Sanzioni per Kia: la supergaranzia di 7 anni è ingannevole

Sanzioni per Kia: la supergaranzia di 7 anni è ingannevole Importante sentenza del Garante: la copertura di 7 anni della casa coreana è stata pubblicizzata in modo contrario al Codice del Consumo

Importante sentenza del Garante: la copertura di 7 anni della casa coreana è stata pubblicizzata in modo contrario al Codice del Consumo

13 Dicembre 2011 - 09:12

La casa automobilistica coreana ha meritato una sanzione dall'Autorità Garante della Concerrenza e del Mercato per una serie messaggi pubblicitari reiterati nei quali, tra il 2009 e il 2011, aveva reclamizzato alcuni modelli coperti dalla sua supergaranzia di 7 anni.

SETTE ANNI DI TRANQUILLITÀ, MA NON SU TUTTO – Il provvedimento (n° 23013, pubblicato sul bollettino settimanale dell'Autorità n° 47 reso pubblico ieri) fa seguito a una segnalazione di Assoutenti, un'associazione di consumatori la quale ha lamentato che i messaggi pubblicitari, apparsi su numerosi quotidiani nazionali a larga diffusione almeno fino al giugno 2011, avrebbero taciuto che alcune parti e componenti delle vetture Kia non sono coperte dalla supergaranzia settennale con limite a 150 mila km, ma da una con prestazioni inferiori. Solo visitando il sito istituzionale Kia i consumatori potevano apprendere che in realtà la batteria è garantita due anni, i sistemi audio, video, di intrattenimento e di navigazione tre anni o 100 mila km, la verniciatura cinque anni o 150 mila km e le versioni bi-fuel delle vetture (cioè alimentate a benzina e gas) tre anni o 100 mila km. Insomma, Kia è stata accusata di aver fornito informazioni pubblicitarie inesatte, suscettibili di confondere i consumatori sui veri contenuti della sua garanzia.

PROMESSE NON MANTENUTE – Nonostante il 19 aprile 2010 il Garante avesse sollecitato la casa a rimuovere tutti i messaggi dello stesso tono e a modificare quelli programmati in modo che indicassero che la supergaranzia aveva delle limitazioni spiegate meglio sul suo sito istituzionale, Kia aveva ignorato tale disposizione e aveva continuato a pubblicare i messaggi incriminati pur avendo dichiarato che avrebbe provveduto a soddisfare la richiesta dell'Autorità. Da qui, l'avvio dell'istruttoria a suo carico per presunta volazione degli articoli 20 comma 2 e 22 del Codice del Consumo, cioè la legge che regola i rapporti tra i consumatori privati e i professionisti della vendita di beni e servizi.

ARGOMENTAZIONI SINGOLARI – Ovviamente, come prevede la legge, Kia è stata invitata a presentare le sue memorie difensive, che il Garante ha ricevuto il 27 luglio 2011. La difesa della casa ha innanzitutto sottolineato che le informazioni complete sulla garanzia di sette anni sono fornite sul suo sito , e fin lì non ci piove. Tuttavia, le sue argomentazioni si sono rivelate quantomeno singolari nell'affermare che i destinatari del messaggio pubblicitario non erano il pubblico femminile, né i giovani appassionati di vetture sportive, né le persone mature e/o anziane, ma un pubblico maschile il cui processo decisionale che conduce all'acquisto non è certo immediato poiché non destinato ad acquisire beni di prima necessità o di valore irrisorio. In altre parole, secondo Kia la sua clientela era ed è abbastanza matura e preparata da non farsi suggestionare da un messaggio pubblicitario. Il Garante, però, ha rilevato che gran parte delle campagne pubblicitarie Kia del periodo, e anche precedenti, erano incentrate proprio sull'offerta di una garanzia di sette anni, che dunque veniva presentata come uno specifico vantaggio delle auto Kia rispetto alle marche concorrenti, ovvero come qualcosa in grado di orientare le scelte dei consumatori. Inoltre, l'Autorità ha rilevato che «la circostanza che l'acquirente possa acquisire ulteriori informazioni in un momento successivo (cioè sul sito) non è idonea a sanare le omissioni informative contenute nel messaggio pubblicitario, poiché il legislatore ha inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione dell'acquirente da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque al professionista un preciso onere di chiarezza nella redazione della propria comunicazione d'impresa». Molto opportunamente, il Garante ha anche rilevato che «la concorrenza nel settore della vendita di automobili si svolge, oltre che sulla variabile prezzo, anche sull'assistenza post-vendita e in particolare sulle prestazioni accessorie offerte, tra cui l'estensione della garanzia. Qualunque omissione informativa o inesattezza nella percezione della convenienza economica dell'offerta assume, in siffatto contesto, una rilevanza non trascurabile».

POCO DILIGENTE – L'Autorità, quindi, ha ritenuto ingannevole il messaggio pubblicitario Kia e ha anche rilevato nel comportamento della casa coreana la mancanza della “diligenza professionale” che ci si aspetta da un operatore professionale che nel 2010 ha venduto circa 20 mila auto con un fatturato di 255 milioni di euro. Pertanto, ha condannato Kia Motor Italia a una sanzione di 90 mila euro, ridotti poi a 80 mila in considerazione del fatto che la casa ha presentato nel 2010 un bilancio con una perdita d'esercizio di circa 8 milioni di euro.

SENTENZA PREZIOSA – Il provvedimento del Garante assume una particolare rilevanza in quanto sottolinea in maniera inequivocabile un fatto importante, ma assai poco noto e che la pubblicita istituzionale dei costruttori non fa filtrare con il dovuto rilievo: la garanzia biennale obbligatoria per legge copre l'intera vettura, ma le eventuali supergaranzie offerte dalle case che superano il limite di 24 mesi non sono quasi mai un'estensione automatica della prima con identici contenuti: molti componenti della vettura (in questo caso, per esempio, la batteria) sono del tutto esclusi dalla copertura supplementare, mentre altri (come impianti stereo e navigatori) sono garatiti per un periodo di tempo maggiore rispetto ai 24 mesi di legge, ma inferiore rispetto a quello massimo pubblicizzato e promesso.

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