Guida al Bollino Blu

Guida al Bollino Blu Il controllo dei gas di scarico (Bollino blu) seguirà le scadenze della revisione

Tra gli adempimenti di automobilisti e centauri italiani è ancora presente il cosiddetto Bollino Blu, la verifica periodica delle emissioni inquinanti allo scarico per vetture, moto e ciclomotori. Dal 2012 la normativa che regola tale controllo è stata profondamente modificata e adesso interessa tutti i veicoli a prescindere dal Comune di residenza. Vediamo cosa è […]

16 Maggio 2012 - 03:05

Tra gli adempimenti di automobilisti e centauri italiani è ancora presente il cosiddetto Bollino Blu, la verifica periodica delle emissioni inquinanti allo scarico per vetture, moto e ciclomotori. Dal 2012 la normativa che regola tale controllo è stata profondamente modificata e adesso interessa tutti i veicoli a prescindere dal Comune di residenza. Vediamo cosa è cambiato, come bisogna adempiere e quali sono le sanzioni previste per chi ha saltato i controlli.

COSA E’ CAMBIATO Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge 05/2012 il Bollino Blu era in vigore in molti, ma non tutti, Comuni italiani e obbligava automobilisti a portare i propri mezzi presso le officine autorizzate, la Motorizzazione Civile o un centro ACI per il controllo e la certificazione dei gas di scarico. Superato il controllo veniva rilasciato un adesivo blu, recante l’indicazione dell’anno nel quale era stato effettuato il controllo e la scadenza per la successiva verifica. Le autovetture immatricolate prima 1988 dovevano effettuare la verifica ogni sei mesi, quelle con immatricolazione successiva al 1 gennaio 1988 ogni dodici mesi. Regolamentato dall’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, il “vecchio” Bollino Blu poteva essere applicato a discrezione dei Sindaci dei Comuni i quali, qualora nel corso dell’anno e per almeno due volte i livelli di inquinamento avessero superato i limiti consentiti, potevano impedire la circolazione nelle aree urbane alle auto sprovviste di contrassegno (art.9 DM 20 maggio 91). La normativa introdotta nel 2012 ha cambiato volto al Bollino Blu, estendendolo a tutto il territorio italiano ed a tutti i mezzi a 4 e 2 ruote (a questo link la circolare del Decreto Legge).

BOLLINO BLU E REVISIONE IN UNICA SOLUZIONE Il Bollino Blu oggi formalmente non esiste più, nel senso che non bisogna più apporre sul parabrezza il caratteristico adesivo, ma è, quasi, impossibile non farlo. Il DL 05/2012 ha legato il momento del controllo dei gas di scarico del mezzo a quello della revisione periodica, quindi, a meno di saltare quest’ultima, dalla verifica delle emissioni non si scappa. La normativa infatti recita così: “a decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo”. Questo quindi rende obbligatorio il primo controllo dopo il quarto anno dall’immatricolazione dell’auto nuove e i successivi ogni due anni. Devono essere sottoposte al controllo delle emissioni le automobili alimentate a benzina, a gasolio, le vetture ibride e le bifuel GPL o Metano (Leggi come dal 2015 è cambiata la Revisione Auto). Altra novità introdotta dalla nuova legge è l’estensione della verifica sui gas di scarico per motocicli e ciclomotori.

QUANTO COSTA E COSA SI RISCHIA A NON FARLO Il vecchio Bollino Blu veniva pagato al momento della sua emissione, successiva ovviamente al controllo dell’auto; oggi il costo della verifica dei gas di scarico è stato integrato nella tariffa per la revisione periodica. Quindi se la revisione e il controllo delle emissioni vengono effettuati presso una officina autorizzata bisognerà pagare complessivamente 65.80 euro, se ci si rivolge alle Motorizzazione Civile il costo è di 45,00 euro da pagare però tramite bollettino di c.c. postale (c.c. BCCP n.9001) e previa compilazione del modulo TT2100 presso gli uffici dell’Ente. Il controllo consta nella verifica dei livelli di monossido di carbonio per le auto a benzina, nella misura dell’opacità dei fumi per le auto a gasolio (leggi DEKRA boccia l’opacimetro) e la verifica del valore del parametro Lambda per i mezzi catalizzati. Le sanzioni applicate per chi venisse trovato sprovvisto del controllo dei gas di scarico sono le stesse previste per chi circola senza il rinnovo della revisione. Secondo l’art.80 la sanzione amministrativa prevista è una multa da 168 a 674 euro, importo che può anche raddoppiare qualora gli organi accertatori rilevassero più di una omissione della revisione rispetto alle scadenze previste.

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