Ecco la mini riforma RC Auto: dal Governo un regalo alle assicurazioni

Ecco la mini riforma RC Auto: dal Governo un regalo alle assicurazioni Abbiamo letto l'ultima bozza del DDL sulla Rc auto dove sará in pratica tutto a favore delle compagnie assicurative

Abbiamo letto l'ultima bozza del DDL sulla Rc auto dove sará in pratica tutto a favore delle compagnie assicurative

10 Dicembre 2013 - 10:12

Mentre sul fronte della tabella per le lesioni sopra il 9% di invalidità permanente, tutto ancora è sospeso, mentre ancora stanno terminando le audizioni in Commissione Finanze, il Governo lavora alacremente per riformare il settore della Rc Auto. Ora al Consiglio dei Ministri sarebbe in esame una bozza di disegno di legge elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dopo una serie di audizioni svolte dal Sottosegretario Simona Vicari (NCD) con alcune delle parti coinvolte. Abbiamo visionato il testo in anteprima per voi: stupisce, ancora una volta, il totale sbilanciamento a favore del potere forte, che in questo ambito è rappresentato dall'ANIA, l'ente rappresentativo delle imprese di assicurazione. Sotto l'egida della lotta antifrode, si propongono una serie di innovazioni che oscillano dalla finalità di lotta ai furbetti a pericolose concessioni schiettamente filoassicurative. Come sempre si propongono norme che limitano fortemente i diritti degli assicurati, in special modo nel momento in cui devono “prendere e non dare”, con il miraggio di una diminuzione dei premi che viene promessa da anni senza alcun seguito concreto. Questa volta viene utilizzato però un diverso schema: se rinunci preventivamente ai tuoi diritti di danneggiato, ti viene applicato uno sconto. Così il Governo vuole permettere alle Compagnie di acquistare a basso prezzo i diritti risarcitori dei propri assicurati.
Ma vediamo nel dettaglio quali novità introdurrebbe questo disegno di legge, che pende come una “spada di Damocle” sulla testa dei danneggiati.

LE NORME CONTRO I CARROZZIERI – Le compagnie puntano al “controllo della filiera”, come se anche il risarcimento dei danni da fatto illecito fosse un prodotto assicurativo. Per questo il MISE ha approntato due modifiche al codice delle assicurazioni private, introdotte dagli artt. 147Bis e 150ter. Il primo da facoltà alle compagnie di risarcire in forma specifica i danneggiati, attraverso l'opera di proprie carrozzerie di fiducia. La novità sarebbe rappresentata dal fatto che se il danneggiato si rivolgesse al proprio carrozziere di fiducia, la compagnia solvente avrebbe facoltà di pagare la cifra (inferiore) che avrebbe pagato utilizzando per la riparazione le proprie carrozzerie convenzionate. Inoltre il risarcimento verrebbe versato direttamente al carrozziere, solo dietro presentazione di fattura. Ciò verosimilmente comporterebbe un nuovo terreno di conflittualità, laddove il danno riparato, ancorchè con fattura, dal povero danneggiato che ha pure anticipato i soldi, verrebbe poi risarcito in base a una somma unilatelarmente determinata dalla compagnia, secondo un presunto risparmio che si sarebbe ottenuto tramite il lavoro della carrozzeria convenzionata. Per ottenere questo “nuovo potere” di pagare meno i danni a cose, le compagnie dovranno però comunicare all'IVASS la quantità di sconto sul premio che intendono applicare, che non potrà essere inferiore all'8%, finchè non verrà emanato un decreto ministeriale che eleverà la soglia al 12%. Per rafforzare il meccanismo sopra descritto, l'art. 150Ter del cod. ass. priv. prevede che possa essere inserita nei contratti una rinuncia alla cedibilità del credito. In altri termini, ciò che accade spesso oggi, ovvero che il carrozziere ripari i danni a proprie spese facendosi cedere il credito dal danneggiato, potrà venire impedito preventivamente al momento della stipula, contro l'ottenimento di uno sconticino del 5% sul premio. Queste due norme puntano a colpire i carrozzieri indipendenti, favorendo una convenzione massiccia di tutti gli artigiani con conseguente possibilità di imporre la riduzione dei costi di riparazione all'osso, chissà con quali conseguenze, persino sulla sicurezza dei veicoli.

DOPO I CARROZZIERI CONVENZIONATI, I MEDICI CONVENZIONATI – L'art. 150 ter Cod. Ass. Priv., previsto dal DDL, prevede anche l'introduzione di una norma pericolossissima che “obbliga” (!) le compagnie a proporre clausole contrattuali che prevedano prestazioni medico-sanitarie a spese dell'impresa, facoltative per l'assicurato che però ottiene il 10% di sconto sul premio se le sottoscrive. Quindi, secondo questa norma sconcertante, quando l'automobilista stipula la polizza, l'assicuratore deve proporgli di sottoscrivere l'obbligo di rivolgersi, in caso di lesioni, al personale medico al soldo della compagnia, che ovviamente avrà un punto di vista ben preciso sulle lesioni, specie su quelle lievi sulle quali la medicina legale oscilla fortemente. Insomma, anziché rivolgermi al mio specialista ortopedico, che crederà a quello che dirò e mi prescriverà indagini, se accetterò quelle clausole, dovrò andare dai medici indicati dalla compagnia. Attraverso questo “cavallo di Troia” si potrebbe arrivare a un sostanziale “insabbiamento” di gran parte delle lesioni lievi, per loro natura meno facili da provare e perciò controverse.

PIU' ATTESA PER I RISARCIMENTI – Altre norme schiettamente filoassicurative sono quelle che riguardano il c.d. meccanismo della congrua offerta. Con la riforma del 2005, ovvero con l'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, è stato introdotto un meccanismo di collaborazione tra impresa che deve liquidare e danneggiato, in modo che il danneggiato deve fornire una quantità notevole di elementi alla compagnia, e questa deve formulare l'offerta entro precisi termini di tempo. Già allora il termine di 60 giorni era stato allungato a 90 per le lesioni, mentre rimaneva (e ancora rimane per ora) a 60 per i danni a cose, ridotto a 30 in caso di modulo di constatazione amichevole a doppia firma. Con la modifica dell'art. 148 del Cod. ass. priv. proposta nel DDL, ora tutti questi termini vengono aumentati di un terzo. Perchè? E' notorio che negli ultimi anni le compagnie di assicurazione hanno ridotto il personale del comparto liquidativo, accumulando così ritardi nei pagamenti e di conseguenza, aggravio dei costi per cause e sanzioni IVASS. Un aumento dei termini per formulare l'offerta non ha alcuna utilità per i cittadini, e si configura unicamente come un favore alla lobby delle imprese, che risparmieranno così un po' di denaro e verranno incoraggiate nel trascurare l'efficienza degli ispettorati e dei centri liquidazione. Nello stesso segno l'incomprensibile aumento del 300% dei giorni a disposizione per le compagnie per effettuare la perizia. Da 5 giorni, termine congruo, si passa incomprensibilmente a 15 giorni non festivi, favorendo, appunto, il lassismo dei centri di liquidazione danni.

DECADENZA DAL DIRITTO AL RISARCIMENTO – Dopo prime anticipazioni che parlavano di un termine di decadenza di 90 giorni, oltre i quali, senza richiesta dei danni, si perde il diritto al risarcimento, ora il DDL parla di 120 giorni. Si tratta di una norma volta a limitare i comportamenti speculativi di coloro che, in mala fede, creano sinistri falsi a grande distanza dall'evento, rendendo impossibile alla compagnia solvente il compimento degli accertamenti. Rimane dubbio che per tamponare le frodi, la cui incidenza sul costo complessivo dei sinistri è controversa, si debba introdurre un onere così pesante, che può portare alla perdita totale del diritto. Per fortuna la norma, che arriverebbe alla modifica dell'art. 2947 c.c., conterrebbe un temperamento per il caso dei feriti gravi. Ci mancherebbe che un danneggiato rimasto in coma 4 mesi e un giorno non potesse più contare su alcun risarcimento.

ADDIO RICERCA DEI TESTIMONI – Un'altra norma che rappresenta chiaramente uno strumento di lotta alle frodi, ma che taglia i diritti degli assicurati è quella relativa ai testimoni. Nel DDL è infatti previsto che all'art. 135 Cod. Ass. Priv. venga aggiunto un comma 3bis che renda inutilizzabili sia in fase stragiudiziale che in giudizio, i testimoni che non siano stati indicati nella denuncia di sinistro e nella richiesta danni, a meno che non siano indicati nei verbali delle Forze dell'Ordine. L'intento è chiaro. Nel settore esiste il problema dei testimoni falsi e talvolta chi è onesto e non produce testimoni, perchè non ce n'erano, si trova addosso responsabilità che non ha, grazie a dichiarazioni di soggetti in malafede. Tuttavia la norma così concepita va a colpire anche coloro che non riescono a reperire subito i testimoni per svariati motivi. Il motociclista che viene portato d'urgenza in ospedale non può andare di persona a chiedere al bar di fronte al luogo dell'evento se qualcuno ha visto l'accaduto. Per non parlare di quei testimoni che lasciano il proprio cellulare e scappano via perchè hanno da fare. Spesso per ottenere una dichiarazione scritta ci vuole tempo. Visto che il problema più grave riguarda chi fa il “testimone abituale”, magari dietro compenso, basta rendere efficiente la banca dati sinistri e il fenomeno viene radicalmente ridimensionato. Introdurre una limitazione del diritto alla prova per la sola Rc Auto sembra eccessivo. Quanto meno si potevano prevedere delle eccezioni.

SCATOLA NERA E ISPEZIONI – Sempre nello stesso segno di consentire un maggior controllo da parte delle compagnie di assicurazione, in cambio di uno sconto, viene nuovamente proposta l'istallazione contrattuale della c.d. “scatola nera”. Questa volta si prevede lo sconto del 10% sul premio per chi acconsente e la consacrazione del contenuto della scatola nera come piena prova nei processi civili. Il tutto tramite una modifica dell'art. 132, cod. ass. priv.. A uno sconto potranno accedere anche coloro che acconsentiranno a una ispezione preventiva alla stipulazione del contratto. Si tratta di previsioni comprensibili, la cui efficacia e il cui equilibrio dipenderanno molto anche dal modo in cui verranno applicate e dall'efficacia tecnica dei dispositivi installati.

IN CONCLUSIONE, SI DELINEA UNA NUOVA RC AUTO – Questa mini riforma sembra cogliere le indicazioni provenienti dall'Antitrust, che nel febbraio 2013 pubblicava i risultati della propria indagine conoscitiva, indicando, tra gli interventi possibili il seguente: “Vanno adottati modelli contrattuali che aumentino, da una parte, la capacità di controllo dei risarcimenti da parte delle compagnie e, dall'altra, le possibilità di autoselezione da parte degli assicurati. Il regolatore dovrebbe operare affinché vengano introdotte clausole, facoltative per l'assicurato, associate a congrui sconti di premio (ad esempio risarcimento in forma specifica, con riparazione presso autofficine convenzionate con l'assicurazione, prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle compagnie). Anche l'installazione della ‘scatola nera' deve avvenire a fronte di una forte scontistica.” Il nuovo modello di Rc Auto prevede dunque la rinuncia ai propri diritti (libertà di carrozziere, libertà di medico, libertà di prova) in cambio di uno sconto sui premi. I più attenti osservatori però ricorderanno che a ottobre 2011, la stessa Authority, presieduta da Catricalà (non da Pitruzzella), aveva sostenuto tesi del tutto contrarie. Il risarcimento diretto, la cui normativa anticipava in nuce molte delle novità ora in arrivo, veniva giudicata foriera di abusi e distorsioni, con conseguente aumento del costo dei sinistri. Non si sa come il vento sia cambiato, certo è che aumentare il potere delle compagnie di assicurazione, nella battaglia della Rc Auto, è una soluzione più comoda che giusta: distruggere uno dei due litiganti, può senz'altro favorire la scomparsa dei litigi, ma anche dei diritti.

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