Multa autovelox sospetto: i giudici se ne lavano le mani

Multa autovelox sospetto: i giudici se ne lavano le mani Un automobilista non ci sta alla multa dell'autovelox nel centro urbano

Un automobilista non ci sta alla multa dell'autovelox nel centro urbano, ma il ricorso deve arrivare in Cassazione per trovare un giudizio favorevole

21 Marzo 2017 - 08:03

Una interessante pronuncia della II sezione civile della Suprema Corte, la n. 5532/17 è stata depositata in data 6 marzo 2017. Si tratta dell'ordinanza con cui gli Ermellini hanno cassato con rinvio una sentenza del Tribunale di Torino, che aveva confermato la decisione del Giudice di Pace di rigetto dell'opposizione a una sanzione per eccesso di velocità rilevato con autovelox. Il motivo che è risultato vincente è quello relativo all'ingiustificato rifiuto da parte del giudice di merito di entrare nel merito delle decisioni prefettizie di autorizzazione a mettere gli autovelox, mediante decreto di individuazione delle strade ai sensi dell'art. 4, d.l. 121/02, convertito nella L. 168/02. In esso si descrivono i parametri di valutazione che il prefetto deve rispettare per decidere quali strade autorizzare alla rilevazione automatica della velocità. Per il Tribunale di Torino tali valutazioni erano insindacabili, ma i Giudici di Piazza Cavour lo smentiscono.

L'AUTOVELOX SU UNA “STRADA URBANA DI SCORRIMENTO” Il fatto era successo in un corso di Venaria. La strada era stata classificata come “strada urbana di scorrimento”, quindi non apparteneva alle categorie previste dall'art. 2, comma 2 lettere A e B, C.d.S., espressamente classificate come idonee all'installazione di autovelox, che sono le autostrade e le strade extraurbane principali. Ma secondo il presunto trasgressore il corso di Venaria non aveva le caratteristiche nemmeno della “strada urbana di scorrimento”, per poter essere incluso dal prefetto nelle strade in cui fosse ammissibile il rilevamento a distanza della velocità. Nè il Giudice di Pace, né il Tribunale, si ritengono competenti a giudicare la decisione del prefetto. Mentre secondo la Suprema Corte dovevano farlo.

LA STRADA CON AUTOVELOX DEVE AVERE LE CARATTERISTICHE DI LEGGE L'art. 4 co 2° del d.l. 121/02, come modificato dalla legge di conversione 168/02, prevede che il prefetto individui le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, dove può utilizzarsi un dispositivo di rilevamento della velocità a distanza. I criteri sono il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico: se il fermo di un veicolo reca pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, bisogna usare l'autovelox. Quindi, se per le autostrade e per le strade extraurbane principali i sistemi di rilevazione possono essere utilizzati senza bisogno di autorizzazione prefettizia, per gli altri tipi di strada no. L'automobilista sanzionato nel caso di specie, lamentava che il prefetto non potesse scegliere il corso della cittadina di Venaria per l'utilizzo dell'autovelox, poiché non aveva le caratteristiche prescritte dalla legge. Soprattutto lamentava che i giudici di merito non avessero voluto dare un giudizio sulla scelta effettuata dal prefetto. Gli Ermellini, richiamandosi a giurisprudenza precedente (Cass. 7872/11), dicono fondato il motivo di ricorso descritto, perchè comunque una strada, per poter essere inserita dal prefetto in quelle idonee all'utilizzo di autovelox, deve avere i requisiti prescritti dalla legge. Dunque cassa la sentenza con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione.

AUTOVELOX: PREVENZIONE O TASSAZIONE? I SOLITI SOSPETTI Non possiamo dire che il caso in sentenza sia spia di un utilizzo eccessivo degli autovelox, non avendo contezza delle reali caratteristiche della strada sotto esame. Però non ci stupirebbe se l'istallazione di autovelox fosse inadeguata. Già altre volte abbiamo avuto modo di commentare sentenze in cui gli Ermellini avevano dovuto richiamare i giudicanti ai principi della prevenzione e della sicurezza stradale, in contrapposizione a fini economici degli enti gestori delle strade che nulla avevano a che fare con i predetti scopi (per un approfondimento su questo principio, leggi qui). Anche in questa occasione, i Giudici di Piazza Cavour si fanno garanti di un sistema complesso, in cui i diritti degli automobilisti vanno tutelati, difendendo ogni regola che presiede all'utilizzo di dispositivi che troppo spesso sono stati impiegati a fini di lucro, e non per aumentare la sicurezza stradale.

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