Altro stop al “miracoloso” filtro Dukic: Il TAR conferma il no all'omologazione

Altro stop al “miracoloso” filtro Dukic: Il TAR conferma il no all'omologazione La vicenda tra la motorizzazione e l'azienda Dukic del filtro antiparticolato rivoluzionario finisce al TAR: legittima la decisione sull'omologazione

La vicenda tra la motorizzazione e l'azienda Dukic del filtro antiparticolato rivoluzionario finisce al TAR: legittima la decisione sull'omologazione

28 Settembre 2016 - 02:09

Sarebbe bello consumare ed emettere di meno, e magari diminuire le usure, senza modificare il motore. Quest'utopia ha avuto una promessa di realtà quando è stato presentato il dispositivo (in realtà non si tratta di in filtro) Dukic: la sua azione di “trattamento” del gasolio prometteva tutti i benefici elencati prima e anche qualcosa in più. La favola si è però scontrata con richieste di omologazioni e procedure poco chiare, che hanno generato quintali di carte e ricorsi di ogni tipo. Ora è la volta del Tar del Lazio, che respinge il ricorso presentato contro il diniego dell'omologazione: come andrà a finire?

OMOLOGAZIONE VO' CERCANDO La guerra dei ricorsi nasce quando il dispositivo Dukic, disponibile in varie taglie per adattarsi a tutti i motori, da quelli dei trattorini da giardino a quelli dei camion, si vede negare l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pur in presenza del parere positivo emesso dal Centro Prove Autoveicoli (Cpa) della Motorizzazione Civile di Bari(leggi come il filtro Dukic fa tremare la Motorizzazione). Secondo i i legali dell'imprenditrice Anna Dukic il componente inventato da Michele Campostrini meriterebbe l'omologazione. In un'intervista al Fatto Quotidiano Campostrini si è persino spinto a dichiarare che “se la Volkswagen adottasse i nostri filtri, risolverebbe tutti i suoi problemi”, alludendo evidentemente al dieselgate. Molto si potrebbe scrivere sul Day Dream Dukic e sulla sua effettiva efficacia, che non ha molti fondamenti scientifici e tecnici, ma quello che ci preme ora è la ricostruzione delle vicissitudini legali che hanno portato non solo a questa recente decisione del TAR ma anche alla precedente guerra fra organi dello Stato.

PER NOI È OK La vicenda si può far risalire addirittura al 2005, anno nel quale si deposita il brevetto, ma la tempesta di documenti, ricorsi e pareri si innesca nel 2008, quando il CPA di Bari ritiene efficace il filtro (lo chiameremo per brevità così) ed emette un'approvazione di “primo livello”, trasmessa poi al MIT per l'omologazione. Il direttore della divisione competente del Ministero non è convinto dalla documentazione e risponde ai funzionari pugliesi obiettando che i test non erano stati compiuti secondo le procedure regolamentari. Era stata effettuata una sola prova anziché le tre previste e (leggiamo dalla sentenza del TAR) “l'autoveicolo cosiddetto rappresentativo non rispondeva ai requisiti prescritti dal regolamento per le prove”. Il furgone Mercedes Vito utilizzato per le prove tecniche emetteva, senza il filtro Dukic installato, 0,029 grammi di particolato al km: era quindi “troppo pulito” perché il test avesse validità dato che le sue emissioni pdvevano essere comprese, essendo un Euro 3, in una fascia delimitata dai valori 0,04 e 0,06 g/km. Il TAR sostiene che in questo modo non si poteva verificare l'efficacia del Dukic, sostenuto essere in grado di portare il particolato a livelli Euro 4, dato che le emissioni erano già a livelli paragonabili (leggi come l'etanolo nei motori diesel riduce il particolato).

IL TAR DICE NO Il tribunale amministrativo afferma inoltre che “i dispositivi anti-particolato “sono omologati in conformità alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 70/220/CEE”, che prevede 3 prove riducibili ad una sola qualora i valori trovati fossero particolarmente buoni: la Dukic non ha però mai prodotto evidenze in tal senso. Sul versante della durabilità l'Azienda ricorda il fatto che essa riguarda l'accumulo di particolato ed è richiesta quindi per i FAP (leggi della differenza fra il FAP e il DPF) ma non dovrebbe essere applicata ad un componente che agisce prima del motore. Il TAR ha rigettato anche questa tesi ricordando che la sua verifica è blanda dato che può essere fatta direttamente dal produttore che è tenuto a fornire i risultati soltanto dopo specifica richiesta; ai fini omologativi è sufficiente che l'Azienda si impegni a farla ma Dukic non ha mai provveduto al riguardo. Il TAR, nel riconoscere la fondatezza dell'obiezione (il sistema non accumula particolato), ha però ricordato che “l'Amministrazione, chiamata a valutare gli esiti delle prove tecniche, altro strumento non ha che quello indicato dalla normativa di riferimento la quale la vincola, nel caso, a considerare come rilevante la prova di durabilità”. Poco più avanti si legge che “finalità principale della prova di durabilità non è, in sé, quella di verificare la quantità di particolato che si accumula ma è quella di appurare il grado di resistenza del sistema all'usura causata dal suo funzionamento” e che quindi questi sistemi devono essere provati o con almeno 50.000 km su strada o con almeno 1.000 ore al banco. È sulla base di queste argomentazioni, quindi, che il TAR ha rigettato il ricorso contro la precedente decisione di non concedere l'omologazione al dispositivo Dukic a meno che esso non sia sottoposto alle prove tecniche citate più sopra. Ricordiamo che anche due precedenti ricorsi al TAR e uno di fronte all'Antitrust erano state respinti; segnaliamo inoltre che sono anche emersi rapporti di lavoro e di amicizia fra Anna Dukic, il funzionario territoriale di Bari Trotta e il perito nominato da un Tribunale a seguito di una denuncia presentata da Dukic alla Procura della Repubblica. Storia finita? Chissà…

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