall’intermediazione di un’assicurazione precedentemente individuata dalla Consap. Quest’ultima, attingendo ai fondi del Fondo Garanzia Vittime della Strada, rimborsa la società assicurativa intervenuta per coprire il danno . La sua attivazione non è automatica ed è utile chiarire quali sono le circostanze in cui il fondo non può non essere chiamato a sostenere il risarcimento del danno.

QUANDO IL FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA NON INTERVIENE

Prima di vedere i casi in cui il Fondo Garanzia Vittime della Strada non interviene, ricordiamo che il finanziamento arriva da un contributo, proporzionato al premio imponibile, che gli assicurati versano alle rispettive compagnie al momento della sottoscrizione della Rc auto. Le società assicurative, a loro volta, trasferiscono l’importo al Fondo. La determinazione dell’ammontare del contributo degli assicurati è fissata tutti gli anni dal comitato di gestione del Fondo, con un tetto massimo del 4% del premio imponibile. Ecco allora che nel contesto di sinistri senza gravi lesioni personali, il Fondo Garanzia Vittime della Strada non interviene. Non eroga alcun risarcimento per danni materiali. Ma in presenza di lesioni gravi alla persona con invalidità permanente superiore al 9%, prevede il risarcimento dei danni materiali con l’applicazione di una franchigia di 500 euro. Dopodiché il Fondo non risponde in caso di incidenti provocati da buche stradali. Ma l’automobilista conserva il diritto di presentare la richiesta all’ente responsabile della manutenzione stradale. Nessun risarcimento nel caso di incidenti causati dall’attraversamento improvviso di animali selvatici o cani.

FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA NON INTERVIENE NEL CASO DI INCIDENTI CON BICICLETTA O MONOPATTINO?

Ci sono poi due situazioni particolari che richiedono un’attenzione supplementare in relazione ai casi in cui il Fondo Garanzia Vittime della Strada non interviene. Il ciclista investito da un veicolo in fuga può richiedere il risarcimento al Fondo Garanzia Vittime della Strada. Per procedere bisogna specificare il tipo di danno subito, la regione e la data dell’incidente. Quindi generare un modulo in formato pdf da compilare integralmente e inviarlo, insieme a tutti gli allegati, all’impresa designata e a Consap per notifica. Il Fondo non interviene invece per danni causati da monopattini. Al contrario, nei limiti del risarcimento, il suo istituto è finalizzato alla copertura economica dei danni derivanti da incidenti stradali verificatisi in circostanze ben precise, tra cui:

  • sinistro causato da veicolo non identificato;
  • veicolo non coperto da assicurazione;
  • veicolo assicurato presso un’impresa in stato di liquidazione coatta al momento del sinistro o successivamente;
  • auto circolante contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
  • veicolo spedito in Italia da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo coinvolto in un sinistro nei 30 giorni successivi alla consegna e privo di assicurazione;
  • sinistro causato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Incidente auto

È PREVISTO IL RISARCIMENTO DAL FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA NEL CASO DI INCIDENTE STRADALE ALL’ESTERO?

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada offre copertura anche per gli incidenti verificatisi sul territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Purché provocati da veicoli immatricolati nello Stato del sinistro e assicurati da un’impresa con sede legale in Italia, che opera nello Stato coinvolto. Come abbiamo accennato, la copertura si applica nei casi in cui l’impresa assicuratrice, al momento dell’incidente, sia in stato di liquidazione coatta o posta solo in seguito.

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