L'articolo 147 del Codice delle Assicurazioni prevede l'acconto sulla liquidazione del danno: ecco come funziona l'anticipo del risarcimento danni
Nell’ambito dei risarcimenti da sinistri stradali si sente spesso parlare di ‘acconto sulla liquidazione del danno’. Ma che cos’è e come funziona? In realtà la definizione è già piuttosto chiara: si tratta di un anticipo sul risarcimento che la compagnia di assicurazione versa al danneggiato, in deroga alla procedura standard secondo cui l’importo totale dell’indennizzo andrebbe versato soltanto dopo l’effettiva determinazione del danno, a pratica conclusa. Cerchiamo di scoprirne di più.
ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
L’articolo 147 del Codice delle Assicurazione Private prevede che “nel corso del giudizio di primo grado (riguardante un sinistro stradale, ndr), gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno”. Inoltre, come recita il comma 2, “il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma nei limiti dei 4/5 della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza”.
COME FUNZIONA L’ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
L’acconto sulla liquidazione del danno è dunque una clausola contrattuale regolarmente prevista dal codice e pertanto valida per ogni polizza auto. Dalla lettura dei due commi si deduce però che il danneggiato può richiedere l’anticipo sull’indennizzo in soli due casi (basta uno solo dei due):
– se si trova in uno ‘stato di bisogno‘, ossia dimostrando di aver subito, per colpa del sinistro, un peggioramento del proprio stile di vita, dal punto di vista economico e/o fisico.
– se il giudice rileva una grave responsabilità a carico del conducente responsabile del sinistro, tale da escludere, con ragionevole certezza, un suo proscioglimento anche prima di giungere a sentenza. Ad esempio se dagli accertamenti è risultato che il responsabile abbia causato l’incidente guidando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Resta inteso che in qualunque caso il prerequisito per richiedere l’acconto sulla liquidazione del danno risiede nell’esistenza di una causa, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. In altri termini solo un giudice può autorizzare, con apposita ordinanza immediatamente esecutiva, l’erogazione di un anticipo del risarcimento.
A QUANTO AMMONTA L’ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO?
In definitiva, una volta accertati lo stato di bisogno o le gravi responsabilità del conducente colpevole del sinistro, il giudice può imporre, alla compagnia assicurativa chiamata a corrispondere il risarcimento, di elargire al danneggiato un acconto sulla liquidazione del danno. Acconto che, in base alla normativa, ammonta a un valore massimo di 4/5 della presumibile entità dell’indennizzo. Il provvedimento del giudice è immediatamente esecutivo, ossia diventa effettivo nel momento in cui viene emesso e non può essere revocato fino alla decisione del merito.
ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO: VALUTA SE CAMBIARE COMPAGNIA CON UN PREVENTIVO GRATUITO
Una volta chiusa la vicenda che ha portato a richiedere l’acconto sulla liquidazione del danno, chi non è soddisfatto del comportamento della propria compagnia assicurativa può valutarne di sceglierne un’altra. Ad esempio usando uno dei tanti comparatori online e inserendo due semplici dati come la targa del veicolo e la data di nascita del proprietario del mezzo, in pochi minuti si possono confrontare gratuitamente i preventivi di numerose compagnie e optare per la proposta più vantaggiosa.