Sconti RCA, arrivano le regole sulle scatole nere per le assicurazioni

Presto in vigore il Regolamento IVASS che obbliga le assicurazioni ad applicare sconti sulle RCA, la scatola nera tra i requisiti necessari
RCA, Responsabilità Civile Autoveicoli, un obbligo a cui tutti gli automobilisti devono sottostare, per carità giustissimo, ma spesso molto oneroso per il portafogli (e c'è il rischio di un nuovo aumento). In favore di tutti i contraenti, l'IVASS ha determinato lo scorso marzo un Regolamento che obbliga stavolta le compagnie assicurative ad applicare uno sconto sulle tariffe RCA. La normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 aprile entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione, quindi il prossimo 10 luglio. Ma per “accedere” agli sconti obbligatori gli automobilisti devono rispettare delle condizioni ben precise definite dall'IVASS, invece servirebbe forse un po' più di chiarezza sull'entità delle riduzioni.
UNO SCONTO “PREVENTIVO” Il Regolamento prevede due tipi di sconti per gli automobilisti più premurosi e tecnologici, che hanno preventivamente fatto installare dispositivi elettronici volti a ridurre o monitorare i sinistri – la scatola nera è sempre più diffusa – o che hanno precedentemente fatto ispezionare l'auto. Nello specifico, le compagnie sono obbligate ad applicare riduzioni tariffarie se sussiste almeno una delle seguenti tre condizioni: installazione di scatola nera o altri meccanismi che registrano l'attività del veicolo, meccanismo che impedisce l'avvio del motore in caso di elevato tasso alcolemico del guidatore (c.d. alcolock), ispezione preventiva del veicolo. Il tutto, dall'installazione all'ispezione, è completamente a spese della compagnia assicurativa.
UN SECONDO SCONTO Per i più bravi è previsto uno sconto obbligatorio aggiuntivo, nella Sezione II del Regolamento sono indicati gli elementi che l'impresa deve considerare per determinarlo. Dal punto di vista degli automobilisti, può accedere al secondo sconto chi rispetta tali requisiti: nessun sinistro provocato negli ultimi quattro anni, installazione di scatola nera o simili, e risiedenti nelle province a maggior tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Le province di cui sopra sono da individuare in un elenco stilato dallo stesso IVASS che verrà aggiornato almeno ogni due anni. L'obiettivo di questo secondo sconto è livellare le differenze territoriali relative ai premi RC Auto, in pratica far pagare agli automobilisti più “bravi” residenti in nelle province ad alta sinistrosità come se vivessero in province a basso rischio – al Sud RCA sempre più costose, scoprilo qui.
PIÙ CHIAREZZA La proposta dell'IVASS inizialmente non era così puntigliosa sull'entità delle riduzioni da applicare, tanto che sono state le stesse compagnie assicurative a sollevare la questione, prima che fosse pubblicata la nuova normativa. Appellandosi alla libertà tariffaria prevista dall'Unione Europea, hanno chiesto un chiarimento intorno alla definizione di “riduzione significativa” inizialmente proposta. In via definitiva per quanto riguarda la prima riduzione, quella relativa alla scatola nera, il Regolamento dell'IVASS chiarisce che le compagnie dovranno applicare una “percentuale di sconto in linea con la diminuzione del premio puro riferito agli ultimi tre anni”. Mentre per il secondo sconto aggiuntivo, la percentuale “dovrà risultare in linea con la differenza percentuale media rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato in una delle province identificate dall'IVASS nell'allegato 1 rispetto a quello calcolato con riferimento al complesso delle province non incluse nel predetto allegato”.
IN SOSTANZA, QUANTO SI RISPARMIA? Difficile ora fare un calcolo ma le compagnie dovranno farsi trovare pronte entro il prossimo 10 luglio, e sicuramente prima di quella data avremo numeri più concreti, intanto potrete trovare qui qualche consiglio per gestire la vostra RCA. In ogni caso, tutte le imprese assicurative saranno obbligate a raccogliere sistematicamente dati e analisi sugli sconti applicati. Infine, per una comprensione ancora maggiore del contraente, ogni riduzione dovrà essere indicata separatamente e in valori sia percentuali che assoluti in confronto al normale prezzo della polizza.