Incidente mal segnalato: chi tampona per ultimo paga i danni

Incidente mal segnalato: chi tampona per ultimo paga i danni Se c'è un sinistro non segnalato

Se c'è un sinistro non segnalato, chi arriva da dietro troppo veloce e tampona le auto in colonna è comunque colpevole

3 Novembre 2015 - 08:11

Il Tribunale di Perugia, sezione civile, con la recente sentenza 803/15 si occupa di un caso semplice, avvenuto nel 2005: un'auto che tampona altre vetture, incolonnate in seguito a un sinistro. Il problema è quell'incidente è stato mal segnalato, e quindi il guidatore della macchina che ha tamponato le altre chiede di essere esonerato da responsabilità, e di non pagare i danni. Il conducente infatti, mentre usciva da una curva, trovava la strada intasata dagli altri mezzi e, procedendo alla velocità di 90 km/h (sulla SS 3 bis – E45 in direzione Terni, proveniente da Perugia), non faceva in tempo ad evitare l'impatto. Secondo la tesi difensiva del guidatore, la causa dello scontro andava ricercata nella mancata segnalazione dell'incidente verificatosi tra i primi tre mezzi, non avendo gli altri automobilisti sgomberato la strada. Di qui la causa, sino al Tribunale di Perugia.

COSA HA DECISO – Ma i giudici respingono la tesi del guidatore. Nel caso di diverse auto in fila, tutte ferme a causa di un incidente, il conducente che tampona l'ultima di queste vetture è responsabile dell'ulteriore sinistro così provocato. Se il primo incidente non è stato adeguatamente segnalato dagli altri automobilisti con l'apposito triangolo o con le “quattro frecce luminose”, questo ha un peso pari a zero. Il Tribunale di Perugia, nel decidere, si rifà a un principio generale che ispira il Codice della strada: il conducente deve sempre guidare con la massima prudenza, così da frenare sempre per tempo.

IN RAPPORTO ALLA STRADA – La legge impone infatti di rispettare la distanza di sicurezza e di mantenere una velocità adeguata in relazione alle condizioni della strada. Il fatto, poi, che la strada sia sdrucciolevole per via del bagnato e della pioggia, non può essere una valida giustificazione e non esclude la responsabilità, trattandosi di un evento tutt'altro che imprevedibile, ma di una situazione di pericolo manifesta che, comunque, rientra nelle naturali possibilità di previsione e alla quale, il conducente deve adeguare il suo comportamento.

SENTIAMO IL TRIBUNALE – “La condotta di guida di alcuni dei soggetti coinvolti nel sinistro, alla luce del rapporto in atti, non appare improntata alle comuni regole di diligenza e prudenza, da osservare nella circolazione, così come imposto dal Codice della strada, che impongono l'adozione di comportamenti in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione in relazione al tempo e allo stato dei luoghi”, dice il Tribunale di Perugia. Ma “ogni conducente, dunque, deve essere in grado di arrestare tempestivamente il proprio veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Pertanto, in caso di tamponamento, la legge presume la responsabilità del tamponatore salvo che dimostri il contrario. Quest'ultimo, infatti, deve riuscire a dimostrare che l'urto si è verificato non per la sua inosservanza della distanza di sicurezza, ma per cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Solo se non riesce a fornire questa prova, egli sarà responsabile”. E così è stato: il guidatore non ha dimostrato di essere innocente.

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