Nuove patenti europee 2013: prime disposizione ministeriali

Nuove patenti europee 2013: prime disposizione ministeriali Il ministero dell'Interno chiarisce alcuni aspetti della nuova patente europea

Il ministero dell'Interno chiarisce alcuni aspetti della nuova patente europea

29 Gennaio 2013 - 08:01

Trovate tutte le novità della patente europea 2013 sulla nostra guida, ma ora il ministero dell'Interno, con Circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/01/2013, chiarisce alcuni aspetti, con le prime disposizioni operative (anche se le regole sono così complesse e delicate che non escludiamo ulteriori disposizioni future).

ETÀ – La patente europea è partita il 19 gennaio 2013, e integralmente sarà vigente dal 2 febbraio 2013. Con la completa riscrittura del primo comma dell'art. 115 C.d.S., vengono meglio articolati i requisiti di età minima per la guida di veicoli e la conduzione di animali e viene abrogata la necessità per gli ultraottantenni in possesso di CIGC o di patente di guida di andare in commissione medica locale per ottenere la conferma di validità della patente di guida. Per essi valgono, perciò, le procedure ordinarie di conferma della validità della patente di guida di cui all'art. 126 C.d.S.. Per quanto riguarda i limiti di età minima per la guida, mentre sono stati elevati i limiti per il conseguimento della patente A (24 anni, salvo che non si possieda la patente A2 da 2 anni), per la patente C (21 anni) e per la patente D (24 anni) si segnala che, come meglio precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, coloro che sono titolari di qualificazione professionale del conducente (CQC), possono conseguire la patente C da 18 anni e la patente D da 21 anni. I nuovi limiti di età minima per la guida, naturalmente, non si applicano per i conducenti già titolari delle predette patenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

REQUISITI – In conseguenza della parziale riscrittura della norma, vengono previsti nuovi casi di violazione per la conduzione di veicoli senza i prescritti requisiti fisici, differenziando il regime sanzionatorio a seconda della categoria di veicolo con il quale la violazione è commessa. Viene inoltre introdotta una specifica sanzione amministrativa per chi trasporta un passeggero sui veicoli di categoria AM, A1 o B1 senza aver compiuto 18 anni (art. 115, c.4). Per i ciclomotori, tale sanzione continua a concorrere con quella di cui all'art. 170 C.d.S.. La sanzione, per effetto dell'assoluta equiparazione tra certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIGC) e patente AM, sancita dall'art.25 del D.L.vo n. 59/2011, è applicabile ai titolari di CIGC rilasciato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione. Fermi restando i limiti massimi di età per la guida di veicoli commerciali immatricolati in Italia ovvero da parte di conducenti titolari di patente rilasciata nel nostro Paese, fissati dal comma 2 dell'art. 115 C.d.S., è stato previsto che le sanzioni per chi conduce veicoli senza rispettare tali limiti di età massima non siano più riconducibili allo stesso art. 115 C.d.S. ma siano riferite all'art. 116, comma 15 bis (v. art. 126, comma 12, C.d.S.).

NUOVA LICENZA – Come era già previsto dalle Direttive Comunitarie in materia, l'art. 116, comma 7, C.d.S., stabilisce che nessuno può essere titolare di più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Da tale principio, conformemente alle indicazioni già fornite con la nota di questa Direzione, prot. n. 300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20.08.2009, che si allega alla presente per immediata consultazione (All.3), discende la conseguenza che, quando è accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, è necessario procedere ai ritiro della patente ottenuta più di recente.

CATEGORIE – È stata introdotta la patente AM, necessaria per la conduzione di tutti i ciclomotori; è stata introdotta la patente di categoria A2 e sono state rimodulate, di conseguenza, le categorie A1 e A già previste; sono state reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e D1. Per effetto delle modifiche indicate, in Italia, come accade per tutti i paesi dell'UE, sono presenti 15 categorie di abilitazioni alla guida, ciascuna autonoma e, di norma, conseguita mediante esame specifico su un veicolo tecnicamente corrispondente a quelli che la patente abilita a condurre. Ai veicoli che ciascuna patente UE abilita a condurre in tutto il territorio dell'Unione, devono essere aggiunti, solo per il territorio nazionale, i veicoli indicati dall'art. 125, comma 2, lett. h), C.d.S. Per quanto riguarda le patenti rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici, mentre si segnala che è stata prevista la possibilità di rilasciare loro tutte le patenti di guida previste dall'art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE, si segnala che:

a) ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell'abilitazione stessa;

b) è stato rimosso il divieto di guida di veicoli che trasportano merci pericolose, per i quali non è richiesto il possesso del certificato di formazione professionale (CFP) che era previsto dalla precedente formulazione dell'art. 116, comma 5, C.d.S. Resta, invece, il divieto di guida dei veicoli che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato ai conducenti titolari di patenti speciali;

c) ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del necessario certificato di abilitazione professionale.

RESIDENZA –  Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, C.d.S., sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare. Tuttavia, tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza. Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento. In conseguenza della mancanza della residenza o del suo aggiornamento sulla patente, se il titolare è sprovvisto di altro documento dal quale risulti tale informazione, è necessario compiere le opportune verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, C.d.S. Infatti, alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 116, comma 13, C.d.S., in ogni caso di dubbio circa la residenza del titolare di patente, ai fini della notificazione del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nella citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S.

ALTRI PROBLEMI – Intanto, Maurizio Caprino, sul blog Strade sicure, evidenzia un altro problema, che riguarda la prova pratica per ottenere la patente: “Consiste sempre in un giro di 25 minuti, ma vi si aggiungono strutturalmente passaggi come la valutazione di come il candidato 'prende possesso' del veicolo (regolazione sedile e appoggiatesta, controllo strumentazione, controllo delle cinture dei passeggeri eccetera) e di come effettua deteminate manovre (come la retromarcia) che ora non sono più comprese nel giro dei 25 minuti. Così l'esame potrebbe durare non dico il doppio ma quasi. Il problema arriva a questo punto: finora di solito gli esaminatori avevano un 'nastro operativo' (cioè un'organizzazione del lavoro nel turno di servizio) con 12 candidati da esaminare in sei ore di lavoro. Se rispetteranno alla lettera la sequenza delle operazioni dettata dalla circolare, in quelle sei ore rischiano di esaminare sette candidati o poco più. E gli altri slitteranno alle sedure successive, allungando le liste d'attesa”.

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