Corte Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 16336/2010

Corte Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 16336/2010 Circolazione stradale - Art. 204-bis del Codice della Strada - Decisione del giudice di pace - E' generica la motivazione della sentenza emessa dal giudicante quando omette di ...

Circolazione stradale - Art. 204-bis del Codice della Strada - Decisione del giudice di pace - E' generica la motivazione della sentenza emessa dal giudicante quando omette di ...

16 Novembre 2010 - 01:11

Circolazione stradale – Art. 204-bis del Codice della Strada – Decisione del giudice di pace – E' generica la motivazione della sentenza emessa dal giudicante quando omette di fornire una spiegazione plausibile della stessa e quando non procede al benchè minimo esame delle circostanze riferite dalle parti.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L. C. proponeva al Giudice di Pace di (OMISSIS) opposizione avverso il verbale di contravvenzione, con il quale la Polizia municipale di quella città gli aveva contestato la violazione dell'art. 143, commi 1 e 13.

Con sentenza dep. il 15 febbraio 2005 il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la responsabilità dell'opponente.

Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione il Comune di (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria e falsa motivazione, travisamento e o difetto dei presupposti, censura la sentenza che, con motivazione generica, non esaustiva e contraddittoria, non aveva precisato perchè sarebbero stati privi di fondamento i fatti riferiti dai verbalizzanti, i quali avevano contestato all'opponente la violazione dell'art. 143, commi 1 e 13, perchè “procedeva senza mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata, entrando così in collisione con altro veicolo che si stava immettendo senza dare la precedenza”; il verbale, che fa fede fino a querela di falso, era completo di tutti i suoi elementi; oltretutto, nel caso di scontro fra veicolo ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., si presume la responsabilità dei conducenti nella verificazione del sinistro, tanto più che le norme la cui violazione era stata contestata ai conducenti coinvolti prescrivono regole di comportamento intese ad evitare pericoli per la sicurezza e la circolazione.

Il motivo è fondato.

La sentenza ha ritenuto non dimostrata la responsabilità dell'opponente in ordine all'infrazione contestata, osservando che dallo schizzo e dalla fotografia allegata al rapporto redatto dalla Polizia stradale non era stata fornita prova che il L. avesse violato l'art. 143 C.d.S., commi 1 e 13, “in quanto non vi è certezza che le frenate che appaiono sulla carreggiata riguardino l'auto condotta dal ricorrente”.

Seppure i riferimenti compiuti dal ricorrente alla presunzione di colpa dei conducenti, sancita dall'art. 2054 cod. civ., nel caso di scontro fra veicoli, sono del tutto fuori luogo nella specie in cui si trattava di verificare la violazione delle prescrizioni dettate dal codice della strada in tema di condotta di guida, va osservato che la motivazione della sentenza impugnata è non solo generica ma addirittura incomprensibile, perchè non fornisce alcuna spiegazione plausibile in ordine all'asserita ed apodittica affermazione circa l'assenza di prova dell'addebito e, non avendo proceduto al benchè minimo esame delle circostanze riferite dai verbalizzanti nè alla descrizione delle modalità del sinistro o alla condotta tenuta dal L., non consente di comprendere la rilevanza del riferimento alle tracce di frenata lasciate sulla carreggiata alle quali fa cenno: si consideri che la decisione gravata non contiene neppure la descrizione del fatto contestato. Il ricorso va accolto per quanto in motivazione; la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Reggio Emilia in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

(La Corte) accoglie il ricorso per quanto in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di (OMISSIS) in persona di altro magistrato.

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