Insidie stradali: il Comune non può dare la colpa al manutentore

Insidie stradali: il Comune non può dare la colpa al manutentore Lesioni da insidia stradale

Lesioni da insidia stradale, il Tribunale di Roma non condanna il Comune ma precisa: non basta dire che la manutenzione spettava a terzi

26 Marzo 2012 - 10:03

Con una recente sentenza, emessa in data 9 gennaio 2012, il Tribunale di Roma è tornato a decidere su un caso di danno da insidia stradale, precisando un principio: la responsabilità per le insidie stradali, ben delimitata dalla copiosa giurisprudenza degli ultimi anni, è sempre dell'Ente proprietario della strada e può essere esclusa solo dal caso fortuito. Il fatto che l'Ente abbia incaricato una società di curare la manutenzione della strada non lo esime dal rispondere dei danni agli utenti.

IL COMUNE SI SALVA, MANCAVA LA PROVA DEL FATTO – Nel caso deciso dal Giudice capitolino di primo grado la cittadina lesionata non era stata in grado di provare il “fatto storico”, ovvero di provare che in quel dato giorno, a quella data ora, era caduta a causa di una disconnessione del manto stradale, e per questo la sua domanda di risarcimento non poteva che essere rigettata. Tuttavia, nella sentenza, il decidente ha colto l'occasione per fare il punto sulla responsabilità da insidie stradali, confermando l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, che pone sulle spalle degli enti proprietari delle strade il peso del rischio che gli utenti riportino danni materiali o lesioni.

NUOVA VISIONE – Fino a un decennio fa infatti, il cittadino che cadeva in una buca stradale doveva provare il fatto storico, il fatto che la caduta era stata causata dalla buca, ma anche che la buca rappresentava la cosiddetta “insidia o trabocchetto”, ovvero un pericolo occulto non prevedibile con l'ordinaria diligenza. Adesso invece, dopo le innumerevoli pronunce della Corte di Cassazione che hanno affermato il principio, la responsabilità dei Comuni, delle Province e di tutti gli enti proprietari delle strade è automatica (è responsabilità da cose in custodia, art. 2051 c.c.), se viene provato che la caduta è stata causata dalla buca. Sarà l'Ente proprietario a dover provare che la caduta è stata determinata da caso fortuito o da colpa del danneggiato.

LA COLPA E' DI CHI DEVE FARE LA MANUTENZIONE – Al principio sopra enunciato, secondo cui è l'Ente proprietario della strada a dover provare di non avere colpa nella caduta, il Giudice capitolino aggiunge una precisazione: il Comune non può dare la colpa alla società appaltatrice della manutenzione. Se il cantiere è delimitato da recinzione allora la responsabilità passa a chi fa i lavori. Altrimenti l'Ente proprietario rimane custode e quindi risponde dei danni fino a prova contraria. Il Comune di Roma non viene condannato, perché la danneggiata non è riuscita a provare né la caduta, né che tale caduta era stata causata dalla buca, ma se viceversa tali prove fossero state raggiunte, la sua difesa mirata a scaricare la responsabilità su chi è incaricato di fare la manutenzione non avrebbe dato alcun risultato.

LA FUNZIONE POLITICA DELLA GIURISPRUDENZA – Sul tema delle inside stradali si è combattuta in questi anni una battaglia che travalica i confini del diritto. E' di tutta evidenza che per evitare che i beni pubblici (strade, marciapiedi, scalinate, lampioni etc.) divengano pericolosi per i cittadini, essi debbono essere tenuti in buono stato di manutenzione. È d'altronde evidente anche che per i proprietari delle strade, come ad esempio i Comuni, specie se di grosse dimensioni, controllare lo stato di manutenzione delle strade non è semplice. L'atteggiamento della giurisprudenza nei confronti delle richieste di risarcimento per lesioni conseguenti a cadute, o per altri tipi di danni, può spostare il peso del rischio sulle spalle dei cittadini, che debbono guardare dove mettono i piedi, o su quelle degli Enti Pubblici, che devono usare le proprie risorse oculatamente, privilegiando esigenze primarie come quelle del mantenere in buono stato le strade. Se La Corte di Cassazione dice che la prova dell'insidia spetta al danneggiato, le cause vengono vinte dagli Enti Pubblici; se viceversa, come ha fatto negli ultimi anni, dice che è l'Ente Pubblico a dover provare che la caduta non è colpa sua, allora le cause le vincono i danneggiati. Il rischio di dover risarcire tutti coloro che cadono nelle buche per le strade, potrà anche essere impegnativo per le casse della Pubblica Amministrazione, ma viene da chiedersi, visto lo stato di manutenzione spesso carente delle strade sia urbane che non, come sarebbero i beni demaniali se gli Enti Pubblici non rischiassero nulla.

di Antonio Benevento

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