Cade in motorino per le buche: conosceva la strada, è colpa sua

Cade in motorino per le buche: conosceva la strada, è colpa sua La Cassazione torna sul tema delle insidie stradali

La Cassazione torna sul tema delle insidie stradali, dando grande rilievo alla preventiva conoscenza dei dissesti da parte del danneggiato

31 Ottobre 2013 - 08:10

La Corte di Cassazione, sez. III civile, con la sentenza n. 23919/13, dep. Il 22 ottobre 2013, interviene nell'annoso dibattito inerente la responsabilità della P.A. per i danni conseguenti alla presenza di buche nella strada. In questo caso a subire i danni era stato un motociclista che aveva riportato danni al motorino e lesioni cadendo a causa di una buca – tra le tante – presenti in un tratto di strada interessato da lavori di ripristino. Dopo varie schermaglie inerenti la fondatezza della domanda, la responsabilità da dividersi tra il Comune di Roma e la ditta incaricata dei lavori stradali, dopo una vittoria del danneggiato in primo grado e una sconfitta in appello, il motociclista soccombe definitivamente in Cassazione. Il ragionamento della Suprema Corte è tutto incentrato sul fatto che il danneggiato conosceva la strada nella quale erano presenti le buche e avrebbe quindi potuto adottare cautele per evitare cadute. Questo, a prescindere dalle diatribe giuridiche su onere della prova, sulla responsabilità per insidia e per cosa in custodia, rende infondate le domande di chi ha subito danni. In altri termini, nel caso del conducente che sa di trovarsi in una strada dissestata, e cade, la responsabilità può ricadere interamente su di lui, se si interrompe il nesso causale tra l'insidia stradale e il prodursi dei danni.

IL FOGLIO DI GIORNALE E LA VITTORIA IN PRIMO GRADO – In primo grado il danneggiato aveva vinto bene. Aveva provato che la buca che aveva causato la sua caduta era coperta, al momento del sinistro, da un foglio di giornale, e il Tribunale gli aveva riconosciuto il diritto ad essere risarcito di oltre 15mila euro, dal Comune di Roma e dalla ditta incaricata di eseguire i lavori stradali, debitori in solido. Rigettate le richieste del Comune, che aveva chiesto di non accogliere le domande del motociclista e in ogni caso di essere manlevato dalla ditta che stava provvedendo alla manutenzione della strada, il Giudice di primo grado optava invece per un salomonico 50% di responsabilità concorsuale tra P.A. e ditta appaltatrice.

L'APPELLO E IL GIUDIZIO IN CASSAZIONE – Il Comune di Roma non si era arreso, e in Appello aveva vinto su tutto il fronte, ottenendo la totale riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto delle domande del danneggiato. Il motociclista è ricorso allora in Cassazione, lamentando carenze di motivazione della sentenza di appello. La Corte di secondo grado non avrebbe dato conto delle reali condizioni del luogo, al fine di chiarire le responsabilità, ma avrebbe unicamente fatto uso di generici principi di diritto. Gli Ermellini però hanno confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma, svolgendo una sintetica spiegazione dei principi che regolano la controversa materia dei danni da insidie stradali.

LA PREVEDIBILITA' DELL'INSIDIA E L'IMPRUDENZA DEL DANNEGGIATO – La Suprema Corte, nel riassumere gli arresti della giurisprudenza in materia, pone in grande rilievo l'incidenza che ha il comportamento del danneggiato nel prodursi dell'evento. In particolare gli Ermellini affermano che “la pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale”, e quindi “una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (responsabilità del custode, quasi oggettiva perchè presunta n.d.r.). Aggiungono ancora gli Ermellini, che “quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo”. La Corte riporta principi “consolidati”, ma applicati a questo caso suonano come una presa di posizione, un “assist” alle pubbliche amministrazioni, alle prese con la carenza di fondi e i beni demaniali che abbisognano di manutenzione.

SE CADI E' COLPA TUA? – Il dibattito, quando si tratta di buche stradali, è sempre lo stesso: la colpa è di chi non ripara la buca, o di chi non guarda dove mette i piedi? Si può equiparare chi non vede una buca a piedi a chi non la vede a bordo di un veicolo? Questa sentenza, che ritiene il conducente di motorino colpevole, perchè avrebbe detto ai vigili che era a conoscenza dello stato di dissesto stradale, sembra mettere sullo stesso piano il pedone e il conducente di veicoli. Seguendo il ragionamento della Corte, se in tutti i telegiornali si parlasse delle buche stradali in una città, i suoi abitanti non potrebbero più guidare normalmente, ma dovrebbero adottare maggiori cautele, perchè a conoscenza dei pericoli delle strade cittadine. Inevitabile che pronunce come queste abbiano delle ricadute, per così dire “politiche”. Restringere il campo della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per la pericolosità delle strade, sa di “spending review”, di taglio alla spesa, più che di diritto. Mentre allargare il fronte della responsabilità degli enti gestori di strade li costringe a tenere una condotta impossibile da rimproverare, quindi ad effettuare al meglio la manutenzione e a segnalare tempestivamente ogni pericolo. Evidentemente, di questi tempi, non possiamo più permetterci di fare pressione sugli enti pubblici che lasciano in stato di abbandono le strade.

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