Autosock e calze da neve: il Tar del Lazio le rende (per ora) legali

Autosock e calze da neve: il Tar del Lazio le rende (per ora) legali Sospeso il provvedimento del Ministero che rende le calze da neve Autosock non equiparabili alle catene da neve

Sospeso il provvedimento del Ministero che rende le calze da neve Autosock non equiparabili alle catene da neve

20 Dicembre 2012 - 05:12

Il TAR del Lazio, con ordinanza depositata il 7 dicembre 2012, sul ricorso RG 8446/12, depositato da AUTOSOCK OPERATIONS AS, accoglie l'istanza di quest'ultima per la sospensione in via cautelare del provvedimento del Ministero dei Trasporti del 12 luglio 2012, n.19882 RU, con il quale il ministero aveva escluso l'idoneità delle cosiddette “calze da neve” o catene in tessuto, a configurare il rispetto dell'obbligo di portare catene a bordo o di installare gomme invernali.

SONO SUFFICIENTI LE “CALZE”? – Secondo il TAR la motivazione offerta dal Ministero per escludere le “calzie da neve” non ha tenuto in adeguata considerazione gli elementi forniti da AUTOSOCK OPERATIONS di segno contrario, che potrebbero provare invece il rispetto dei requisiti richiesti dallo stesso Ministero con il D.M. Del 10 maggio 2011. L'udienza per la discussione nel merito è fissata per il 23 aprile 2013.

LE MOTIVAZIONI DEL MINISTERO NON CONVINCONO IL TAR – Nel decreto del 10 maggio 2011, il Ministero aveva stabilito che i dispositivi conformi alla norma austriaca ONORM V5117 godono di una presunzione di possesso dei requisiti di sicurezza richiesti, che va valutata nel caso concreto dal Ministero stesso. Con riferimento al dispositivo prodotto da AUTOSOCK OPERATIONS, il Ministero dei Trasporti ha escluso l'idoneità sulla base del fatto che tale dispositivo è conforme a requisiti di un'altra norma austriaca, la ONORM V5121. Tuttavia, in presenza di elementi convincenti forniti da AUTOSOCK OPERATIONS, il Ministero avrebbe dovuto effettuare il giudizio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale citato, mentre nelle motivazioni contenute nel provvedimento di esclusione non sembrano essere state considerate le ragioni del produttore delle “calze“.

UN'EQUIPARAZIONE PROVVISORIA – L'accoglimento dell'istanza presentata da AUTOSOCK OPERATIONS non significa ancora che le catene in tessuto entreranno nel novero dei dispositivi idonei al rispetto delle norme in materia di sicurezza della circolazione nel periodo invernale. La sospensione del provvedimento che esclude le “calze” è certamente significativa, ma ancora non ci assicura che se compriamo le catene in tessuto oggi saremo a norma. Il Ministero dei Trasporti ha fatto però ricorso al Consiglio di Stato opponendosi alla sentenza del TAR, in attesa di ulteriori sviluppi (forse ci vorranno anni) il Ministero dell'Interno ha chiarito che gli automobilisti non dovranno essere multati, leggi qui.

AGGIORNAMENTO – La società AutoSock ci ha fatto pervenire quanto segue

Come sapete, con la sentenza del 28 giugno 2013 (in allegato), il TAR Lazio (Roma) ha: definitivamente annullato il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 luglio 2012, che negava l’equivalenza dei dispositivi in tessuto AutoSock, rispetto alle tradizionali catene metalliche; e confermato che (secondo quanto previsto dalle procedure di cui al regolamento comunitario n. 764/2008, richiamate nella sentenza), i dispositivi legalmente prodotti e commercializzati nell’UE, in Turchia o in uno Stato membro dell’EFTA, possono essere legalmente utilizzati anche in Italia, in presenza del segnale che richiede l’utilizzo delle catene da neve, fino a quando il Ministero non adotti un provvedimento che ne vieti l’utilizzo, se il prodotto in questione non garantisce un livello equivalente di sicurezza, affidabilità e informazione all’utilizzatore.

Le catene da neve in tessuto AutoSock sono legalmente prodotte e commercializzate in diversi paesi dell’EFTA e dell’UE, e pertanto possono essere legalmente utilizzate anche in Italia in presenza del segnale che richiede l’utilizzo delle catene da neve, senza necessità di alcuna approvazione o autorizzazione da parte del Ministero. Solo se il Ministero dovesse ritenere che i dispositivi in questione non garantiscono un equivalente livello di sicurezza, affidabilità e informazione all’utilizzatore, allora potrà vietarne l’utilizzo.

AutoSock ha dimostrato di possedere tali requisiti (essendo l'unico produttore di catene da neve in tessuto che ha ottenuto le certificazioni TÜV-53219 e TÜV-53283), e il TAR Lazio lo ha confermato, annullando il provvedimento del Ministero che erroneamente negava l’equivalenza alle tradizionali catene metalliche sulla base delle differenze tra gli standard O-norm 5117 e 5121.

Il TAR Lazio ha prima sospeso, e poi annullato, il provvedimento del Ministero dell’11 luglio 2012, che negava l’equivalenza tra i prodotti AutoSock e le catene metalliche tradizionali. Il decreto ministeriale di maggio 2011 è invece ancora in vigore ed (al contrario di quello previgente del 2002) ammette l’utilizzo dei dispositivi supplementari di aderenza (come le catene in tessuto AutoSock) che “garantiscono un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell’utilizzatore equivalente” a quello delle catene metalliche.

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1 Commento

maurzio
11:27, 8 Gennaio 2018

allora queste discusse calze da neve in oggi so omologate si o no, se ce un decreto attuale in vigore. Distinti saluti per una vostra risposta

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