Alcol e etilometro: il lavoro di pubblica utilità non è automatico

Alcol e etilometro: il lavoro di pubblica utilità non è automatico Non sempre l'ubriaco ha diritto alla sostituzione della pena detentiva con i lavori socialmente utili

Non sempre l'ubriaco ha diritto alla sostituzione della pena detentiva con i lavori socialmente utili, lo ha stabilito la Cassazione

22 Febbraio 2012 - 09:02

Chi è pizzicato ubriaco al volante (tasso a partire da 1,5 g/l, mentre si definisce “ebbro” chi supera lo 0,5 g/l) può talvolta commutare la pena (l'arresto) in lavori di pubblica utilità (Legge 120 del 29 luglio 2010 in riforma del Codice della strada): la conversione del trattamento sanzionatorio richiede una valutazione discrezionale del giudice sulla condotta e la personalità dell'imputato. Lo ha stabilito la Cassazione (quarta sezione penale) con la sentenza numero 6397 del 18 gennaio 2012, depositata il 16 febbraio.

TRE SCONFITTE – C'è da premettere che il fatto è avvenuto nel 2007, quando la regola della commutazione della pena non c'era. Comunque, la Cassazione non si sofferma sulla possibile retroattività della regola. Già la corte d'appello di Trieste aveva confermato il diniego di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, come stabilito in primo grado. E il reo non può neppure accedere alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena né ottenere il beneficio delle attenuanti generiche e di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Infatti, secondo la Cassazione, “l'applicazione del lavoro di pubblica utilità si risolve in una disposizione di favore per il reo, che quindi dovrebbe trovare applicazione anche ai fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile”. Va aggiunto che le precedenti pene per guida in stato alterato del soggetto sono valse a poco: non hanno avuto un effetto risocializzante. Si è in presenza di un recidivo nel tempo, e questo mette in pessima luce l'uomo.

CONTRADDIZIONE? – Ora la Cassazione è chiara: l'articolo 186, comma 8 bis, del Codice della strada, non configura alcun automatismo conseguente alla mera ricorrenza dei presupposti di legge, richiedendosi, invece, per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, una valutazione giudiziale di meritevolezza, che ha natura discrezionale. Il giudice può dire di no, facendo riferimento alla personalità dell'imputato e alla gravità della condotta. Tuttavia, la stessa Cassazione, seppure un'altra sezione, con la sentenza 4927 del 2 febbraio 2012, depositata l'8 febbraio, aveva sancito che il diritto alla commutazione della pena vale anche se il Tribunale non trova enti convenzionati: il condannato per guida sotto l'effetto di alcol non deve trovarsi da sé un ente dove svolgere i lavori di pubblica utilità per evitare l'arresto. Le due sentenze paiono un po' in contraddizione: da una parte, si dà ampia discrezionalità al giudice, specie di fronte a un soggetto che tiene al volante una condotta pericolosa; dall'altra si preme affinché il Tribunale della zona gli trovi il lavoro di pubblica utilità.

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